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ASSESSORATO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 6 maggio 1994, n. 751 prot. n. 30301727, Gruppo 3°/IRS

Modalità di applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento 28 febbraio 1994, del Supplemento ordinario alla G.U. n. 54 del 7 marzo 1994.

A tutte le UU.SS.LL. della

SICILIA

Agli Ordini Provinciali dei Medici

Ai Medici Provinciali della Sicilia

LORO SEDI

Alla F.I.M.M.G. Federazione Regionale

P.zza Sturzo 14

PALERMO

Alla S.N.A.M.I.

Via Goethe 22

PALERMO

e, p.c.

Al Ministero della Sanità

Dir. Gen. Serv. Farm.

Lungotevere Ripa

ROMA

Si fa seguito alla circolare assessoriale n. 738 prot. n. 30300986 del 10 marzo 1994, per uniformare, in sede regionale, le modalità di applicazione delle norme ministeriali in ordine alla istituzione del "Registro USL" per i farmaci sottoposti a limitazioni prescrittive, corredati dalle note asteriscate al Provvedimento 28 febbraio 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 54 del 7 marzo 1994.

Tenuto conto che detti farmaci figurano nelle fasce A) e B) solamente se prescritti per il trattamento di specifiche patologie e che, diversamente, divengono a totale carico dell'assistito anche se prescritti su ricettario mutualistico, è responsabilità del medico annotare sulla ricetta la classe di appartenenza di tali farmaci se destinati a pazienti affetti dalla patologia individuata dalle note.

Considerato altresì che, nel caso precipuo, il tipo di patologia è l'elemento discriminante la fascia di appartenenza, l'obbligo della tenuta del "Registro USL" per le specialità medicinali di che trattasi, interviene non a caso a limitare sia il comportamento del prescrivente, inducendolo necessariamente all'osservanza di prestabiliti protocolli diagnostici e terapeutici, sia l'atteggiamento dell'utenza, spesso orientato ad un uso improprio di farmaci, al duplica fine di monitorare l'acquisizione degli stessi, e di razionalizzare la spesa farmaceutica.

La scheda di segnalazione per i farmaci prescrivibili richiedenti l'annotazione sul Registro USL, dovrà essere redatta, in ogni sua parte, da una delle figure indicate nel modello di scheda allegato (all. n. 1), e inoltrata in copia al Servizio Farmaceutico della USL di residenza del paziente e al Medico curante.

Nel caso in cui sia lo stesso Medico curante a redigere la scheda avrà cura di trasmettere l'originale.

Sarà a discrezione del Medico di lasciare una copia della scheda al paziente al fine di utilizzarla, fino e non oltre a sei mesi per le prescrizioni successive.

Superato tale termine dovrà essere redatta una nuova scheda per un eventuale proseguimento della terapia.

Si fa obbligo pertanto ai Servizi Farmaceutici di tutte le UU.SS.LL., non solo capofila (a rettifica di quanto specificato nella circolare assessoriale n. 738/94) di istituire un proprio "Registro USL" con gli originali delle prescrizioni ospedaliere e specialistiche, corredate dalla diagnosi, di cui si suggerisce una suddivisione per classi anatomico-terapeutiche-chimiche, come da prospetto allegato (all. n. 2).

Laddove non esiste il Servizio Farmaceutico, della Medicina di Base ottemperare a dette disposizioni.

Il Servizio Farmaceutico di ogni USL capofila d'altra parte, avrà cura, al momento della disamina delle ricette, di estrapolare quelle sottoposte a specifiche limitazione per verificare che siano correlate dalle relative segnalazioni delle diagnosi.

Nel caso in cui dette prescrizioni ne siano sprovviste, verrà data comunicazione al Servizio di Medicina di Base che provvederà a richiamare il Medico prescrittore al giusto rispetto delle norme, fermi restando gli altri controlli previsti dalla normativa vigente.

Si invitano pertanto le SS.LL. cui la presenza è diretta, ad attivarsi per il seguito di competenza tenendo presenti le finalità di tali adempimenti miranti, attraverso la valutazione della fondatezza delle prescrizioni, alla realizzazione di un programma di sorveglianza epidemiologica e di ricerca.

L'Assessore: BORROMETI

ALLEGATI - [non disponibili].