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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994, n. 368

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 91 G.U.R.I. 13 giugno 1994, n. 136

Regolamento recante semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 292;

Vista la legge 2 dicembre 1961, n. 1552;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 145, così come modificata dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente regolamento:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166.

Art. 1

Ambito di applicazione e definizione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico.

2. Gli interventi di restauro e manutenzione straordinaria hanno ad oggetto beni statali e beni non statali, sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di proprietà di enti pubblici o di privati.

3. Ai fini del presente regolamento il Ministero per i beni culturali e ambientali è denominato "Ministero".

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166.

Art. 2

Beni non statali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la individuazione dei beni non statali di cui all'articolo 1, comma 2, che necessitano di restauro e di manutenzione straordinaria è operata dal competente soprintendente, anche dietro richiesta o segnalazione degli interessati. Il soprintendente redige una relazione tecnica contenente l'esatta individuazione del bene e dichiara la necessità di interventi volti a garantire la conservazione.

2. La relazione tecnica è immediatamente notificata in via amministrativa al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene con l'ingiunzione a redigere e trasmettere al soprintendente stesso, entro trenta giorni dall'ingiunzione, un progetto esecutivo degli interventi conformemente alla relazione tecnica. Entro trenta giorni dalla trasmissione del progetto esecutivo, il soprintendente notifica al proprietario, possessore o detentore l'approvazione del progetto stesso, indicando le eventuali modifiche da apportare. Il soprintendente notifica altresì tale approvazione al sindaco del comune competente, che può esprimere parere motivato non vincolante nel termine di trenta giorni dalla notifica. Il proprietario, possessore o detentore deve iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi alla comunicazione del parere del sindaco o al decorso del termine predetto.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166.

Art. 3

Intervento sostitutivo

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, ovvero qualora il proprietario, possessore o detentore, al quale è stata notificata l'ingiunzione, dichiari di non poter far fronte in tutto o in parte alle spese necessarie, il competente soprintendente predispone, entro il termine di trenta giorni, una perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario a carico del Ministero o, se richiesto dagli interessati, in misura concorrente tra lo Stato e il proprietario, possessore o detentore. Nel caso di assunzione dell'onere totale o parziale a carico dello Stato, l'immobile deve rimanere aperto al pubblico con modalità concordate con gli interessati.

2. La perizia è inviata al competente Ufficio centrale del Ministero per l'inserimento nel piano di spesa dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, come da ultimo modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166.

Art. 4

Beni statali

1. Gli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria da compiersi sui beni immobili di proprietà dello Stato, di interesse architettonico, archeologico, artistico e storico sono di competenza del Ministero.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166.

Art. 5

Abrogazione di norme

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la legge 14 marzo 1968, n. 292.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Gli interventi avviati da altre amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portati a termine dalle amministrazioni medesime.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 22 aprile 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la

funzione pubblica

MERLONI, Ministro dei

lavori pubblici

RONKEY, Ministro per i beni

culturali e ambientali

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994

Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 9