
LEGGE REGIONALE 23 maggio 1994, n. 11
G.U.R.S. 25 maggio 1994, n. 25
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 in materia di imprenditoria giovanile.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 10/1996 e con annotazioni alla data 7 marzo 1997)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25
1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: "Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'Amministrazione regionale, agli istituti di credito, al Nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica".
2. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 dopo la parola "tutoraggio", è aggiunto il seguente periodo: "Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fidejussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento (1) dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale".
3. All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è aggiunto il seguente comma:
"4. bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 è istituita presso la Presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica è dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa".
4. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo le parole "e successive modifiche" sono aggiunte le seguenti: "che abbiano completato il progetto nei termini previsti o".
5. All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario".
6. All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7. bis. Per le finalità del comma 4.bis è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari futuri si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47".
Per effetto dell'art. 60, comma 1, della L.R. 6/97 la misura del 90 per cento prevista nel comma annotato, è ridotta fino al 75 per cento.
Fidejussioni alle cooperative agricole giovanili
(integrato dall'art. 7 della L.R. 10/96)
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a fornire garanzia tramite fidejussione a titolo sussidiario alle cooperative giovanili di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, che operano nel settore agricolo, ai fini dell'accesso alle agevolazioni creditizie di cui al decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, nonchè per quelle operanti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e trasformazione del pescato, ai fini dell'accesso alle agevolazioni creditizie di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni.
Istituzione di un fondo di garanzia per consorzi fidi
costituiti da cooperative giovanili
1. Al fine di favorire l'accesso al credito di esercizio da parte delle cooperative e società a prevalenza giovanile, beneficiarie di finanziamenti regionali ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, e della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è istituito un fondo regionale di garanzia per l'integrazione dei fondi rischi di appositi consorzi fidi costituiti dai soggetti beneficiari.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1, calcolati per il 1995 in lire 1.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 50491 del bilancio della Regione.