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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 383

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 94 G.U.R.I. 18 giugno 1994, n. 141

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale.

TESTO COORDINATO (alla legge 14 giugno 2019, n. 55 e con annotazioni alla data 5 agosto 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Visto l'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti.

Art. 2

Accertamento di conformità delle opere di interesse statale (1)

1. Per le opere pubbliche di cui all'art. 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente.

(1)

Per la riduzione della metà dei termini per l'accertamento di conformità, di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 6, comma 1, lett. c), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

Art. 3

Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa

(modificato dall'art. 20, comma 10-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall'art. 5-ter, comma 1, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55)

1. Qualora l'accertamento di conformità di cui all'art. 2 del presente regolamento, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonchè le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

[2. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere di interesse statale, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici e ambientali.] (comma abrogato) (1)

[3. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.] (comma abrogato) (1)

[4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.] (comma abrogato) (1)

[5. Ai fini del presente regolamento, non si applicano le disposizioni, di cui agli articoli 14, comma 4; 16, comma 3; 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.] (comma abrogato) (1)

Art. 4

Abrogazione di norme

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la

funzione pubblica

MERLONI, Ministro dei

lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1994

Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 23