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REGOLAMENTO (CE) N. 468/94 DELLA COMMISSIONE, 2 marzo 1994

G.U.C.E. 3 marzo 1994, n. L 59

Modifica all'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 18 marzo 1994

Applicabile dal: 18 marzo 1994

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13,

Considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91, a decorrere dalla fine del periodo di dodici mesi successivi alla compilazione dell'allegato VI del medesimo regolamento è vietato l'impiego di sostanze che non figurano in tale allegato, anche se precedentemente autorizzate conformemente alle vigenti disposizioni nazionali;

Considerando che alcuni Stati membri ritengono che taluni prodotti debbano essere aggiunti nell'allegato VI ed all'uopo hanno presentato debita richiesta alla Commissione;

Considerando che da tali richieste risulta che taluni ingredienti di origine non agricola sono indispensabili per poter produrre o conservare adeguatamente alcuni prodotti alimentari; che inoltre queste sostanze sono comunemente presenti in natura;

Considerando che da tali richieste risulta altresì che taluni prodotti agricoli devono essere aggiunti nella parte C dell'allegato VI e che essi non sono prodotti in quantità sufficienti nella Comunità secondo il metodo di produzione biologico; che, di converso, alcuni altri prodotti devono essere soppressi;

Considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 22 luglio 1991, n. L 198.

(2)

G.U. 24 settembre 1993, n. L 239.

Art. 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 della Commissione è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. La  sezione  A.  1  "Additivi  alimentari, ivi compresi gli eccipienti" è
modificata come segue: 
- dopo la sostanza E 330 (acido citrico) è inserita la seguente sostanza:
                     denominazione             condizioni specifiche
"E 333             citrati di calcio                   -".
- dopo  la  sostanza  E  336  (tartrato  di potassio) è inserita la seguente
sostanza: 
                     denominazione              condizioni specifiche
"E 341 (i)         monofosfato di calcio          agente lievitante
                                                per farina fermentante".
- dopo la sostanza E 300 (acido ascorbico) è inserita la seguente sostanza: 
                     denominazione              condizioni specifiche
"E 306             estratto ricco di             antiossidante per
                     tocoferolo                   grassi ed oli".
- dopo la sostanza E 406 (agar-agar) è inserita la seguente sostanza: 
                     denominazione              condizioni specifiche
"E 407               carraginani                        -".
- dopo la sostanza E 516 (solfato di calcio) è inserita la seguente
sostanza: 
                     denominazione              condizioni specifiche
"E 524             idrossido di sodio        trattamento superficiale di
                                                  Laugengebaeck".
2. La parte B è modificata come segue: 
- Dopo la sostanza "carbonato di calcio" sono inserite le seguenti
sostanze: 
        denominazione                 condizioni specifiche
"carbonato di sodio                produzione dello zucchero
idrossido di sodio                 produzione dello zucchero, trattamento
                                   delle olive
acido solforico                  produzione dello zucchero"
- In  corrispondenza  alla sostanza "oli vegetali", le condizioni specifiche
"lubrificante o distaccante" sono sostituite da "lubrificante, distaccante o
antischiumogeno".
- Dopo il prodotto "gusci di nocciole" è inserito il seguente prodotto: 
        denominazione                 condizioni specifiche
"farina di riso                               -".
3. La parte C è modificata come segue: 
- Nella  sezione  C.1.1  dopo  i semi di ramolaccio sono inseriti i seguenti
prodotti: 
"ghiande
fiengreco
acerola
cicoria".
- Nella sezione C.1.1 è soppresso il seguente prodotto: 
"semi di zucca".
- Nella sezione C.1.3 è soppresso il seguente prodotto: 
"miglio".
- Nella sezione C.2.2 è inserito il seguente prodotto: 
"fruttosio".
- Nella  sezione  C.2.3 il prodotto "aceto di bevande fermentate diverse dal
vino" è sostituito con "aceto, esclusi l'aceto di vino e l'aceto di sidro di
mele".
- Nella  sezione  C.3  il  prodotto  "latte  in  polvere e latte scremato in
polvere" è sostituito con "latticello in polvere".
- Nella sezione C.3 è inserito il seguente prodotto: 
"lattosio".