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LEGGE REGIONALE 15 marzo 1994, n. 4

G.U.R.S. 19 marzo 1994, n. 15

Modifica del termine per l'adozione degli statuti e dei regolamenti di contabilità dei comuni. Proroga di termini in materia urbanistica, per la costituzione delle province regionali e per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione.

Testo con annotazioni alla data 8 gennaio 1996

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Adozione statuti e regolamenti di contabilità e di disciplina dei contratti

1. Per i comuni che non hanno provveduto all'adozione della delibera consiliare di approvazione dello statuto, perchè in gestione commissariale o già interessati da gestione commissariale, il termine di tale adempimento è stabilito nei centottanta giorni successivi al giorno di insediamento dei nuovi consigli eletti.

2. Per i comuni di cui al comma 1 il termine di adozione del regolamento di contabilità e del regolamento di disciplina dei contratti è stabilito nei sessanta giorni successivi all'approvazione consiliare dello statuto.

3. Per i comuni che hanno provveduto all'adozione della delibera consiliare di approvazione dello statuto, il termine per l'approvazione del regolamento di contabilità e del regolamento di disciplina dei contratti è stabilito nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Proroga del termine di adozione dei piani regolatori generali

1. L'articolo 32, comma 2, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonchè l'articolo 29, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è così interpretato: "Le competenze dei consigli comunali e provinciali in materia di piani territoriali ed urbanistici sono limitate all'adozione dei piani, generali ed attuativi, e delle relative varianti, nonchè alla approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15". (1)

2. Per i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nei quali si siano svolte le elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale nel corso del 1993, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, è prorogato di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale. E', altresì, assegnata la medesima proroga di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale per i comuni dove si svolgono le elezioni ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 28, qualora già obbligati all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il 31 dicembre 1993. (2)

3. La mancata richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte del sindaco almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, per l'adozione del piano regolatore generale o la revisione di quello esistente, comporta la rimozione del medesimo secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

4. Qualora il consiglio comunale convocato non provveda all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il termine di cui al comma 3, lo stesso viene sciolto con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9. Con il decreto di rimozione del sindaco o di scioglimento del consiglio comunale, oltre alla nomina dei commissari, secondo le modalità dell'articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, si procede altresì alla nomina di un commissario provveditore con i compiti di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9.

(1)

Con l'art. 12 della L.R. 17/94 è stata data un'ulteriore interpretazione della stessa norma qui interpretata.

(2)

Con l'art. 34 della L.R. 4/96 i termini di cui al comma annotato sono prorogati di un anno.

Art. 3

Proroga dei termini adozione piano regolatore

per i comuni del Parco dei Nebrodi

1. Per i comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini del Parco naturale dei Nebrodi, così come determinati nella proposta del Commissario ad acta presentata in data 28 ottobre 1988, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9 è prorogato fino al 4 agosto 1994.

Art. 4

Proroga dei termini per la costituzione

delle province regionali

1. Il termine di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 è prorogato fino al 31 dicembre 1995. (1)

(1)

Il termine per la costituzione delle province regionali è stato prorogato al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/96.

Art. 5

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 6

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 7

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 8

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 marzo 1994.

MARTINO