
LEGGE 14 gennaio 1994, n. 19
G.U.R.I. 14 gennaio 1994, n. 10
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, e 14 settembre 1993, n. 359.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
Data a Roma, addì 14 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1993, N. 453
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "sono istituite" sono inserite le seguenti: "ove non già esistenti";
al comma 3, dopo le parole: "A tutte le sezioni" sono inserite le seguenti: ", comprese quelle già istituite";
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Della ricezione dei fascicoli è data comunicazione alle parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della segreteria della sezione";
al comma 5, primo periodo, la parola: "Contro" è sostituita dalla seguente: "Avverso" e le parole: "cinque magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "tre magistrati";
al comma 7, secondo periodo, le parole: "sette magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "cinque magistrati";
al comma 8, terzo periodo, le parole: "1º luglio 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 1995".
All'articolo 2, comma 2, le parole da: "vice procuratore generale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "procuratore regionale".
L'articolo 3 è soppresso.
L'articolo 4 è soppresso.
All'articolo 5:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente";
al comma 6, alla lettera b), sono soppresse le parole: ", nelle forme previste dal codice di procedura civile".