
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 8-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992, per effetto delle medesime disposizioni, introdotte dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 15 aprile 1994
G.U.R.I. 10 maggio 1994, n. 107
Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera.
N.d.R.: In materia di aggiornamento delle tariffe si rimanda ai DD.MM. Sanità 22 luglio 1996 e 30 giugno 1997, e al D.M. Salute 12 settembre 2006.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 8-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992, per effetto delle medesime disposizioni, introdotte dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, siano stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli uniformi di assistenza erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Visti, altresì, l'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che le unità sanitarie locali assicurino ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche avvalendosi, dei propri presidi, delle aziende ospedaliere, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, e dei professionisti, sulla base di rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, e l'art. 8, comma 7, il quale prevede che le regioni e le province autonome adottino, entro il 30 giugno 1994, i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal decreto stesso, fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate;
Sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, la Federazione nazionale collegi delle ostetriche, la Federazione nazionale collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica;
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, come da verbale del 14 aprile 1994;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 8-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992, per effetto delle medesime disposizioni, introdotte dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto determina i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni ospedaliere, specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative, come definite al successivo art. 2 e in quanto previste dai livelli uniformi di assistenza.
2. Tali tariffe rappresentano la renumerazione massima da corrispondere ai soggetti erogatori di cui all'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti.
3. Ai fini del presente provvedimento si considerano soggetti erogatori, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni: i presidi direttamente gestiti dalle unità sanitarie locali; le aziende ospedaliere autonome; le altre istituzioni sanitarie pubbliche e private, di cui agli articoli 25, 26, 36, 39, 40, 41, 42, 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi compresi gli ospedali militari; i professionisti, ad esclusione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di cui all'art. 8, comma 1, dello stesso decreto.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 8-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992, per effetto delle medesime disposizioni, introdotte dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Prestazioni
1. Al fine di garantire la uniforme applicazione delle norme di cui al presente decreto, si individuano come:
a) prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di degenza: i singoli episodi di ricovero, specificati secondo il sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi, riportato nell'allegato 1A, e regolamenti secondo i criteri definiti nell'allegato 1B;
b) prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero diurno: i singoli episodi di ricovero, specificati secondo la classificazione riportata all'allegato 2;
c) prestazioni di assistenza residenziale: le singole giornate di assistenza, distinte secondo la tipologia della funzione assistenziale, come individuata nell'allegato 3, e limitatamente alla sola componente di attività di assistenza sanitaria;
d) prestazioni di assistenza semi-residenziale: le singole giornate di assistenza, distinte secondo la tipologia della funzione assistenziale, come individuata nell'allegato 4, e limitatamente alla sola componente di attività di assistenza sanitaria;
e) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e territoriale, ivi comprese le prestazioni di assistenza domiciliare e prestazioni di pronto soccorso (solo quando erogate nel corso di contatti cui non abbia fatto seguito il ricovero): le singole prestazioni, secondo la denominazione indicata nel nomenclatore delle prestazioni specialistiche, integrato dalle altre prestazioni di assistenza specialistica erogabili dalle strutture sanitarie e dalle prestazioni territoriali;
f) prestazioni di elisoccorso e di trasporto assistito: le singole prestazioni;
g) prestazioni di assistenza termale: i singoli cicli di cure termali, secondo la denominazione e la composizione indicate nell'allegato 5;
h) prestazioni di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di degenza: i singoli episodi di ricovero, specificati secondo il sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi riportati in allegato 1A.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 8-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992, per effetto delle medesime disposizioni, introdotte dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Criteri di determinazione delle tariffe
1. Le regioni e le province autonome determinano le tariffe delle prestazioni di cui all'art. 2, da applicare nel proprio ambito territoriale.
Le tariffe sono fissate sulla base del costo standard di produzione e dei costi generali, in quota percentuale rispetto ai costi standard di produzione.
2. Il costo standard di produzione per prestazione è calcolato in via preventiva dalle regioni e dalle province autonome, sulla base dei costi rilevati presso un campione di soggetti erogatori, pubblici e privati, operanti rispettivamente nell'ambito del servizio sanitario nazionale del territorio regionale e provinciale, preventivamente individuato secondo criteri di efficienza ed efficacia. Tale costo fa riferimento alla composizione e alla qualità di fattori produttivi utilizzati per la produzione della prestazione, valorizzati sulla base dei prezzi unitari medi di acquisto riferiti all'ultimo anno e delle relative eventuali variazioni attese in ragione del tasso di inflazione programmato.
Le componenti di costo da considerare per il calcolo del costo standard di produzione della prestazione sono le seguenti:
a) il costo del personale direttamente impiegato;
b) il costo dei materiali consumati;
c) il costo delle apparecchiature utilizzate (manutenzione, ammortamento), proporzionato ad un tasso di utilizzo predeterminato a livello regionale;
d) i costi generali della unità produttiva della prestazione, ossia il costo dei fattori di produzione attribuiti alla unità produttiva ma non direttamente utilizzati nella produzione della singola prestazione, distribuiti proporzionalmente tra tutte le prestazioni da questa prodotte.
Il costo standard di produzione si intende riferito all'insieme delle prestazioni intermedie che mediamente compongono le prestazioni di cui all'art. 2.
3. Al fine di tenere conto dei costi di funzionamento generale della struttura di appartenenza dell'unità produttiva della prestazione, per la determinazione delle tariffe il costo standard di produzione per prestazione viene incrementato di una quota percentuale corrispondente al valore medio rilevato del rapporto tra tali costi generali di struttura e il complesso dei costi di cui al comma precedente.
4. Nel determinare le tariffe per le prestazioni rese dai soggetti erogatori per i quali siano documentati lo svolgimento, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, di attività istituzionali di ricerca e didattica e/o la presenza di servizi obbligatori individuati dalla programmazione nazionale e regionale, le regioni e le province autonome possono incrementare il costo standard di produzione di una quota percentuale proporzionale ai costi attribuiti a tali attività.
5. In fase di prima applicazione del presente decreto, ai fini del calcolo del costo standard di produzione delle prestazioni di cui all'art. 2, le regioni e le province autonome possono limitare la rilevazione dei costi ad un campione di prestazioni.
Al fine di stimare i costi standard di produzione delle prestazioni di cui ai punti a) e h) dell'art. 2 non comprese nel campione, sulla base dei costi come sopra rilevati, le regioni e le province autonome possono utilizzare il sistema di pesi relativi riportato nell'allegato 1A, con gli aggiustamenti eventualmente conseguenti alle rilevazioni campionarie dei costi di produzione per prestazione.
Le regioni e le province autonome provvedono annualmente a verificare, ed eventualmente a rettificare, il sistema di pesi relativi sulla base dei costi di produzione rilevati ai sensi dei commi 1 e 7.
6. Le regioni e le province autonome, con periodicità almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.
7. Per gli adempimenti di cui al presente articolo, tutti i soggetti erogatori, pubblici e privati, che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a trasmettere alle rispettive regioni e province autonome le necessarie informazioni sui propri costi di produzione, nonchè ad attestarne la veridicità e la corrispondenza alle proprie scritture contabili, secondo le modalità e la periodicità definite dalle regioni e province autonome di appartenenza.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 8-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992, per effetto delle medesime disposizioni, introdotte dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Attività di controllo
1. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione da parte delle unità sanitarie locali del sistema di remunerazione mediante tariffe definite ai sensi del presente decreto, avvalendosi anche delle commissioni regionali per la promozione della qualità delle attività sanitarie.
A tal fine, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni e le province autonome assicurano l'attivazione da parte di ciascuna unità sanitaria locale di specifici sistemi di controllo, nei quali integrare l'attività delle commissioni professionali per la verifica e la revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni costituite ai sensi degli articoli 69 e 135 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, finalizzati a verificare presso tutti i soggetti erogatori, in particolare:
la correttezza della compilazione delle schede di dimissione ospedaliera;
la frequenza, nella casistica dei singoli istituti di ricovero, degli episodi di ricovero classificati come anomali in base ai criteri di cui all'allegato 1B del presente decreto e le cause dell'occorrenza di tali casi;
la documentazione attestante la erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2.
2. Ciascun soggetto erogatore del Servizio sanitario nazionale deve individuare, nell'ambito della propria organizzazione interna, un soggetto responsabile per i controlli di cui al comma precedente.
3. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione delle tariffe delle prestazioni, corredati dei relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 8-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992, per effetto delle medesime disposizioni, introdotte dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Prestazioni erogate in forma indiretta
1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti dalle regioni e province autonome in misura non superiore alle rispettive tariffe definite secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 8-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992, per effetto delle medesime disposizioni, introdotte dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Norme finali
1. I criteri generali fissati con il presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze della programmazione sanitaria.
2. Gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 1994
Il Ministro: GARAVAGLIA
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 8-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992, per effetto delle medesime disposizioni, introdotte dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 8-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992, per effetto delle medesime disposizioni, introdotte dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
ALLEGATO 1B
CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E LA REMUNERAZIONE DEGLI EPISODI DI RICOVERO ANOMALI
Fanno eccezione al sistema di tariffa per episodio di ricovero definito secondo la classificazione di cui alla parte A del presente allegato gli episodi di ricovero di una giornata non trasferiti ad altro istituto di ricovero e cura né deceduti, e quelli caratterizzati da durate di degenza particolarmente lunghe.
1. EPISODI DI RICOVERO DI UNA SOLA GIORNATA
Per i ricoveri di una sola giornata si considera la giornata di degenza, differenziando tra casi chirurgici e casi medici, nonché per reparto di dimissione secondo la classificazione di seguito riportata.
GRUPPI DI SPECIALITA' DEI REPARTI DI DIMISSIONE
Gruppo 1: Specialità di base e di media assistenza
allergologia
angiologia
broncopneumologia
cardiologia
chirurgia generale
chirurgia maxillo-facciale
chirurgia pediatrica
chirurgia plastica
chirurgia toracica
chirurgia vascolare
dermosifilopatia
diabetologia e malattie del ricambio
endocrinologia
gastroenterologia
geriatria
medicina del lavoro
medicina generale
nefrologia
oculistica
odontostomatologia
ortopedia e traumatologia
ostetricia e ginecologia
otorinolaringoiatria
pediatria
reumatologia
urologia
urologia pediatrica
Gruppo 2: Specialità ad elevata assistenza
cardiochirurgia
ematologia con trapianto
ematologia
grandi ustionati
malattie infettive
nefrologia con trapianto ed emodialisi
neonatologia
neurochirurgia
oncologia
psichiatria
rianimazione
terapia intensiva cardiologica
terapia intensiva neonatale
terapia intensiva post-trapianti
unità spinale
2. EPISODI DI RICOVERO CON DURATE DI DEGENZA
SIGNIFICATIVAMENTE PROLUNGATE
2.A Criteri per la individuazione degli episodi di ricovero con durata di decenza significativamente prolungata
L'individuazione degli episodi di ricovero che, per la peculiarità delle loro caratteristiche, richiedono una durata di degenza e un profilo di trattamento anomali si basa sul valore della degenza fatto registrare dai singoli episodi di ricovero.
Per ciascun raggruppamento di diagnosi si calcola il "valore soglia" di degenza (giornate) oltre il quale i singoli casi sono considerati anomali; il calcolo deve basarsi sulle informazioni relative alle durate di degenza fatte registrare dai dimessi dagli istituti di cura della regione o della provincia autonoma appartenenti ai singoli D.R.Gs. e rilevate tramite la scheda di dimissione ospedaliera.
Il calcolo dei valori soglia specifici per D.R.G. deve essere effettuato secondo la formula seguente:
dove:
T = valore soglia
Q1 = primo quartile
Q3 = terzo quartile
2.B Criteri per la remunerazione degli episodi di ricovero con durata di decenza significativamente prolungata
Il rimborso da riconoscere ai soggetti erogatori a fronte dei singoli episodi di ricovero anomali secondo i criteri di cui al punto precedente è pari alla tariffa relativa al D.R.G. di appartenenza, determinata ai sensi del presente decreto, incrementata in funzione del costo marginale e del numero delle giornate di degenza consumate oltre il "valore soglia" come sopra definito, differenziate secondo la classificazione riportata al punto precedente.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 8-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992, per effetto delle medesime disposizioni, introdotte dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
ALLEGATO 2
CLASSIFICAZIONE DEGLI EPISODI DI RICOVERO IN REGIME DI RICOVERO DIURNO
(ARTICOLO 2, COMMA 1 b)
Ai fini del presente decreto, si distingue tra gli episodi di ricovero in regime di ricovero diurno costituiti da un unico accesso giornaliero e quelli costituiti da un insieme di accessi giornalieri nell' ambito di un ciclo diagnostico e/o terapeutico, come documentato dalla scheda di dimissione ospedaliera.
1. EPISODI DI RICOVERO COSTITUITI DA UN UNICO ACCESSO GIORNALIERO
Per gli episodi di ricovero costituiti da un unico accesso giornaliero, si considera la singola giornata di degenza, differenziando tra casi chirurgici e casi medici, nonché per reparto di dimissione secondo la classificazione riportata al punto 1 dell' allegato 1B.
2. EPISODI DI RICOVERO COSTITUITI DA UN CICLO DI ACCESSI
Per gli episodi di ricovero costituiti da un ciclo di accessi, si considera l'episodio di ricovero, specificato secondo la classificazione di seguito riportata.
Le classi individuate hanno esclusivamente finalità classificatoria ai fini del presente decreto e non comportano alcuna implicazione in merito alla appropriatezza della erogazione delle prestazioni in regime di ricovero diurno.
Classi di Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi (D.R.Gs. X° versione) 1. Malattie e disturbi del sistema nervoso 1 C D.R.Gs. chirurgici: da 1 a 8 1 M D.R.Gs. medici: da 9 a 35 2. Malattie e disturbi dell'occhio 2 C D.R.Gs. chirurgici: da 36 a 42 2 M D.R.Gs. medici: da 43 a 48 3. Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola 3 C D.R.Gs. chirurgici: da 49 a 63; 168; 169 3 M D.R.Gs. medici: da 64 a 74; 185; 186; 187 4. Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio 4 C D.R.Gs. chirurgici: da 75 a 77 4 M D.R.Gs. medici: da 78 a 102; 475 475 5. Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio 5 C D.R.Gs. chirurgici: da 103 a 120; 478; 479 5 M D.R.Gs. medici : da 121 a 145 6. Malattie e disturbi dell' apparato diqerente 6 C D.R.Gs. chirurgici: da 146 a 171 6 M D.R.Gs. medici: da 172 a 184; da 188 a 190 7. Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas 7 C D.R.Gs. chirurgici : da 191 a 201 7 M D.R.Gs. medici : da 202 a 208 8. Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo 8 C D.R.Gs. chirurgici: da 209 a 234; 471; 491 8 M D.R.Gs. medici: da 235 a 256 9. Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo e della mammella 9 C D.R.Gs. chirurgici: da 257 a 270 9 M D.R.Gs. medici: da 271 a 284 10. Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici 10 C D.R.Gs. chirurgici: da 285 a 293 10 M D.R.Gs. medici: da 294 a 301 11. Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie 11 C D.R.Gs. chirurgici: da 302 a 315 11 M D.R.Gs. medici: da 316 a 333 12. Malattie e disturbi dell' apparato riproduttivo maschile 12 C D.R.Gs. chirurgici: da 334 a 345 12 M D.R.Gs. medici: da 346 a 352 13. Malattie e disturbi dell' apparato riproduttivo femminile 13 C D.R.Gs. chirurgici: da 353 a 365 13 M D.R.Gs. medici: da 366 a 369 14. Gravidanza, parto e puerperio D.R.Gs. : da 370 a 384 15. Malattie e disturbi del periodo neonatale D.R.Gs. : da 385 a 391 16. Malattie e disturbi del sangue, deqli orqani emopoietici e del sistema immunitario 16 C D.R.Gs. chirurgici: da 392 a 394 16 M D.R.Gs. medici: da 395 a 399 17. Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate 17 C D.R.Gs. chirurgici: da 400 a 402; da 406 a 408 17 M D.R.Gs. medici: da 403 a 405; da 409 a 414; 473; 492 18. Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate) 18 C D.R.Gs. chirurgici: 415 18 M D.R.Gs. medici: da 416 a 423 19. Malattie e disturbi mentali 19 C D.R.Gs. chirurgici: 424 19 M D.R.Gs. medici: da 425 a 432 20. Abuso di alcol/droghe e disturbi mentali orqanici indotti D.R.Gs.: da 434 a 437 21. Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci 21 C D.R.Gs. chirurgici: da 439 a 443 21 M D.R.Gs. medici: da 444 a 455 22. Ustioni 22 C D.R.Gs. chirurgici: 458; 459; 472 22 M D.R.Gs. medici: 457; 460 456 23. Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari 23 C D. R.Gs. chirurgici: 461 23 M D.R.Gs. medici: da 462 a 467 24. Traumatismi multipli rilevanti 24 C D.R.Gs. chirurgici: 484; 485; 486 24 M D.R.Gs. medici: 487 25. Infezioni da H.I.V. 25 C D.R.Gs. chirurgici: 488 25 M D.R.Gs. medici: 489; 490 26. D.R.Gs. non classificati D.R.Gs. : da 480 a 483
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 8-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992, per effetto delle medesime disposizioni, introdotte dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
ALLEGATO 3
TIPOLOGIE DI FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE
(art. 2, comma 1 c) : giornate di assistenza)
a) assistenza psichiatrica residua
b) assistenza residenziale ai tossicodipendenti in comunità terapeutiche
c) assistenza residenziale agli anziani (non autosufficienti)
d) assistenza residenziale socio-riabilitativa:
d1. con presenza di personale sanitario nelle 12 ore diurne
d2. con presenza di personale sanitario programmata/per fasce orarie
e) assistenza residenziale terapeutico-riabilitativa per casi acuti e sub-acuti
f) assistenza residenziale terapeutico-riabilitativa per lungoassistiti
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 8-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992, per effetto delle medesime disposizioni, introdotte dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
ALLEGATO 4
TIPOLOGIE DI FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE IN REGIME SEMI-RESIDENZIALE
(art. 2, comma 1 d): giornate di assistenza)
a) assistenza semi-residenziale ai tossicodipendenti
b) assistenza semi-residenziale terapeutico-riabilitativa
c) assistenza semi-residenziale socio-riabilitativa
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 8-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992, per effetto delle medesime disposizioni, introdotte dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
ALLEGATO 5
ELENCO delle PRESTAZIONI di ASSISTENZA TERMALE
(ARTICOLO 2 COMMA 1, f)
1. FANGHI + BAGNI O DOCCE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.D. di "ANNETTAMENTO" ) PER MALATTIE ARTROREUMATICRE
(ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce)
2. FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)
3. BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE (ciclo di 12 bagni)
4. BAGNI PER MALATTIE DERMATOLOGICHE (ciclo di 12 bagni)
5. STUFE O GROTTE (ciclo di 12 sedute)
6. CURE INALATORIE (INALAZIONI, NEBULIZZAZIONI, AEROSOL, HUMAGES) (ciclo di 24 prestazioni)
7. IRRIGAZIONI VAGINALI (ciclo di 12 irrigazioni)
8. IRRIGAZIONI VAGINALI + BAGNI (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni)
9. DOCCE RETTALI (ciclo di 12 docce)
10. CORE IDROPINICHE PER CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE E SUE
RECIDIVE (ciclo di 12 prestazioni)
11. CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO
GASTROENTERICO (ciclo di 12 prestazioni)
12. CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA
comprendente:
- VISITA SPECIALISTICA;
- ESAME AUDIOMETRICO;
- 12 INSUFFLAZIONI ENDOTIMPANICHE;
- 12 CURE INALATORIE.
13. CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE
CONTROLLATA
comprendente:
- VISITA SPECIALISTICA;
- 12 VENTILAZIONI POLMONARI MEDICATE O NON;
- 12 AEROSOL;
- 6 INALAZIONI O NEBULIZZAZIONI (DA EFFETTUARSI A GIORNI ALTERNI)
14. CICLO DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (C.D. "FANGHI EPATICI")
comprendente:
- VISITA SPECIALISTICA;
- 6 FANGHI EPATICI;
- 6 BAGNI CARBOGASSOSI;
- 12 CURE IDROPINICHE.
15. CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO
comprendente:
- VISITA SPECIALISTICA;
- ELETTROCARDIOGRAMMA;
- ESAMI EMATOCHIMICI: AZOTEMIA, GLICEMIA, URICEMIA, COLESTEROLO TOTALE E H.D.L., TRIGLICERIDI;
- ESAMI STRUMENTALI: OSCILLOMETRIA, DOPPLER ( PRIMA E DOPO LA CURA);
- 12 BAGNI "TERAPEUTICI" CON IDROMASSAGGIO.
16. CICLO DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (1)
comprendente:
- visita specialistica
- ventilazioni polmonari medicate o non (ciclo di 15 ventilazioni)
17. CICLO DI CURE PER LA RIABILITAZIONE MOIORIA (2)
(TARIFFA GIORNALIERA)
comprendente:
- VISITE MEDICHE (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica);
- INDAGINI SPECIALISTICHE E DI LABORATORIO (esami radiologici; esami elettrodiagnostici ed elettromiografici; altre indagini specialistiche se necessarie);
- TRATTAMENTI MEDICAMENTOSI, FISIOTERAPICI, RIABILITATIVI FUNZIONALI E COMPLEMENTARI;
- CRENOCHINESITERAPIA (bagni termali ozonizzati o meno, con o senza massaggio subacqueo; fanghi termali; trattamenti termali per angiopatie);
- FISIOTERAPIA (ginnastica attiva e passiva; elettroterapia esogena ed endogena; ultrasuonoterapia; etc).
- MASSOTERAPIA;
- ALTRE TERAPIE STRUMENTALI E MEDICAMENTOSE (quali richieste dai singoli casi).
18. CICLO DI CURA PER LA RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (1) (TARIFFA GIORNALIERA)
comprendente:
- VISITE MEDICHE (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica);
- INDAGINI SPECIALISTICHE E DI LABORATORIO (spirometria; ergometria; ECG; radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali; esame dell'espettorato previo arricchimento; esami ematochimici, se ritenuti necessari);
- TRATTAMENTI MEDICAMENTOSI, FISIOTERAPICI, RIABILITATIVI FUNZIONALI E COMPLEMENTARI;
- FISIOCHINESITERAPIA, GINNASTICA RESPIRATORIA, ERGOMETRIA;
- VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA, MEDICATA O NON;
- OSSIGENOTERAPIA;
- CURE INALATORIE (utilizzando, quando indicato, anche il nebulizzatore ultrasonico).
19 CICLO DI PRESTAZIONI TERMALI E COMPLEMENTARI INTEGRATE
PER FORME REUMOARTROPATICHE (2)
comprendente:
A. PRESTAZIONI TERMALI FONDAMENTALI:
- FANGHI + BAGNI O DOCCE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI
(C.D. di "ANNETTAMENTO") PER MALATTIE ARTROREUMATICHE
(ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)
B. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E/O ACCESSORIE (prescritte dai sanitari dello stabilimento termale all'atto della visita di ammissione alle cure)
fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- MASSOTERAPIA (non meno di sei e non più di dodici);
- IDROMASSOTERAPIA;
- INALAZIONI;
- INALAZIONI;
- AEROSOL O DOCCE NASALI;
- IRRIGAZIONI VAGINALI;
- MARCONITERAPIA;
- RADARTERAPIA;
- ULTRASUONOTERAPIA.
20. CICLO DI PRESTAZIONI TERMALI E COMPLEMENTARI INTEGRATE
PER FORME REUMOARTROPATICHE (2)
comprendente:
A. PRESTAZIONI TERMALI FONDAMENTALI:
-
FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI
(ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)
B. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E/O ACCESSORIE
(prescritte dai sanitari dello stabilimento termale all'atto della visita di ammissione alle cure)
fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- MASSOTERAPIA (non meno di sei e non più di dodici);
- IDROMASSOTERAPIA;
- INALAZIONI;
- INALAZIONI;
- AEROSOL O DOCCE NASALI;
- IRRIGAZIONI VAGINALI;
- MARCONITERAPIA;
- RADARTERAPIA;
- ULTRASUONOTERAPIA.
21. CICLO DI PRESTAZIONI TERMALI E COMPLEMENTARI INTEGRATE PER FORME REUMOARTROPATICHE (2) comprendente:
A. PRESTAZIONI TERMALI FONDAMENTALI:
- BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICRE (ciclo di 12 bagni)
B. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E/O ACCESSORIE
(prescritte dai sanitari dello stabilimento termale all'atto della visita di ammissione alle cure)
fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- MASSOTERAPIA (non meno di sei e non più di dodici);
- IDROMASSOTERAPIA;
- INALAZIONI;
- INALAZIONI;
- AEROSOL O DOCCE NASALI;
- IRRIGAZIONI VAGINALI;
- MARCONITERAPIA;
- RADARTERAPIA;
- ULTRASUONOTERAPIA.
22. CICLO DI PRESTAZIONI TERMALI E COMPLEMENTARI INTEGRATE
PER FORME REUMOARTROPATICHE (2)
comprendente:
A. PRESTAZIONI TERMALI FONDAMENTALI:
- STUFE O GROTTE (ciclo di 12 sedute)
B. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E/O ACCESSORIE
(prescritte dai sanitari dello stabilimento termale all'atto della visita di ammissione alle cure)
fino ad un masaimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- MASSOTERAPIA (non meno di sei e non più di dodici);
- IDROMASSOTERAPIA;
- INALAZIONI;
- INALAZIONI;
- AEROSOL O DOCCE NASALI;
- IRRIGAZIONI VAGINALI;
- MARCONITERAPIA;
- RADARTERAPIA;
- ULTRASUONOTERAPIA.
23. CICLO DI PRESTAZIONI TERMALI E COMPLEMENTARI INTEGRATE
PER FORME BRONCOASMATICHE (2)
comprendente:
A. CICLO DI PRESTAZIONI IDROTERMALI FONDAMENTALI:
- 12 INALAZIONI;
- 12 AEROSOL;
- 12 NEBULIZZAZIONI O POLVERIZZAZIONI.
B. CICLO DI PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E/O ACCESSORIE:
(prescritte dai sanitari dello stabilimento termale all'atto della visita di ammissione alle cure)
fino ad un massimo complessivo di dodici delle seguenti prestazioni:
- DOCCE NASALI;
- VENTILAZIONI POLMONARI;
- IRRIGAZIONI VAGINALI;
- MARCONITERAPIA;
RADARTERAPIA;
ULTRASUONOTERAPIA.
NOTE
(1) PRESTAZIONI erogabili agli assistiti dell'INAIL ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 25.3.1982, n. 98 e successive modificazioni.
(2) PRESTAZIONI erogabili agli assistiti dell'INPS ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 25.3.1982, n. 98 e successive modificazioni.
Nel caso in cui l'assistito interrompa il ciclo di prestazioni idrotermali, la tariffa da corrispondere allo stabilimento termale erogatore è pari alla tariffa relativa al ciclo completo-determinata in base ai criteri di cui al presente decreto - divisa per il numero di prestazioni che costituiscono il ciclo come sopra definito e moltiplicata per il numero di prestazioni effettivamente erogate e documentate.