
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994, n. 364
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 91, G.U.R.I. 13 giugno 1994, n. 136
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di elargizioni a favore delle vittime del dovere, dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del loro dovere e dei cittadini o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 23 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente regolamento:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento integra e, ove incompatibile, sostituisce la disciplina dei procedimenti per la concessione delle elargizioni previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, e 20 ottobre 1990, n. 302, come regolati da dette leggi e dai relativi regolamenti di attuazione.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Procedimento di concessione dei benefici in favore delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del dovere
1. Ai fini della concessione dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere ed in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi, le amministrazioni competenti provvedono entro il termine complessivo di duecento giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento o dalla presentazione della domanda.
2. I competenti uffici periferici trasmettono il rapporto informativo e la documentazione ad esso relativa previsti dalla vigente normativa alle competenti amministrazioni centrali entro centodieci giorni dall'inizio del procedimento. Le stesse disposizioni si applicano per le persone che abbiano prestato assistenza a norma dell'art. 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell'art. 1, comma 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, o ai loro superstiti.
3. Le competenti amministrazioni centrali provvedono entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto e della documentazione di cui al comma 2.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Procedimento di concessione dei benefici economici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
1. Ai fini della concessione dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, diverse da quelle indicate all'art. 2, nonchè dei superstiti delle medesime, il Ministero dell'interno provvede entro il termine complessivo di duecentosettanta giorni dalla presentazione della domanda, fatti salvi i casi di sospensione regolati dal successivo art. 7.
2. Il prefetto competente trasmette il rapporto, l'istanza e la restante documentazione, ivi compreso l'eventuale giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di cui all'art. 6, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, al Ministero dell'interno, fatti salvi i casi di sospensione regolati dall'art. 7.
3. Il prefetto, in mancanza di decisione dell'autorità giudiziaria, ovvero quando tale decisione, pur se pronunciata, non contenga elementi sufficienti per il provvedimento finale, esprime il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti positivi e negativi stabiliti dalla citata legge 20 ottobre 1990, n. 302, per il conferimento dei benefici. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno unitamente al rapporto ed alla documentazione di cui al precedente comma 2.
4. Il Ministero dell'interno provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui ai commi 2 e 3. Qualora venga richiesto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 5, il termine di novanta giorni è elevato a centodieci giorni, ed il termine complessivo, di cui al comma 1, è elevato a duecentonovanta giorni.
5. Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, cui la legge 20 ottobre 1990, n. 302, subordina la concessione dei benefici economici alle persone di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, della stessa legge, il Ministero dell'interno può chiedere il parere della commissione consultiva di cui all'art. 5, che lo esprime entro venti giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato espresso il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.
6. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento motivato, per una sola volta, un supplemento di istruttoria.
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Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici economici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base delle risultanze giudiziarie successivamente intervenute
1. Il prefetto, nel caso in cui si giunga, nel corso del procedimento di cui all'art. 3, ad una decisione, positiva o negativa, in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ancorchè non definitivo, acquisisce i provvedimenti dell'autorità giudiziaria successivamente intervenuti, anche non definitivi, ed entro trenta giorni dall'acquisizione dei provvedimenti stessi li trasmette al Ministero dell'interno, che provvede disponendo o negando in via definitiva l'erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione entro i successivi trenta giorni. A tale fine, il prefetto può richiedere alle cancellerie competenti copia dei provvedimenti suddetti. La copia è rilasciata gratuitamente.
2. Il prefetto, nei casi di cui al comma 1, qualora il provvedimento dell'autorità giudiziaria successivamente intervenuto non contenga elementi sufficienti per il provvedimento finale, esprime, ai sensi dell'art. 3 comma 3, sulla base delle eventuali ulteriori indagini svolte e delle risultanze processuali, il proprio parere, che trasmette unitamente al provvedimento dell'autorità giudiziaria al Ministero dell'interno nel termine di cui al comma 1.
3. Il Ministero dell'interno decide entro i successivi trenta giorni sulla base del provvedimento dell'autorità giudiziaria e tenuto conto dell'eventuale parere del prefetto.
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Composizione della commissione consultiva presso il Ministero dell'interno
1. La commissione è nominata dal Ministro dell'interno ed è composta da cinque membri: un magistrato, amministrativo o un magistrato ordinario che la presiede, un prefetto in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza o un dirigente generale della Polizia di Stato, un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza ed un dirigente della Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a quella di viceprefetto. Le nomine hanno luogo su designazione delle rispettive amministrazioni che provvedono, altresì, ad indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, la quale provvede, altresì, ad indicare altro funzionario quale segretario supplente in caso di assenza o impedimento del titolare.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Accertamenti sanitari
1. La commissione medica ospedaliera di cui all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle persone di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, diverse da quelle indicate all'art. 2 del presente regolamento, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.
2. I sanitari della Polizia di Stato di cui al comma 1 sono nominati dal direttore centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procederà alla visita dell'interessato o, comunque alla valutazione da parte della commissione stessa.
3. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio che le venga richiesto per la concessione dei benefici di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302, in favore di persone diverse da quelle di cui all'art. 2 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi chiedono la suddetta valutazione tecnica ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, quali le strutture del servizio sanitario nazionale dotate delle necessarie competenze, ovvero ad istituti universitari, che la esprimono entro 20 giorni dalla richiesta.
4. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di casualità risulti di immediata evidenza.
5. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, integrata ai sensi del comma 1, è definitivo.
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Sospensione dei termini
1. Il termine previsto per la trasmissione da parte del prefetto del rapporto informativo e della documentazione prevista dalla vigente normativa, è sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto.
2. Il termine di cui all'art. 3, comma 4, è sospeso, per un periodo massimo di trenta giorni, nel caso in cui il Ministero dell'interno richieda un supplemento di istruttoria.
3. La sospensione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato o al suo avente diritto, ed al Ministero dell'interno nel caso di cui al comma 1.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Rivalutazione dell'assegno vitalizio
1. L'importo dell'assegno vitalizio di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, è rivalutato annualmente, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge, dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti all'erogazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1992, n. 377.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Nozione di provvidenze pubbliche e cumulabilità delle stesse
1. Ai sensi dell'art. 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente da una pubblica amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 16 marzo 1992, n. 377.
2. Qualora al momento della domanda o successivamente fino all'emanazione del provvedimento finale, risulti che è stata corrisposta una provvidenza non cumulabile e tuttavia di importo inferiore alle provvidenze disciplinate dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo ammontare quanto sia stato riconosciuto in favore del richiedente.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Percentualizzazione delle invalidità
1. La percentualizzazione delle invalidità di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 13 agosto 1990, n. 302, è operata sulla base della vigente tabella per i gradi della invalidità civile approvata, in conformità all'art. 3, comma 3, della legge 20 dicembre 1990, n. 407, con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Disposizioni sul termine
1. I Ministri competenti, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono alla modifica dei rispettivi regolamenti di attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.
2. Restano salva la facoltà dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Verifiche periodiche
1. I Ministri competenti verificano periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai princìpi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.
2. Con regolamento ministeriale da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 9 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e degli articoli 9 e 16 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono riunite e coordinate le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle predette leggi recate dai decreti interministeriali 30 ottobre 1980, 29 agosto 1991, n. 319, e 16 marzo 1992, n. 377, e dal presente regolamento.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni dell'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, nonchè quelle incompatibili con il presente regolamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, cessano di aver applicazione le disposizioni dei decreti ministeriali ivi indicati.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la
funzione pubblica
MANCINO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 14