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LEGGE REGIONALE 15 marzo 1994, n. 6

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 G.U.R.S. 19 marzo 1994, n. 15

Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1994 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2

Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1994, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 3

Elenchi

1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art. 4

Variazioni di bilancio

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni di bilancio compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) e 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti), in relazione ad accertate inderogabili necessità.

2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 21252), qualora non sia possibile provvedere a norma del comma 1.

3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1994, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:

a) ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato inoltre ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai capitoli 60663 - Spesa e 5436 - Entrata, concernenti rispettivamente versamenti e prelevamenti dai conti correnti di tesoreria dello Stato intestati alla Regione Siciliana, in relazione ai trasferimenti di fondi sui predetti conti correnti disposti dallo Stato o effettuati dalle aziende di credito che svolgono il servizio di cassa regionale per eccedenza del limite detenibile previsto dalle norme sulla Tesoreria unica.

Art. 5

Fondi CEE

1. I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui al capitolo 4754 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 60766 della spesa, vengono destinati, dopo l'emissione dell'ordine di pagamento da parte del Fondo medesimo, con deliberazione della Giunta regionale, alle Amministrazioni regionali individuando, ai fini della conseguente utilizzazione, nei limiti dei relativi contributi affluiti al predetto conto corrente, gli ulteriori programmi o progetti.

2. In dipendenza di quanto previsto dal comma 1 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede con propri decreti alle connesse variazioni di bilancio.

3. Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la Presidenza della Regione con mandati diretti, corredati della documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del Ministero del tesoro nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

4. I contributi di cui al comma 3 sono iscritti ad appositi capitoli di entrata e di spesa.

5. I contributi comunitari concessi dalla CEE per il coofinanziamento del Programma operativo pluridondo della Regione Siciliana, di cui al quadro comunitario di sostegno attuativo del Regolamento CEE n. 2052/88, vengono destinati su richiesta del Presidente della Regione, secondo quanto deliberato dalla Giunta di governo, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, al finanziamento dei progetti compresi nel programma operativo medesimo, nel rispetto delle priorità.

Art. 6

Rifinanziamento legge regionale 25 marzo 1986, n. 13

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1994, le ulteriori spese indicate a fianco di ciascun articolo:

- articolo 9 (capitolo 54551): lire 14.000 milioni;

- articolo 13, commi quarto e sesto (capitolo 55681): lire 10.000 milioni;

- articolo 23 (capitolo 60769): lire 40.000 milioni;

- articolo 27 (capitolo 55690) lire 30.000 milioni.

Art. 7

Zone terremotate

1. Il Fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al capitolo 60784, viene utilizzato mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa operativi, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione ed in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

2. Con le modalità di cui al comma 1 saranno utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della medesima legge.

Art. 8

Integrazione fondo sanitario

1. In attuazione dell'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la quota del fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno 1994 viene determinata in lire 1.410.702 milioni e si iscrive al capitolo 41724.

Art. 9

Rimodulazione spese pluriennali e differimento limiti di impegno

1. Le spese autorizzate dalle leggi elencate nella tabella n. 1, allegata alla presente legge, sono rideterminate negli importi indicati nella tabella medesima.

2. Le spese derivanti dall'attuazione del progetto per lo sviluppo delle zone interne di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, alle relative delibere di esecuzione della Giunta regionale n. 356 del 1° luglio 1991 e n. 365 dell'8 agosto 1991 ed ai rispettivi decreti di variazione n. 833 del 1° agosto 1991 e n. 1478 del 23 novembre 1991, come risultano rimodulate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 16 novembre 1991, n. 43, dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 e dell'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1993, n. 14 ricadenti negli esercizi 1994 e 1995, sono rideterminate per ciascuno degli anni 1991, 1995 e 1996 negli importi indicati nella tabella n. 2 allegata alla presente legge.

3. I limiti d'impegno autorizzati dagli articoli 32 e 34 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, per l'esercizio finanziario 1993, sono differiti all'esercizio 1994.

4. I limiti d'impegno autorizzati dagli articoli 26, comma 10 e 33, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per l'esercizio finanziario 1993, sono differiti all'esercizio 1994.

Art. 10

Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1994, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

2. Gli Assessori regionali, entro 60 giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.

4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

Art. 11

Mutui

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre mutui della durata massima di anni sei con la protrazione massima di anni cinque per l'ammontare complessivo di lire 7.100 miliardi in ragione di lire 2.700 miliardi per l'anno 1994, di lire 2.700 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.700 miliardi per l'anno 1996.

2. La somministrazione dei mutui è subordinata alle effettive necessità di cassa della Regione.

3. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui e per il pagamento dei relativi interessi e spese, di cui lire 373.565 milioni, lire 1.044.129 milioni e lire 1.231.129 milioni, previsti rispettivamente per ciascuno degli anni 1991, 1995 e 1996, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.07 "Oneri finanziari e rimborso prestiti".

4. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli anni 1994 e 1995, disposta dall'articolo 11 della legge regionale 15 aprile 1993, n. 14, è annullata.

5. Il mutuo per l'anno 1994 dovrà essere contratto alle migliori condizioni di mercato e, comunque, ad un tasso annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti.

Art. 12

Totale generale del bilancio annuale

1. E' approvato in lire 23.212.950 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1994.

Art. 13

Bilancio pluriennale

1. E' approvato in lire 66.731.604 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 1994- 1996.

2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1994-1996 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art. 14

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 e per il triennio 1994-1996 con i relativi allegati.

Art. 15

Azienda delle foreste demaniali

1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1994 e per il triennio 1994-1996, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).

2. A valere sullo stanziamento del capitolo 2043 del bilancio per l'anno finanziario 1994, l'Azienda delle foreste demaniali dovrà destinare la somma di lire 2.500 milioni in favore delle riserve orientate dello Zingaro e di Vendicari.

Art. 16

Annessi

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1994 (annesso n. 1).

2. Alla presente legge è allegato "l'indice cronologico degli atti" (annesso n. 2).

Art. 17

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1994.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 marzo 1994.

MARTINO

Tabella A - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 G.U.R.S. 19 marzo 1994, n. 15]

Tabella B - Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 G.U.R.S. 19 marzo 1994, n. 15]