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DECRETO PRESIDENZIALE 5 maggio 1994, n. 45

G.U.R.S. 19 novembre 1994, n. 57

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali dell'artigianato della Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 443 dell'8 agosto 1985;

Vista la legge regionale n. 3 del 18 febbraio 1986;

Considerato che, a' termini dell'art. 11 della legge regionale n. 3/86, le norme di organizzazione e funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato vanno stabilite con apposito decreto;

Sentita la Commissione regionale per l'artigianato nella seduta del 24 novembre 1989;

Considerato, altresì, che la III Commissione legislativa "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole n. 875/III nella seduta del 18 aprile 1991;

Preso atto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso parere favorevole n. 306/92 nella seduta del 16 novembre 1993;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 30 marzo 1994;

Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Sede

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, nelle more del riordinamento degli enti locali, le commissioni provinciali dell'artigianato hanno sede presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia.

Art. 2

Compiti

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, le commissioni provinciali dell'artigianato svolgono le funzioni relative:

a) alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane ed all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 3/86, ivi comprese quelle previste in materia di assicurazione obbligatoria assistenziale e previdenziale.

A tal fine, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 3/86, hanno facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettuano ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale;

b) al riconoscimento della qualifica professionale per quanto concerne le attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè agli adempimenti previsti dalla cennata normativa;

c) alla formulazione del parere tecnico - produttivistico sulle pratiche di concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane ai sensi della vigente legislazione regionale;

d) alla formulazione del parere previsto dall'art. 57 della legge regionale n. 3/86 in materia di manifestazioni fieristiche sovracomunali organizzate nel territorio regionale e specializzate esclusivamente nel settore delle produzioni artigiane;

e) agli adempimenti elettorali per il rinnovo delle commissioni stesse, indicate dall'art. 14 della legge regionale n. 3/86 e dal regolamento elettorale approvato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1123 del 25 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 61 del 20 dicembre 1986;

f) alla formulazione di pareri, di proposte dirette a tutelare, migliorare, sviluppare ed incentivare le attività artigiane della provincia, nonchè relativi ed altri eventuali compiti che potranno derivare dalla legislazione regionale.

Art. 3

Ufficio di segreteria

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 3/86, l'attività di segreteria della commissione provinciale dell'artigianato è assicurata dalla competente camera di commercio. A tal fine, questa dovrà mettere a disposizione della stessa un adeguato numero di locali, idonee attrezzature comprendenti macchine da scrivere, fotocopiatrici, calcolatrici, telefoni, fax e collegamento autonomo con il CERVED.

Art. 4

Composizione dell'ufficio di segreteria

La segreteria della commissione provinciale dell'artigianato è diretta da un funzionario della camera di commercio con qualifica non inferiore ad assistente assegnato alla C.P.A., previo gradimento della stessa C.P.A., ed è composto da un numero di impiegati camerali, comprensivo anche di archivisti, dattilografi ed eventualmente stenodattilografi, idoneo ad assicurare la piena funzionalità dell'organismo, rapportato al numero delle aziende iscritte all'albo e, comunque, con non meno di 4 unità fino a 2.500 aziende e l'unità aggiuntiva per ogni 1.000 aziende in più o frazione. Il personale viene assegnato alla C.P.A. ed opera alle dipendenze funzionali del presidente della C.P.A. secondo quanto disposto dal successivo art. 7.

Art. 5

Compiti dell'ufficio di segreteria

L'ufficio di segreteria provvede:

a) agli adempimenti relativi alla ricezione, alla protocollazione ed alla custodia degli atti;

b) agli adempimenti per l'istruttoria preliminare delle pratiche al fine soprattutto di accertarne la completezza della documentazione;

c) agli adempimenti necessari per eseguire le disposizioni di convocazione della commissione e di compilazione dell'ordine del giorno dei lavori della commissione stessa;

d) agli adempimenti connessi alla tenuta dei verbali delle riunioni della commissione;

e) alla comunicazione all'interessato che sulla richiesta dallo stesso avanzata è stata iniziata la fase istruttoria, vincolante per la C.P.A. e comprendente gli accertamenti previsti dalla legge regionale n. 1/1979 e dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936;

f) alla notifica all'interessato, entro il termine indicato dall'art. 8 della legge regionale n. 3/86, della decisione adottata dalla commissione in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione di imprese artigiane dall'albo provinciale;

g) all'esecuzione di accertamenti disposti dalla commissione in tema di verifica dei requisiti indicati dal 1° comma dell'art. 8 della legge regionale n. 3/86;

h) ad ogni altro adempimento necessario per assicurare il funzionamento della commissione e per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati.

Art. 6

Insediamento

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 3/86, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto di costituzione, la commissione è convocata, per la prima volta, dal presidente della commissione provinciale uscente.

Decorso infruttuosamente tale termine, alla convocazione provvederà il componente eletto più anziano di età.

Nella riunione di insediamento della commissione la presidenza provvisoria viene assunta dal componente eletto più anziano di età.

Ai sensi dell'art. 62 del regolamento elettorale approvato con decreto n. 1123 del 25 novembre 1986, nella sua prima seduta la commissione, prima di deliberare su ogni altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dall'art. 11 dello stesso regolamento.

Nella stessa riunione essa elegge il proprio presidente ed il vice presidente, scegliendoli tra i componenti indicati dalla lettera a) dell'art. 10 della legge regionale n. 3/86.

Art. 7

Presidente e vice presidente

Il presidente rappresenta la commissione ed assicura il buon andamento dei lavori, indice le riunioni e disciplina le discussioni, fissa gli argomenti da trattare in ogni riunione, firma gli atti, i documenti e le comunicazioni della commissione, provvede alle operazioni elettorali per il rinnovo della commissione stessa.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

In caso di dimissioni del presidente, il vice presidente deve, entro dieci giorni dalla data delle dimissioni, convocare la commissione per deliberare sull'accoglimento o meno delle stesse e per l'eventuale elezione del nuovo presidente.

Analogamente provvede il presidente in caso di dimissioni del vice presidente.

Nel caso di dimissioni di entrambi provvede nei termini sopra indicati il componente eletto più anziano di età.

Per l'elezione del presidente e del vice presidente si adotta la votazione per scrutinio segreto.

Per l'elezione del presidente e del vice presidente è richiesta, nella prima e seconda votazione, la maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive votazioni risulteranno eletti i componenti che avranno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto.

Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 8

Convocazione

La commissione si riunisce presso la camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura almeno una volta al mese.

E' convocata dal presidente ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo dal vice presidente.

Qualora le esigenze lo consiglino, il presidente stabilisce un piano di convocazione a scadenza fissa.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 dei membri aventi diritto al voto deliberativo.

In tal caso il presidente è tenuto a convocare la commissione per una riunione che deve avere luogo entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La lettera di convocazione deve indicare la data, il luogo, l'ora della riunione e l'oggetto degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere inviata al domicilio dei membri della commissione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nel caso di urgenza è sufficiente un preavviso di ventiquattro ore, con un mezzo atto ad assicurare la ricezione dell'avviso.

Art. 9

Ordine del giorno

Per ogni seduta il presidente stabilisce l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.

Nel caso di convocazione della commissione secondo il piano a scadenza fissa di cui all'art. 8, la commissione tratterà le pratiche i cui atti istruttori siano pervenuti almeno 48 ore prima della seduta.

L'elenco delle pratiche da trattare nella riunione, che costituisce parte integrante del relativo verbale, deve essere posto a disposizione dei componenti della commissione almeno 48 ore prima dello svolgimento della riunione.

Esso deve contenere i seguenti elementi:

a) gli estremi del protocollo in arrivo dell'istanza e di classificazione della pratica;

b) l'oggetto, trascritto in modo da consentire una corretta individuazione della pratica stessa.

Art. 10

Quorum

La commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto a voto deliberativo previsti dalla legge.

La commissione, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento, decide a maggioranza assoluta dei componenti presenti e con votazione palese.

A parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 11

Verbali delle sedute

Assiste alle riunioni della commissione con il compito di redigere il verbale il responsabile dell'ufficio di segreteria della commissione.

Il segretario della commissione compila per ciascuna seduta il relativo verbale, nel quale devono essere indicati:

a) le presenze dei componenti della commissione e le assenze, anche momentanee; degli stessi;

b) il voto contrario o l'astensione dei componenti;

c) eventuali interventi o altro, che i componenti dovessero richiedere che venga inserito a verbale.

Il verbale viene firmato dal presidente e dal segretario.

I verbali delle sedute sono raccolti in apposito registro e custoditi a cura del segretario della commissione.

I componenti della commissione possono prendere visione in ogni momento dei verbali delle sedute.

Il verbale della seduta viene approvato nella riunione immediatamente successiva a quella cui si riferisce.

Art. 12

Delle riunioni della commissione

Trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, ove non sia stato raggiunto il numero legale di cui all'art. 10 del presente regolamento, il presidente, o chi ne fa le veci, dichiara deserta la riunione ed il segretario, o chi lo sostituisce, redige immediato verbale della riunione.

Le sedute della commissione hanno inizio dopo che il presidente ha constatato la presenza del quorum richiesto.

Il segretario procede alla lettura del verbale della riunione precedente per la relativa approvazione.

Nella riunione verranno trattati gli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

La trattazione degli argomenti all'ordine del giorno avviene secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione.

L'ordine del giorno potrà essere invertito quando il presidente o qualche membro della commissione ne faccia proposta e questa non incontri opposizione.

In caso di opposizione la proposta verrà messa ai voti.

Le pratiche relative ai punti a) e c) dell'art. 2 del presente regolamento potranno essere illustrate da un componente della commissione designato preventivamente dal presidente, che ha il compito di formulare la relativa proposta.

I componenti relatori delle pratiche di cui sopra è cenno saranno designati dal presidente in tempo utile, al fine di consentirne la trattazione nella riunione in cui figurano all'ordine del giorno.

Art. 13

Schema di decisione

In ordine alle pratiche indicate nelle lettere a) e c) dell'art. 2 del presente regolamento le decisioni ed i pareri vanno adottati secondo gli allegati schemi.

Art. 14

Trasmissione dei verbali

Copia del verbale di ogni seduta è inviata tempestivamente e, comunque, entro cinque giorni dall'approvazione dello stesso, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per i compiti di vigilanza previsti dall'art. 15 del D.P.R. 23 luglio 1956, n. 1022.

Per opportuna conoscenza, copia del verbale riferito alle pratiche di cui alla lett. c) dell'art. 2 dovrà essere inoltrata, dopo l'approvazione dello stesso, alla provincia regionale territorialmente competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana. E' fatto a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 5 maggio 1994.

MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo atti per la Regione Siciliana, addì 25 agosto 1994.

Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 261.

Allegato