
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1994, n. 130
G.U.R.I. 26 febbraio 1994, n. 47
Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e annotato al 22 maggio 1995)
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 5, 6 e 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente regolamento:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento contiene disposizioni attuative in materia di dichiarazioni sostitutive, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e si applica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri, alle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici, alle province, ai comuni e agli enti locali.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
Casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva (1)
1. I soggetti che, nel produrre all'amministrazione istanze, debbano comprovare stati, fatti o qualità personali di cui al comma 2 possono presentare dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 può riguardare i seguenti stati, fatti o qualità personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica;
b) esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio;
c) professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticante per l'esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
d) qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;
e) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
f) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA;
g) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi od elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
h) stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;
i) qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell'invalidità;
l) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;
m) titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso;
n) qualità di vivenza a carico e di esistenza in vita.
Si riporta il testo dell'art. 2 del D.M. 22/05/95, n. 431:
"Art. 5 - Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri.
1. Se le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono presentate da cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità europea, gli adempimenti ad esse relativi sono esperiti davanti ai consolati dei Paesi d'origine sulla base del mutuo riconoscimento e fatto comunque salvo quanto previsto dalle vigenti Convenzioni internazionali in materia di legalizzazione e di autenticazione di documenti e di firme."
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
(modificato dall'art. 3, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
2. I dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta. E' obbligo di ciascuna unità organizzativa individuare e rendere noti al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti suddetti.
3. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione.
4. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, così come negli altri casi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, senza che sussistano irregolarità o falsità della stessa, costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
Presentazione successiva della documentazione richiesta (1)
1. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 2 dell'art. 2 viene richiesta dall'amministrazione all'interessato prima di emettere il provvedimento a lui favorevole.
2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1 viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo per la presentazione della documentazione, commisurato al termine complessivo del procedimento. Nel caso dell'emissione contestuale di più provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello stesso procedimento, il termine fissato è lo stesso per tutti gli interessati. (2)
3. La trasmissione della documentazione all'amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data del timbro postale.
Si riporta il testo dell'art. 2 del D.M. 22/05/95, n. 431:
"Art. 5 - Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri.
1. Se le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono presentate da cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità europea, gli adempimenti ad esse relativi sono esperiti davanti ai consolati dei Paesi d'origine sulla base del mutuo riconoscimento e fatto comunque salvo quanto previsto dalle vigenti Convenzioni internazionali in materia di legalizzazione e di autenticazione di documenti e di firme."
Si riporta il testo dell'art. 2 del D.M. 22/05/95, n. 431:
"Art. 2 - Presentazione successiva della documentazione richiesta.
1. L'invito di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, contiene l'indicazione che il provvedimento favorevole non potrà essere emesso fino a che i documenti richiesti non siano presentati in forma regolare e completa.
2. Se l'interessato non presenta i documenti nel termine fissato è sospesa la decorrenza del termine finale del procedimento di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei documenti."
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione (1)
1. Qualora le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentino delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure siano incomplete ovvero la documentazione esibita dall'interessato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento sia irregolare o non conforme alla precedente dichiarazione, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà comunicazione all'interessato di tali irregolarità entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione o della documentazione.
2. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Si riportano i testi degli artt. 3 e 4 del D.M. 22/05/95, n. 431:
Art. 3 - Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive.
1. La regolarizzazione ed il completamento della dichiarazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, avviene con le stesse modalità previste per la sua presentazione, entro un termine di quindici giorni. Fino a che la rettificazione o il completamento non sia avvenuto il provvedimento favorevole non può essere emanato.
2. Qualora le irregolarità di cui al comma 1, siano individuate in un momento successivo alla dichiarazione per iniziativa dello stesso dichiarante, quest'ultimo può procedere alla immediata rettifica prima dell'emanazione del provvedimento.
Art. 4 - Irregolarità ed incompletezza della documentazione presentata.
1. La mancata rettificazione o regolarizzazione dei documenti ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, entro il termine di quindici giorni, quando causi incertezza sugli elementi da considerare essenziali ai fini dell'emanazione del provvedimento al quale la documentazione si riferisce, equivale a mancanta presentazione della documentazione prescritta."
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri
1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui gli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole unità organizzative predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, nonchè per la documentazione mediante esibizione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
Coordinamento con la normativa secondaria dei singoli Ministeri
1. Resta salva la facoltà dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di adottare ulteriori norme di attuazione compatibili con quelle del presente regolamento, in relazione ad esigenze peculiari di ogni amministrazione, anche al fine di introdurre nuove ipotesi di ricorso all'autocertificazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994
Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 10