
REGOLAMENTO (CE) N. 468/94 DELLA COMMISSIONE, 2 marzo 1994
G.U.C.E. 3 marzo 1994, n. L 59
Modifica all'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 18 marzo 1994
Applicabile dal: 18 marzo 1994
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13,
Considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91, a decorrere dalla fine del periodo di dodici mesi successivi alla compilazione dell'allegato VI del medesimo regolamento è vietato l'impiego di sostanze che non figurano in tale allegato, anche se precedentemente autorizzate conformemente alle vigenti disposizioni nazionali;
Considerando che alcuni Stati membri ritengono che taluni prodotti debbano essere aggiunti nell'allegato VI ed all'uopo hanno presentato debita richiesta alla Commissione;
Considerando che da tali richieste risulta che taluni ingredienti di origine non agricola sono indispensabili per poter produrre o conservare adeguatamente alcuni prodotti alimentari; che inoltre queste sostanze sono comunemente presenti in natura;
Considerando che da tali richieste risulta altresì che taluni prodotti agricoli devono essere aggiunti nella parte C dell'allegato VI e che essi non sono prodotti in quantità sufficienti nella Comunità secondo il metodo di produzione biologico; che, di converso, alcuni altri prodotti devono essere soppressi;
Considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 della Commissione è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
ALLEGATO
1. La sezione A. 1 "Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti" è modificata come segue: - dopo la sostanza E 330 (acido citrico) è inserita la seguente sostanza: denominazione condizioni specifiche "E 333 citrati di calcio -". - dopo la sostanza E 336 (tartrato di potassio) è inserita la seguente sostanza: denominazione condizioni specifiche "E 341 (i) monofosfato di calcio agente lievitante per farina fermentante". - dopo la sostanza E 300 (acido ascorbico) è inserita la seguente sostanza: denominazione condizioni specifiche "E 306 estratto ricco di antiossidante per tocoferolo grassi ed oli". - dopo la sostanza E 406 (agar-agar) è inserita la seguente sostanza: denominazione condizioni specifiche "E 407 carraginani -". - dopo la sostanza E 516 (solfato di calcio) è inserita la seguente sostanza: denominazione condizioni specifiche "E 524 idrossido di sodio trattamento superficiale di Laugengebaeck". 2. La parte B è modificata come segue: - Dopo la sostanza "carbonato di calcio" sono inserite le seguenti sostanze: denominazione condizioni specifiche "carbonato di sodio produzione dello zucchero idrossido di sodio produzione dello zucchero, trattamento delle olive acido solforico produzione dello zucchero" - In corrispondenza alla sostanza "oli vegetali", le condizioni specifiche "lubrificante o distaccante" sono sostituite da "lubrificante, distaccante o antischiumogeno". - Dopo il prodotto "gusci di nocciole" è inserito il seguente prodotto: denominazione condizioni specifiche "farina di riso -". 3. La parte C è modificata come segue: - Nella sezione C.1.1 dopo i semi di ramolaccio sono inseriti i seguenti prodotti: "ghiande fiengreco acerola cicoria". - Nella sezione C.1.1 è soppresso il seguente prodotto: "semi di zucca". - Nella sezione C.1.3 è soppresso il seguente prodotto: "miglio". - Nella sezione C.2.2 è inserito il seguente prodotto: "fruttosio". - Nella sezione C.2.3 il prodotto "aceto di bevande fermentate diverse dal vino" è sostituito con "aceto, esclusi l'aceto di vino e l'aceto di sidro di mele". - Nella sezione C.3 il prodotto "latte in polvere e latte scremato in polvere" è sostituito con "latticello in polvere". - Nella sezione C.3 è inserito il seguente prodotto: "lattosio".