
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1994, n. 196
G.U.R.I. 24 marzo 1994, n. 69
Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P.R. 1 agosto 1996, n. 518)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
EMANA
il seguente regolamento:
Ambito della disciplina
1. Il Ministero della sanità è organizzato per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nonchè dall'art. 18, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, secondo le disposizioni del presente decreto.
Ministro ed uffici ausiliari
1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione.
2. Il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.
3. Il Ministro può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.
4. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento delle commissioni di studio.
5. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il servizio di controllo interno.
6. L'ufficio legislativo provvede all'attività di studio e di progettazione normativa nelle materie di competenza del Ministero. Ad esso è preposto un consigliere giuridico. Gli organi del Ministero, su richiesta del capo ufficio legislativo, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali per il funzionamento dell'ufficio.
Organizzazione
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, il Ministero della sanità è articolato in dipartimenti e servizi.
2. Ai dipartimenti ed ai servizi sono preposti dirigenti generali.
3. I dirigenti generali non possono essere preposti di norma ad uno stesso dipartimento e servizio per più di cinque anni; sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, sulla valutazione delle attitudini e della capacità professionale dei dirigenti, anche in relazione ai risultati conseguiti.
4. Il Ministro provvede con regolamento, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 3 dicembre 1993, n. 546, all'individuazione degli uffici corrispondenti ad altri livelli dirigenziali nei quali sono articolati i dipartimenti ed i servizi, definendone le attribuzioni sulla base dei princìpi e criteri di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266. Con decreti da emanarsi, rispettivamente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'art. 2, commi 4 e 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, si provvede alla rideterminazione della dotazione organica, nonchè all'organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi, anche a carattere temporaneo, operanti nell'ambito del Ministero.
Funzioni dei Dipartimenti
(modificato e integrato dall'art. 1 del D.P.R. 1 agosto 1996, n. 518)
1. I Dipartimenti, ai quali è demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanità sono così individuati:
a) Dipartimento della programmazione;
b) Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale;
c) Dipartimento della prevenzione;
d) Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria;
e) Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.
2. Il Dipartimento della programmazione svolge compiti di indirizzo e coordinamento della programmazione sanitaria, nonchè di verifica del conseguimento degli obiettivi, con particolare riguardo al Piano sanitario nazionale, ai livelli di assistenza, al fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale e alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, all'impiego delle risorse ed all'analisi economico-funzionale della spesa, alla valutazione ed al coordinamento degli interventi finalizzati alla ricerca sanitaria di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, alla verifica di gestione sulle unità sanitarie locali e sulle aziende ospedaliere, anche avviando istruttorie per l'esercizio di poteri sostitutivi, alla gestione dei sistemi informativi e del servizio statistico sanitario ed ai progetti ed interventi igienico-sanitari con finanziamenti della Comunità europea.
3. Il Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale provvede agli adempimenti relativi al riconoscimento dei presidi sanitari ad alta tecnologia, finalizzati alla ricerca e alla definizione delle alte specialità, alla determinazione dei requisiti minimi e alla classificazione delle strutture e dei servizi sanitari; esercita le funzioni residuate allo Stato connesse alle unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed agli altri presidi ospedalieri pubblici e privati, fatte salve le competenze del servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale; svolge i compiti in materia di stato giuridico e formazione del personale sanitario, nonchè di esercizio delle professioni sanitarie, inclusa la vigilanza su ordini e collegi professionali, provvede agli adempimenti in materia di sangue ed emoderivati, nonchè di trapianti di organi; cura i rapporti normativi ed economici in materia di assistenza sanitaria in ambito comunitario ex extracomunitario, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro e malattie professionali e provvede all'assistenza sanitaria al personale navigante; svolge i compiti relativi alla formazione e aggiornamento in materia di pronto soccorso e coordina i centri di pronto soccorso aeroportuale; svolge i compiti relativi all'emanazione dei pareri medico-legali concernenti il riconoscimento delle infermità dipendenti da cause di servizio, al giudizio medico-legale di appello per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, alla istruttoria di ricorsi giurisdizionali e amministrativi, ai pareri sui ricorsi presentati dai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
4. Il Dipartimento della prevenzione svolge i compiti attinenti alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento, all'igiene e sicurezza del lavoro, alla prevenzione delle tossicodipendenze, alle malattie di rilievo sociale e alla polizia mortuaria; coordina gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera.
5. Il Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria svolge i compiti, anche in adempimento a normative della Comunità europea, inerenti alle misure di profilassi nutrizionale, alla produzione, trasporto, commercializzazione, somministrazione ed etichettatura di alimenti e bevande, nonchè dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e dei preparati fitosanitari, alla profilassi veterinaria, al benessere, sperimentazione e riproduzione animale, alle malattie infettive e diffusive degli animali, alle zoonosi, ai farmaci veterinari ed agli alimenti degli animali, agli avanzi animali, nonchè sull'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei loro sottoprodotti, all'autorizzazione, ispezione, controllo e vigilanza degli impianti di produzione, trasformazione e conservazione degli stessi, alla ricerca in materia veterinaria, all'indirizzo e coordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e degli uffici veterinari di porto, aeroporto e confine e per gli adempimenti della Comunità europea.
6. Il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza svolge i compiti attinenti ai farmaci ad uso umano, con particolare riguardo alla vigilanza sulla conformità delle specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie ed alla ricerca e sperimentazione, ivi compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina ed in cosmesi; provvede all'elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia ed eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti, nonchè alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanità, della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanità, delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni di consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci.
Funzioni dei servizi
1. I servizi sono così individuati:
a) servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale;
b) servizio per i rapporti internazionali e per le politiche comunitarie;
c) servizio per la vigilanza sugli enti;
d) servizio ispettivo ed unità di crisi;
e) servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale;
f) servizio studi e documentazione.
2. Il servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale svolge i compiti inerenti alla gestione degli affari generali e del contenzioso, del patrimonio, del bilancio e del personale; esercita le funzioni relative al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni, all'approvazione e modificazioni degli statuti e all'autorizzazione agli acquisti; cura gli adempimenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo ai rapporti con l'utenza.
3. Il servizio per i rapporti internazionali e per le politiche comunitarie promuove la presenza dell'Amministrazione sanitaria negli organismi comunitari ed internazionali, offre il supporto strumentale ai dipartimenti ai fini dell'attuazione interna delle direttive comunitarie, della gestione degli accordi internazionali, nonchè dell'attività di elaborazione della normativa comunitaria in materia sanitaria, anche attraverso i collegamenti con le università e altre istituzioni di ricerca.
4. Il servizio per la vigilanza sugli enti, correlandosi con il dipartimento della programmazione, provvede alla vigilanza sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce rossa italiana e sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori ed agli adempimenti relativi previsti dal relativo ordinamento.
5. Il servizio ispettivo e unità di crisi (la parte omessa non è stata ammessa al "visto" della Corte dei conti) ed offre il supporto strumentale ai dipartimenti ai fini della vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria e sulla qualità delle prestazioni, anche su reclamo degli utenti.
6. Il servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale collabora con la delegazione di parte pubblica di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, assicurando anche la partecipazione del Ministero della sanità al rinnovo dei predetti accordi; (la parte omessa non è stata ammessa al "visto" della Corte dei conti).
7. Il servizio studi e documentazione cura la promozione delle attività di studio in materia sanitaria, la redazione della relazione sullo stato sanitario del Paese e le pubblicazioni del Ministero, i collegamenti con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la elaborazione e gestione di programmi per l'informazione del cittadino finalizzati e salvaguardarne i diritti ed a favorire un corretto rapporto con il servizio sanitario nazionale, l'educazione sanitaria ed i rapporti con le organizzazioni di volontariato.
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità
1. La segreteria generale del Consiglio superiore di sanità è organo di ausilio dell'attività del Consiglio superiore di sanità ed è diretta da un dirigente generale proveniente dal ruolo medico del Ministero della sanità.
Amministrazione e responsabilità
1. L'amministrazione è separata dall'organo di direzione politica.
2. Il dirigente generale e i dirigenti curano il funzionamento dei dipartimenti, dei servizi ed uffici cui sono preposti e rispondono dell'attività e dei risultati raggiunti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.
3. In caso di assenza o impedimento del dirigente generale le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente da lui designato.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni normative riguardanti il Ministero della sanità sono così individuate:
- art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15: commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
- decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637: commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense "ai benemeriti della salute pubblica" ed "al merito della sanità pubblica";
- art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56: commissione consultiva per la disciplina della produzione e della vendita degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
- art. 9 della legge 13 marzo 1958, n. 296: istituzione presso il Ministero della sanità di una ragioneria centrale dello Stato;
- art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283: commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali delle sostanze alimentari;
- art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, come sostituito dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399: commissione tecnica per i mangimi;
- art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33: commissione per il controllo e la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
- art. 4 della legge 14 marzo 1968, n. 203: modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla composizione ed ordinamento del Consiglio superiore di sanità;
- articoli 4 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255: commissione consultiva per la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
- art. 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383: concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro studi presso il Ministero della sanità e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1974: uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro della sanità;
- decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni: ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna;
- art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni;
- art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620: comitato di rappresentanza del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
- articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927: commissione consultiva sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- art. 15, commi 2 e 3, della legge 26 aprile 1982, n. 181: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982);
- art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791: norme per il potenziamento dell'ufficio centrale della programmazione sanitaria;
- art. 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984: commissione tecnico-consultiva per il controllo di qualità nell'ambito dei laboratori d'analisi;
- art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254: attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 83/643 relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734;
- art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623: commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello;
- art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1986, n. 462: comitato di coordinamento interministeriale per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
- art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175: commissione per i rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;
- art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566: commissione medica d'appello avverso il giudizio di non idoneità psicofisica al volo;
- art. 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37: contenimento della spesa sanitaria;
- art. 25, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 38: norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie;
- art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107: commissione nazionale per il servizio trasfusionale;
- art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135: commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS;
- art. 7 del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 120: commissione per il coordinamento delle attività di buone pratiche di laboratorio;
- articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257: commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
- art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 517: commissione per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dei presidi multizonali di prevenzione;
- art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541: commissione consultiva per il rilascio e la revisione della pubblicità sanitaria;
- art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27: attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 89/608 relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;
- art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91: commissione interministeriale di coordinamento delle notifiche sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati;
- art. 18, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517: trasferimento al Ministero della sanità dell'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
GARAVAGLIA, Ministro della
sanità
CASSESE, Ministro per
la funzione pubblica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 17, con esclusione dell'art. 5, comma 5, nella parte in cui dispone: "cura l'attività di primo intervento nelle situazioni di emergenza sanitaria anche in collegamento con la protezione civile"; e comma 6, nella parte in cui dispone:"cura, per quanto di competenza del Ministero della sanità, la definizione dei rapporti giuridici ed economici con strutture, aziende termali ed istituzioni sanitarie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale"; nonchè dell'art. 8 ai sensi della pronuncia della Sezione di controllo, collegio unico, adottata nell'adunanza del 17 marzo 1994.