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LEGGE 14 gennaio 1994, n. 19

G.U.R.I. 14 gennaio 1994, n. 10

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, e 14 settembre 1993, n. 359.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1993, N. 453

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "sono istituite" sono inserite le seguenti: "ove non già esistenti";

al comma 3, dopo le parole: "A tutte le sezioni" sono inserite le seguenti: ", comprese quelle già istituite";

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Della ricezione dei fascicoli è data comunicazione alle parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della segreteria della sezione";

al comma 5, primo periodo, la parola: "Contro" è sostituita dalla seguente: "Avverso" e le parole: "cinque magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "tre magistrati";

al comma 7, secondo periodo, le parole: "sette magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "cinque magistrati";

al comma 8, terzo periodo, le parole: "1º luglio 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 1995".

All'articolo 2, comma 2, le parole da: "vice procuratore generale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "procuratore regionale".

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

All'articolo 5:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente";

al comma 6, alla lettera b), sono soppresse le parole: ", nelle forme previste dal codice di procedura civile".