
LEGGE REGIONALE 23 maggio 1994, n. 16
G.U.R.S. 4 giugno 1994, n. 27
Interventi finanziari per l'anno 1994 nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 concernente le universiadi estive del 1997.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, sono autorizzati per gli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996 i limiti ventennali d'impegno rispettivamente di lire 4.000, 6.000 e 6.000 milioni.
1. La legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, viene così modificata:
- all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) vengono aggiunte le seguenti:
"p) i sindaci dei comuni di Catania, Messina e Palermo;
q) i presidenti delle province regionali di Catania, Messina e Palermo";
- all'articolo 8, dopo il comma 1, viene aggiunto il seguente:
"1 bis. L'Ufficio speciale, in conformità di deliberazioni del Comitato organizzatore, gestisce le entrate e le spese attinenti ai piani previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 3, comma 4, approvati dalla Giunta regionale".
1. All'onere di lire 4.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge ricadente nell'esercizio finanziario 1994 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. Gli oneri di lire 10.000 e 16.000 milioni ricadenti negli esercizi finanziari 1995 e 1996 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 23 maggio 1994.
MARTINO