
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 387
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 94 G.U.R.I. 18 giugno 1994, n. 141
Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.
Testo annotato al 30 luglio 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, di seguito "legge".
2. Ai sensi del presente regolamento:
la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è denominata "camera di commercio";
le imprese esercenti attività di autoriparazione sono denominate "imprese".
Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
1. La camera di commercio provvede alla tenuta del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, istituito dal comma 1 dell'art. 2 della legge.
2. Alla copertura degli oneri sostenuti dalle camere di commercio per la tenuta del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione si provvede ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fissando appositi diritti di segreteria secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 di detto articolo.
Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
1. Le imprese, prima di esercitare l'attività di autoriparazione, sono tenute a presentare alla camera di commercio una denuncia d'inizio di attività, attestante per ciascuna officina il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 3 della legge, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, nel quale registro le imprese vengono iscritte di diritto.
2. Nella denuncia d'inizio di attività le imprese devono specificare la sezione o le sezioni del registro in cui chiedono di essere iscritte, a seconda delle attività svolte, precisando, nel caso in cui dette attività siano limitate ad alcune soltanto di quelle proprie di ciascuna sezione, di quali attività effettivamente si tratti. Le imprese, esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonchè le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione, e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno, devono chiedere l'iscrizione nello speciale elenco, allegato al suddetto registro, previsto dal comma 2 dell'art. 4 della legge, precisando le attività effettivamente esercitate tra quelle di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge. (1)
3. Presentata la denuncia d'inizio di attività, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, le imprese possono iniziare ad operare, fatti salvi gli ulteriori requisiti richiamati dal comma 2 dell'art. 2 della legge.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività, la camera di commercio verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Qualora rilevi la mancanza di uno o più di tali requisiti, la camera di commercio dispone, con provvedimento motivato da notificare alla impresa entro il medesimo termine di sessanta giorni, il divieto di prosecuzione dell'attività e la cancellazione dal registro, ovvero, nei casi in cui ciò sia possibile, invita l'impresa a conformare la propria attività alla norme della legge entro il termine fissatole dalla stessa camera di commercio.
5. La camera di commercio può, in qualsiasi momento, verificare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Qualora rilevi la mancanza di uno o più di tali requisiti, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
6. Per le attività di verifica di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la camera di commercio si avvale della collaborazione degli uffici periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.
7. Contro i provvedimenti della camera di commercio in materia di registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, è ammesso, entro trenta giorni dalla emanazione del provvedimento, il ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide nei trenta giorni successivi.
Vedi D.M. Trasporti 30 luglio 1997, n. 406: "Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione."
Abrogazione di norme
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 3 e l'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CASSESE, Ministro per la
funzione pubblica
SAVONA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 20