
LEGGE REGIONALE 15 marzo 1994, n. 5
G.U.R.S. 19 marzo 1994, n. 15
Recepimento, con modificazioni, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 concernente: "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche". Modifica dell'articolo 12 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sullo smaltimento dei rifiuti. Modalità di ripartizione delle provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 40/1995 e con annotazioni alla data 27 aprile 1999)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Licenze di attingimento (1)
1. Nelle more dell'adozione di un'organica disciplina in materia di acque pubbliche, nella Regione Siciliana si applica il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, tranne che per la disposizione di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Le licenze di attingimento rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge valgono come prima autorizzazione e sono pertanto rinnovabili per non più di cinque volte, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.
Vedi l'art. 70 della L.R. 10/99: "Licenze di attingimento".
Derivazioni di acque superficiali (1)
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 12 bis e 56 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, gli uffici del genio civile, nell'adottare provvedimenti relativi a derivazioni di acque superficiali, devono in ogni caso accertare, avvalendosi, ove necessario, di consulenze esterne, che la derivazione non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua.
Vedi l'art. 70 della L.R. 10/99: "Licenze di attingimento".
Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di smaltimento di rifiuti
(abrogato dall'art. 5 della L.R. 40/95)
Provvidenze per locali e laboratori di imprese artigiane
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è ripartito tra le province regionali con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca in proporzione al numero delle imprese artigiane iscritte nei relativi albi provinciali.