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LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1994, n. 3

G.U.R.S 1 febbraio 1994, n. 6

Interventi per assicurare la funzionalità del Policlinico universitario di Palermo. Modifiche all'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, concernente norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per soddisfare le esigenze delle strutture ed unità operative del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo, il contingente di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1987, n. 32, già incrementato con l'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 17, è ulteriormente incrementato di n. 94 unità, appartenenti all'area funzionale socio - sanitaria.

Art. 2

1. La spesa inerente al personale di cui all'articolo 1 viene portata in detrazione dalle somme dovute dall'Assessorato regionale della sanità all'Università degli Studi di Palermo per effetto delle convenzioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I fondi corrispondenti sono assegnati alla unità sanitaria locale n. 58 e successivamente all'azienda unità sanitaria locale che ricomprenderà la suddetta unità sanitaria locale n. 58, in attuazione della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

Art. 3

1. A specificazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, al personale di cui al comma 1 del medesimo articolo si applicano tutti gli istituti contrattuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, e i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 4

Dopo il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Al fine di consentire una migliore funzionalità della fase di avvio delle nuove aziende unità sanitarie locali, l'Assessore regionale per la sanità nomina due vicecommissari per le aziende di Palermo, Catania e Messina, ed un vicecommissario per ciascuna delle altre sei unità sanitarie locali, scelti con gli stessi criteri di selezione.

1 ter. I vicecommissari svolgono le funzioni dei commissari straordinari in caso di assenza o impedimento degli stessi o per delega anche parziale su singole materie.

1 quater. Ai vicecommissari si applica il trattamento commissari straordinari, ridotto del 25 per cento".

Art. 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 gennaio 1994.

MARTINO