
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 384
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 94 G.U.R.I. 18 giugno 1994, n. 141
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita e di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (REC) e del procedimento, ad essi connesso, di adozione del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114)
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento modifica la disciplina del procedimento di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita, del procedimento di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende per "legge" la legge 11 giugno 1971, n. 426 e si intende per "regolamento di esecuzione" il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
Iscrizione nel registro
1. E' soppressa la commissione per la tenuta del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 4 della legge, e di cui all'art. 8 della stessa legge ed agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento di esecuzione. Le relative competenze in materia di iscrizione e cancellazione dal registro sono attribuite al presidente della camera di commercio.
2. L'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 1 della legge, è disposta con provvedimento del presidente della camera di commercio, previa verifica del possesso dei requisiti professionali e morali. Qualora il presidente della camera di commercio non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, quest'ultima si intende accolta.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
Autorizzazione all'apertura, ampliamento o trasferimento dell'esercizio commerciale
1. Salvo quanto disposto negli articoli 26 e 27 della legge, la domanda di autorizzazione all'apertura, ampliamento o trasferimento di esercizi di vendita si intende accolta qualora l'amministrazione comunale non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.
2. Nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 della legge, il termine di cui al precedente comma è ridotto a trenta giorni a decorre dal rilascio del nulla osta regionale.
3. Ai fini del rilascio dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, non è richiesto il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
Norme abrogate
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'art. 4, comma 4, della legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. Sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, comma 2, e 48, comma 4, del regolamento di esecuzione.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottotanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la
funzione pubblica
SAVONA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 19