
LEGGE 17 gennaio 1994, n. 47
G.U.R.I 25 gennaio 1994, n. 19
Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575. (1)
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e annotato al 3 giugno 1998)
Vedi D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490: "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".
Vedi D.M. Interno 16 dicembre 1997, n. 486: "Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni antimafia", successivamente abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, a decorrere dal 29 settembre 1998.
Vedi D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordinamento delle comunicazioni di cui all'articolo 10-bis della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, finalizzato a stabilire nuove modalità di compilazione, aggiornamento e trasmissione, anche per via informatica, dei dati e l'obbligo di consultazione degli stessi prima di adottare i provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni;
b) previsione che la trasmissione dei dati di cui alla lettera a) per via informatica o in più copie sia effettuata previo pagamento delle spese di riproduzione;
c) individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione può adottare i provvedimenti o gli atti richiesti e può concludere i contratti e subcontratti sulla base di una dichiarazione dell'interessato avente i contenuti di cui all'articolo 10-sexies, comma 7, della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, e la cui sottoscrizione sia autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) definizione dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, nè rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge è adottato a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'articolo 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, è abrogato.
1. L'articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.
(abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252)
[1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva per i provvedimenti, gli atti od i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi lire 50 milioni.]
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO