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LEGGE 28 gennaio 1994, n. 85

G.U.R.I. 4 febbraio 1994, n. 28

Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

"5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonchè per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 2

1. All'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge 17 febbraio 1992, n. 179, le parole da: "sia deliberata" fino a: "dei soci iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "sia deliberata a maggioranza di due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti".

2. Le regioni hanno la facoltà di differire, entro e non oltre il 31 dicembre 1994, il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g), della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati".

Art. 4

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

"1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti".

Art. 5

1. Le economie sui fondi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, ripartiti dal comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) con delibera 16 gennaio 1987, in favore dei comuni individuati nella tabella allegata alla delibera suddetta, a qualunque titolo giacenti, all'entrata in vigore della presente legge, presso le tesorerie provinciali o comunali, possono essere utilizzate dagli stessi comuni, previa autorizzazione del comitato esecutivo del CER, per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali maggiori oneri derivanti dai programmi già finanziati ai sensi dello stesso articolo 3, primo comma, lettera q).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO