
ASSESSORATO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 20 maggio 1994, n. 753 n. prot. 30900461
Applicazione Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle UU.SS.LL. in materia di alunni portatori di handicap.
Ai Sigg.ri Commissari Straordinari
delle UU.SS.LL. della Sicilia
LORO SEDI
e p.c.
Ai Provveditori agli Studi della Sicilia
LORO SEDI
Con la legge n. 104 del 5/2/92 (suppl. ord. G.U.R.I. N. 39 del 17/2/92) sono stati dettati i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
Con il successivo D.P.R. del 24 Febbraio 1994, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 79 del 6 Aprile 1994, è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni, al fine di disciplinare i compiti delle UU.SS.LL. in relazione alla predisposizione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 della Legge 104/92.
Nelle more dell'approvazione del Piano Sanitario Regionale, che darà disposizioni definitive in ordine agli adempimenti scaturenti dalla vigente legislazione in materia di alunni portatori di handicap, al fine di garantire sin da ora un'applicazione unitaria ed omogenea sul territorio regionale dell'Atto di indirizzo sopracitato, con il parere favorevole del Gruppo di consulenza di cui all'art. 5 ex L.R. 16/86, si precisa quanto segue:
a) Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. del 24/2/94 le UU.SS.LL. dovranno identificare i medici specialisti (oculista, audiologo, fisiatra, neurologo, neuropsichiatria infantile) e gli psicologi che provvederanno all'individuazione dell'alunno portatore di handicap, al fine di assicurarne l'integrazione scolastica ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 104/92.
Tali figure professionali dovranno essere individuate fra i componenti delle sopprimende Equipes pluridisciplinari e tra gli psicologi che operano nei Dipartimenti di Salute Mentale ed in particolare nell'area di Neuropsichiatria Infantile.
b) Le UU.SS.LL. sono tenute altresì ad istituire, con formale provvedimento amministrativo le Unità Multidisciplinari, tendenzialmente in ragione di una ogni 50.000 (cinquantamila) abitanti, assicurandone comunque la presenza almeno in ogni distretto sanitario, cui è demandata la formulazione della diagnosi funzionale.
Dette Unità Multidisciplinari, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24/2/94, dovranno essere composte da:
1) un medico specialista nella patologia segnalata;
2) un Neuropsichiatra Infantile;
3) uno psicologo;
4) un pedagogista;
5) un'assistente sociale;
6) un terapista della riabilitazione.
Il personale delle Unità Multidisciplinari dovrà essere reperito prioritariamente tra quello già facente parte delle sopprimende Equipè Pluridisciplinari di cui alla L.R. 16/86 o subordinatamente tra quello previsto dalla pianta organica dei Dipartimenti di salute Mentale di cui ai DD.AA. 21/10/86 e 3/12/86.
Il coordinamento dell'attività dell'unità multidisciplinare dovrà essere affidato al dirigente di I o II livello Neuropsichiatria Infantile.
I nominativi dei medici specialisti e degli psicologici individuati di cui al capo a) nonchè i componenti delle Unità Multidisciplinari di cui al capo b) dovranno essere comunicati tempestivamente al Gruppo XIV dell'I.R.S..
Per quanto attiene alla diagnosi funzionale, al profilo dinamico funzionale nonchè al piano educativo individualizzato, gli operatori individuati dalla UU.SS.LL. dovranno attenersi alle modalità espressamente previste dall'atto di indirizzo di cui al citato D.P.R.
I Sigg. commissari straordinari sono invitati a porre in essere gli adempimenti di loro competenza in attuazione dell'atto di indirizzo in argomento nonchè a dare ampia diffusione della presente a tutti gli operatori interessati.
L'Assessore: BORROMETI