
DECRETO PRESIDENZIALE 27 dicembre 1995
G.U.R.S. 2 marzo 1996, n. 10
Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995, relativa a: "Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995, attraverso un proprio atto di formale esternazione, da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi della citata legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere all'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995, citata;
Decreta:
Articolo Unico
Per i motivi indicati in premessa, è disposta l'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995, relativa a: "Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Palermo, 27 dicembre 1995.
GRAZIANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 23 gennaio 1996.
Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 28.
Allegati
Deliberazione n. 555 del 22 dicembre 1995 della Giunta regionale "Legge 27 marzo 1992, n. 257: Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
La Giunta regionale
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il proprio regolamento interno;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 27 mano 1992, n. 257;
Visto, in particolare, l'art. 10 della richiamata legge n. 257/92, che prevede l'adozione entro 180 giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 5 della medesima legge di un "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto";
Visto il D.P.R. 8 agosto 1994, con il quale è stato emanato l'atto di indirizzo e di coordinamento alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, previsto dall'art. 10 della richiamata legge n. 257/92;
Visti, inoltre, l'art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e l'art. 5, comma 3, del D.P.R. 8 agosto 1994, che prevedono l'armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
Vista la nota n. 336/07723/26462 del 21 dicembre 1995, con la quale gli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e della sanità trasmettono il piano di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Allegato "A");
Considerato che in merito alle normative e metodologie tecniche di applicazione degli articoli 6 e 12 della citata legge n. 257/92, relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, gli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e della sanità di concerto hanno emanato la circolare n. 798 del 17 marzo 1995, che già prevede una serie di interventi di carattere operativo come ad esempio il censimento, le modalità di intervento, le emergenze ed i programmi di controllo;
Ritenuto, in assenza di una specifica normativa procedurale prevista dalle norme vigenti, ed ai fini della formazione del piano in tutte le sue parti e della definitiva adozione, di seguire il seguente iter:
a) adottare il piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, predisposto di concerto dagli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e della sanità;
b) dare mandato agli Assessori regionali del territorio e dell'ambiente e della sanità di elaborare - entro il 30 settembre 1996 - specifiche norme tecniche di attuazione previste dal piano regionale, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 "Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto", dagli artt. 7 e 8 "Piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato al controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro", dall'art. 9 comma 1 "Piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato alla vigilanza ed al controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica" e comma 2 "Piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo delle province sulle attività di smaltimento dei rifiuti" del citato D.P.R. 8 agosto 1994;
c) esprimere parere favorevole alla costituzione, con decreto del Presidente della Regione, di un apposito gruppo di lavoro interassessoriale che avrà funzioni di coordinamento e raccordo delle attività delle diverse Amministrazioni competenti in materia;
d) le norme tecniche predisposte dal gruppo di lavoro interassessoriale ed il piano nel suo complesso, saranno approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
e) avvio della fase operativa e messa a regime del piano;
Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore regionale per la sanità,
Delibera:
- di adottare, per le motivazioni in premessa specificate, il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" predisposto dagli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e della sanità allegato "A" alla presente deliberazione;
- di dare mandato agli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per la sanità di predisporre, secondo le rispettive competenze ed entro il 30 settembre 1996, le specifiche norme tecniche di attuazione previste dal piano regionale, con particolare riferimento a quanto stabilito, dagli artt. 5 e 6 "Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto", dagli artt. 7 e 8 "Piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato al controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro", dall'art. 9 comma 1, "Piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato alla vigilanza ed al controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica 2", "Piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo delle province sulle attività di smaltimento dei rifiuti" del D.P.R. 8 agosto 1994;
- di esprimere parere favorevole alla costituzione del gruppo di lavoro interassessoriale che dovrà predisporre, entro il 31 dicembre 1996, un unico documento armonico con tutte le norme tecniche di attuazione previste dal D.P.R. 8 agosto 1994. Il gruppo di lavoro avrà compiti di coordinamento e raccordo delle attività delle diverse Amministrazioni competenti in materia, curerà la formulazione della proposta del piano di riparto delle somme destinate all'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 e sarà composto da funzionari che si occupano della materia:
- tre funzionari dell'Assessorato regionale della sanità;
- tre funzionari dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- un funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria;
- un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
- un funzionario dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, segnalati dai rispettivi Assessori;
- un rappresentante del Laboratorio igiene e profilassi - Reparto medico di Palermo;
- un rappresentante del Laboratorio igiene e profilassi - Reparto chimico di Palermo, segnalati dall'Assessore regionale per la sanità;
- un rappresentante dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana;
- un rappresentante della Presidenza della Regione;
segnalati dal Presidente della Regione.
Il Presidente: Graziano
Il Segretario: Impastato
Allegato A
Al Presidente della Regione
Segreteria di Giunta
La legge 27 marzo 1992 n. 257 ("Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") prevede, all'articolo 10, l'obbligo per le regioni di adottare "piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, al fine della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" entro 180 giorni dalla data di emanazione di un apposito decreto (D.P.R. 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 1994), contenente specifici atti di indirizzo e coordinamento per regioni e province autonome.
L'articolo 16 (commi 2 e 3) della legge n. 257/92 stabilisce, inoltre, per la realizzazione dei piani di cui sopra, la concessione di contributi a carico dello Stato pari a 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Tuttavia le inadempienze da parte dello Stato - e cioè la mancata emanazione delle molteplici norme attuative previste dalla legge - non hanno consentita l'utilizzo delle somme stanziate per gli anni 1992 e 1993, mentre è in atto una corsa contro il tempo per evitare che vadano perduti anche i contributi relativi al 1994.
E' previsto in merito che la ripartizione fra le regioni di tale stanziamento avvenga con un D.P.C.M. - già sottoposto a parere della Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni in data 8 giugno 1995 ed oggi in fase di approvazione che definisce le modalità per l'erogazione di tali contributi e sulla base di criteri oggettivi (estensione territoriale, popolazione, presenza di attività a rischio), assegna alla Sicilia la somma di L. 586.204.000.
Dagli elementi acquisiti in sede di Conferenza Stato - Regioni è anche emerso che, affinchè le regioni possano fruire di tale finanziamento, è necessario che da queste venga approvato - entro il 1995 - il Piano di cui all'art. 10 della legge n. 257/92. Va infine segnalato che dare tempestivamente seguito agli adempimenti previsti dalla legge - cosa che rappresenta un obbligo cui prima o poi tutte le regioni devono comunque ottemperare - permetterebbe alla Regione Sicilia di avere le carte in regola per fruire immediatamente di nuovi stanziamenti dello Stato destinati a supportare ed incentivare le attività di rimozione e bonifica dell'amianto.
Si propone, pertanto, l'approvazione urgente della delibera e del piano allegati alla presente.
RELAZIONE
La legge 27 marzo 1992, n. 257 ("Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") prevede, all'articolo 10, l'obbligo per le regioni di adottare "piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, al fine della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto". La legge prevede diverse specifiche norme di attuazione: alcune di queste sono state emanate negli ultimi mesi, altre sono invece ancora allo studio della Commissione nazionale amianto prevista dall'art. 4 della legge n. 257/92.
Il D.P.R. 8 agosto 1994 ad esempio, che riporta specifici "Atti di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", avrebbe dovuto essere emanato entro il settembre 1992 ma è stato pubblicato solo in data 26 ottobre 1994. Altre norme devono ancora essere emanate, come ad esempio quelle di approvazione di "disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti di amianto nonchè sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982".
In merito alle normative e metodologie tecniche di applicazione degli articoli 6 e 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, gli Assessorati sanità e territorio e ambiente hanno già emanato - nelle more della predisposizione del Piano predetto - la circolare n. 798 del 17 marzo 1995, che già prevede una serie di interventi di carattere operativo, come ad esempio il censimento, le modalità di intervento, le emergenze ed i programmi di controllo.
L'articolo 16 (commi 2 e 3) della legge n. 257/92 stabilisce, per la realizzazione dei piani di cui sopra, la concessione di contributi a carico dello Stato pari a 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Tuttavia le inadempienze da parte dello Stato - e cioè la mancata emanazione delle norme attuative previste dalla legge - non hanno consentito l'utilizzo delle somme stanziate per gli anni 1992 e 1993, mentre è in atto una corsa contro il tempo per evitare che vadano perduti anche i contributi relativi al 1994.
E' previsto in merito che la ripartizione fra le regioni di tale stanzionamento avvenga con un D.P.C.M. - già sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni in data 8 giugno 1995 ed oggi in fase di approvazione - che definisce le modalità per l'erogazione di tali contributi e, sulla base di criteri oggettivi (estensione territoriale, popolazione, presenza di attività a rischio), assegna alla Regione Sicilia la somma di L. 586.204.000. Dagli elementi acquisiti in sede di Conferenza Stato - Regioni è anche emerso che, affinchè le regioni possano fruire di tale finanziamento, è necessario che da queste venga approvato - entro il 1995 - il Piano di cui all'art. 10 della legge n. 257/92.
Il Piano che si propone pertanto di approvare si articola in diversi punti - così come previsto dal D.P.R. 8 agosto 1994 - ed in due distinte fasi temporali.
Nella prima fase - quella attuale - vengono definiti i criteri generali e le linee guida che dovranno essere seguiti nella predisposizione di specifiche norme di attuazione. L'elaborazione di tali norme tecniche, che andrebbero a costituire quelli che potremmo definire sotto-piani di settore, afferisce essenzialmente alle aree di competenza dell'Assessorato regionale della sanità e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, anche se il Piano nel suo insieme presenta aspetti che marginalmente possono coinvolgere a vario titolo anche altri assessorati (Industria, Cooperazione, Lavoro).
I punti qualificanti del Piano sono riportati nell'elenco che segue, nel quale vengono riportate in carattere minuto anche le specifiche norme di attuazione espressamente previste per i piani regionali dal D.P.R. 8 agosto 1994.
1. Censimento delle imprese che utilizzano amianto, delle imprese che svolgono attività di bonifica, degli edifici che presentano amianto libero o in matrice friabile.
2. Smaltimento dei rifiuti di amianto:
- predisposizione di un (sotto) piano di smaltimento dei rifiuti di amianto;
- integrazione ed armonizzazione con il piano regionale rifiuti.
3. Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro:
- predisposizione di un (sotto) piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali (U.S.L.) finalizzato al controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro.
4. Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica:
- predisposizione di un (sotto) piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali (U.S.L.) finalizzato alla vigilanza ed al controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica;
- predisposizione di un (sotto) piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo delle Province sulle attività di smaltimento dei rifiuti.
5. Formazione professionale.
6. Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo.
Nella seconda ed ultima fase sarà invece approvato il documento contenente le norme di attuazione. Questo sarà predisposto - entro il 31 dicembre 1996 - dal gruppo di lavoro interassessoriale che avrà funzione di coordinamento e raccordo delle attività delle diverse Amministrazioni competenti in materia, curerà la formulazione della proposta del piano di riparto delle somme destinate all'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 257/92, e sarà composto da:
- 3 funzionari dell'Assessorato regionale della sanità;
- 3 funzionari dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- 1 funzionario dell'Assessorato regionale dell'industria;
- 1 funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro;
segnalati dai rispettivi Assessori;
- 1 rappresentante del Laboratorio igiene e profilassi - reparto medico di Palermo;
- 1 rappresentante del Laboratorio igiene e profilassi - reparto chimico di Palermo;
segnalati dall'Assessore alla sanità;
- 1 rappresentante dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana;
- 1 rappresentante della Presidenza della Regione;
segnalati dal Presidente della Regione.
Viene infine segnalato che dare tempestivamente seguito agli adempimenti previsti dalla legge n. 257/92 - cosa che rappresenta un obbligo cui prima o poi tutte le regioni devono comunque ottemperare - permetterebbe alla Regione Siciliana di avere le carte in regola per fruire immediatamente di nuovi stanziamenti dello Stato destinati a supportare ed incentivare le attività di rimozione e bonifica dell'amianto nel territorio isolano.
L'Assessore per la sanità: Grillo
L'Assessore per il territorio e l'ambiente: Pellegrino
Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.
PREMESSA
La legge 27 marzo 1992, n. 257 ("Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") prevede, all'articolo 10, l'obbligo per le regioni di adottare "piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, al fine della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
Il D.P.R. 8 agosto 1994 riporta invece i necessari "Atti di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" previsti dall'art. 6 della legge n. 257/92. Restano ancora da emanare da parte dello Stato altre specifiche norme tecniche, come ad esempio quelle di approvazione di "disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti di amianto nonchè sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982".
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 257/92 è stato pertanto elaborato il presente Piano, che si articola in diversi punti - così come previsto dal D.P.R. 8 agosto 1994 - ed in due distinte fasi temporali.
Nella prima fase - quella attuale - vengono definiti i criteri generali e le linee guida che dovranno essere seguiti nella predisposizione di specifiche norme di attuazione. L'elaborazione di tali norme tecniche esecutive, che andrebbero a costituire quelli che potremmo definire sotto piani di settore, afferisce essenzialmente alle aree di competenza dell'Assessorato regionale della sanità e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, anche se il piano nel suo insieme presenta aspetti che marginalmente possono coinvolgere a vario titolo anche altri assessorati (Industria, Cooperazione, Lavoro).
Nella seconda fase sarà invece approvato il documento contenente le norme di attuazione. Questo sarà elaborato da uno specifico gruppo di lavoro interassessoriale che dovrà predisporre - entro il 31 dicembre 1996 - un unico documento armonico con tutte le norme tecniche di attuazione previste dal D.P.R. 8 agosto 1994. Il gruppo di lavoro avrà compiti di coordinamento e raccordo delle attività delle diverse Amministrazioni competenti in materia, curerà la formulazione della proposta del piano di riparto delle somme destinate all'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 257/92, e sarà composto da funzionari delle diverse Amministrazioni che si occupano della materia.
L'elenco che segue è una sintesi dei punti qualificanti del Piano. Vengono anche riportate in carattere minuto, per ogni singolo punto, le specifiche norme di attuazione espressamente previste per i piani regionali dal D.P.R. 8 agosto 1994.
1. Censimento delle imprese che utilizzano amianto, delle imprese che svolgono attività di bonifica, degli edifici che presentano amianto libero o in matrice friabile.
2. Smaltimento dei rifiuti di amianto:
- predisposizione di un (sotto) piano di smaltimento dei rifiuti di amianto. Integrazione ed armonizzazione con il piano regionale rifiuti.
3. Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro:
- predisposizione di un (sotto) piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato al controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro.
4. Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica:
- predisposizione di un (sotto) piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato alla vigilanza ed al controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica;
- predisposizione di un (sotto) piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo delle Province sulle attività di smaltimento dei rifiuti.
5. Formazione professionale.
6. Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo.
Il piano comprende anche un allegato (allegato 1) dove sono riportate le principali norme (con un sintetico commento) che costituiscono l'attuale quadro normativo di riferimento in materia di amianto.
1. CENSIMENTO
In base agli articoli 2, 3 e 12 del D.P.R. 8 agosto 1994 si indicano le seguenti modalità di censimento, che variano a seconda della possibile origine del rifiuto amianto.
Il censimento sarà gestito dalle Aziende UU.SS.LL. - Settore 1°. Oggetto del censimento saranno i soggetti di cui all'elenco che segue:
1) Imprese che in passato hanno utilizzato amianto come materia prima nel ciclo produttivo.
2) Imprese caratterizzate da attività di produzione e movimentazione di fluidi ad alta temperatura, e che necessitano pertanto di un esteso utilizzo di materiali coibenti. Si possono citare come esempio le raffinerie, le industrie chimiche e petrolchimiche e le industrie alimentari.
3) Centrali termiche. Le grandi centrali di produzione di vapore e/o di acqua calda surriscaldata saranno oggetto di censimento per la possibile presenza massiccia di amianto come coibente termico.
4) Imprese la cui attività può ancora far venire a contatto con prodotti contenenti amianto. Tra queste si citano a titolo esemplificativo le imprese edili (lavori di demolizione o ristrutturazione di vecchi immobili) e le attività in cui l'amianto rientra indirettamente nell'attività produttiva (le autocarrozzerie rispetto al problema della manutenzione-sostituzione di componenti con amianto e le aziende municipalizzate acqua e gas per le attività su tubazioni in cemento-amianto).
5) Attività interessate al commercio di manufatti (materiale di costruzione, di ricambi per autoveicoli, ecc.) che una volta contenevano amianto.
6) Imprese che esplicano attività di smaltimento e di bonifica dell'amianto, quali possono essere desunte dalla relazione annuale di attività di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge n. 257/92. Questo specifico archivio verrà realizzato direttamente dal Servizio igiene del lavoro del settore sanità pubblica, in accordo con le eventuali indicazioni nazionali.
7) Altre attività, oltre a quelle di cui all'elenco dei codici ISTAT allegato al D.P.R. 8 agosto 1994, quali le imprese di gestione delle centrali termiche, le imprese di manutenzione ascensori e le attività significative che emergeranno in fase di attuazione del Piano.
8) Discariche e stoccaggi provvisori autorizzati per rifiuti con amianto.
9) Edifici e/o strutture con amianto spruzzato, con particolare riguardo, in questa prima fase, a quelli di uso collettivo quali piscine, palestre, cinema, teatri, sale conferenze, ecc.
10) Capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti di cemento-amianto (per scuole, ospedali ed edifici pubblici in genere il censimento deve procedere attraverso i dati forniti dai Comuni e dalle Aziende UU.SS.LL. sulla base della nostra circolare assessoriale n. 798/95).
I punti sopraindicati rappresentano un primo elenco "grezzo" delle situazioni meritevoli di controllo rispetto al rischio amianto. In particolare le imprese di cui ai punti da 1 a 5 rappresentano, senza dubbio, una percentuale elevatissima delle situazioni oggetto di censimento. Tra esse pertanto vanno valutate le priorità degli interventi per non sovraccaricare l'archivio finale.
Saranno oggetto di sorveglianza, inoltre, le situazioni venutesi a creare a seguito di operazioni di bonifica o in conseguenza della messa a parco di rotabili coibentati con amianto sul territorio regionale.
Le attività saranno oggetto di una successiva selezione secondo i seguenti criteri:
a) valutare le tipologie produttive di cui all'allegato B del D.P.R. 8 agosto 1994, eliminando quelle poco significative o di relativo interesse in ambito regionale;
b) estrarre dagli archivi delle Camere di commercio tutte le attività a rischio ripartite per ambiti territoriali corrispondenti a quelli delle Aziende regionali U.S.L.; i settori igiene pubblica delle Aziende regionali U.S.L. saranno consultati per individuare eventuali altre attività di interesse locale;
c) definire per l'elenco di cui al precedente punto b) un differenziato approccio operativo; per le imprese edili si potrà, ad esempio, provvedere ad inviare una lettera che:
- richiami gli obblighi di legge in caso di asporto di manufatti con amianto;
- indichi le norme e gli accorgimenti da adottare;
- rimandi, per ogni supporto in materia, alle strutture tecniche del Settore igiene pubblica territorialmente competente. Per le aziende con grandi centrali termiche, raffinerie, impianti chimici, verrà predisposta una scheda di censimento, il cui utilizzo sarà preceduto da opportune fasi informative;
d) controlli incrociati verranno effettuati con gli archivi INAIL d'interesse.
L'archivio definitivo, opportunamente strutturato, verrà trasferito, per quanto di competenza, ai Settori igiene pubblica per le successive fasi di controllo e sorveglianza.
Per gli edifici privati il censimento si attua attraverso la rete delle Aziende UU.SS.LL., con le modalità previste dalla già citata circolare n. 798/95 e dall'art. 12 del D.P.R. 8 agosto 1994, e mediante la "Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici" di cui all'allegato n. 5 al decreto ministeriale 6 settembre 1994, utilizzando, i referenti indicati nell'indirizzario allegato "Elenco degli enti e delle associazioni cui inviare la richiesta di notifica dati sugli immobili di proprietà con amianto in matrice friabile".
Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. Nella prima fase il censimento ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private.
I dati e le informazioni relativi ai censimenti ed a tutte le altre indagini dovranno essere comunicati ai comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmente competenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla predisposizione dei piani di intervento di rispettiva competenza (cf. art. 8, comma 3, del D.P.R. 8 agosto 1994).
2. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI AMIANTO
In base al primo comma dell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994 i rifiuti a base di amianto, classificati come speciali e/o tossico/nocivi ai sensi del D.P.R. n. 915/82, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio in discarica controllata.
Dovrà quindi essere predisposto un "piano di smaltimento dei rifiuti d'amianto" che individui la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti d'amianto presenti sul territorio, e su una appropriata analisi territoriale. Tale piano sarà parte integrante del "piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti" della Regione Siciliana, previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 915/82.
In conformità a quanto stabilito dalla deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 i rifiuti di amianto devono essere smaltiti in discariche di 2ª o 3ª categoria, autorizzate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 915/82.
L'art. 6 (comma 3°) del D.P.R. 8 agosto 1994 prevede che i rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del D.P.R. n. 915/82, possono essere smaltiti in discariche di 2ª categoria tipo A, purchè provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi. Dovranno essere adottate, eventualmente, anche specifiche norme tecniche e di gestione finalizzate ad impedire l'affioramento dei rifiuti di amianto durante le operazioni di movimentazione.
Nelle discariche di seconda categoria di tipo B, secondo quanto stabilito al punto 4.2.3.2. della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, possono invece essere conferiti rifiuti contenenti amianto in quantitativi non superiori a 10.000 mg/Kg. Nelle discariche di 2ª categoria di tipo C, o in discariche di 3ª categoria (così come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 8 agosto 1994), possono essere conferiti i rifiuti contenenti polveri e fibre libere d'amianto in quantitativi superiori ai 10.000 mg/Kg.
In conformità a quanto stabilito dall'art. 6 (comma 2) del D.P.R. 8 agosto 1994 lo smaltimento può avvenire in impianti già esistenti, ovvero in nuovi impianti autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti: in quest'ultimo caso il conferimento è consentito a condizione che lo smaltimento avvenga in una distinta porzione di impianto a ciò esclusivamente destinata, e che vengano previste in sede organizzativa apposite prescrizioni relative all'immediato interramento dei rifiuti di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in carico, ai vincoli sull'utilizzo finale dell'area di discarica dopo la chiusura e la sistemazione finale, al fine di evitare la possibilità di dispersione di fibre di amianto.
Per quanto sopra il "piano regionale di smaltimento dei rifiuti d'amianto" dovrà perseguire l'obiettivo di quantificare i rifiuti a base di amianto prodotti (e da smaltire) nell'isola. A tale scopo potranno essere utilizzati i dati dei censimenti di cui agli artt. 3 e 12 del D.P.R. 8 agosto 1995, ed inoltre:
- le relazioni inviate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 257/92;
- le relazioni di cui al 2° comma dell'art. 7 del D.P.R. 8 agosto 1994;
- le comunicazioni di cui al 3° comma dell'art. 3 della legge n. 475/88.
L'elaborazione dei dati dovrebbe consentire la distinzione tra:
- rifiuti con amianto (polveri e fibre libere) in concentrazione <100 mg./Kg;
- rifiuti con amianto (polveri e fibre libere) in concentrazione <10.000 mg./Kg.;
- rifiuti con amianto (polveri e fibre libere) in concentrazione >10.000 mg./Kg.
Nell'ipotesi che i dati non consentano tale distinzione i rifiuti a base di amianto dovranno almeno essere classificati in due categorie previste dal D.M. 14 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 1993, s.o. n. 3), con codici rispettivamente H0007 (amianto in fibre libere) e H0008 (materiali contenenti amianto).
Il Piano deve inoltre contenere specifiche norme tecniche generali di indirizzo, relative alle diverse modalità di smaltimento dei rifiuti di amianto previste dall'art. 6 del D.P.R. 8 agosto 1994 ai commi 2° e 3°.
Nella elaborazione di tali norme ci si dovrà uniformare a quanto previsto dai disciplinari tecnici di cui all'art. 5 della legge n. 257/92, predisposti dalla Commissione nazionale amianto (ex art. 4, legge n. 257/92) ma non ancora formalmente adottati.
Nelle more della definitiva approvazione e adozione del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", e viste le numerose richieste dell'utenza di indicazioni sulle modalità di smaltimento dei rifiuti di amianto e la carenza di idonei impianti, si rende necessaria la predisposizione - da parte dell'Assessorato regionale territorio e ambiente - di un programma provvisorio di interventi finalizzato ad affrontare l'emergenza.
3. CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI SALUBRITA' AMBIENTALE E DI SICUREZZA DEL LAVORO
Sulle situazioni emergenti dall'archivio, sarà articolata la sorveglianza, il cui obiettivo primario è la eliminazione/minimizzazione del rischio da amianto.
La sorveglianza potrà articolarsi su procedure diverse. Per alcune tipologie si prevedono controlli diretti sulle cui modalità saranno elaborate linee guida (ad esempio il controllo dei rotabili, delle discariche e delle centrali per la produzione di energia elettrica).
Per altre tipologie, oltre ai controlli diretti, si dovranno attivare momenti informativi nei confronti dei datori di lavoro e degli addetti (ad esempio le imprese edili, gli autoriparatori e i manutentori di impianti di sollevamento).
Come si vedrà in seguito, il Piano curerà altresì la formazione degli operatori addetti ai controlli, alle attività analitiche ed alla sorveglianza sanitaria.
Emerge in sostanza la giusta esigenza di omogeneizzare nei contenuti e nei comportamenti, le modalità con le quali le strutture territoriali dei servizi delle diverse Aziende regionali U.S.L. effettueranno le fasi di controllo e di sorveglianza.
L'Assessorato della sanità si farà carico, quando il Piano sarà approvato, di avviare tempestivamente con le Aziende regionali U.S.L., con i rappresentanti delle associazioni datoriali e dei lavoratori, giornate informative ed organizzative in materia.
Per quanto attiene all'art. 8 del D.P.R. 8 agosto 1994 i Settori 1 delle Aziende UU.SS.LL. dovranno provvedere a rilevare la presenza di amianto o materiale contenente amianto e lo stato di conservazione dello stesso. Tali settori provvederanno alla formulazione delle proposte in merito alle opere di bonifica ritenute più opportune.
Dovrà comunque essere predisposto un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato al controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro (cf. articoli 7 e 8 del D.P.R. 8 agosto 1994) finalizzato a:
- vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto;
- valutazione preventiva dei piani di lavoro relativi agli interventi di bonifica presentati ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 277/91, e vigilanza degli stessi;
- valutazione dei rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture e impianti, e al rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro.
Il piano, identificando una scala di priorità, dovrà prevedere controlli periodici (in particolare) in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo:
- stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto;
- materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari;
- capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in cemento - amianto;
- edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato;
- impianti industriali dove è stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi.
Le strutture territoriali dovranno inviare annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta nella quale risultino indicati gli elementi di cui ai punti a, b, c, d, e dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994.
4. CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E DI BONIFICA
Dovrà essere predisposto, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 8 agosto 1994, un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato alla vigilanza ed al controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica, che possono dar luogo a produzione di rifiuti di amianto.
In particolare le strutture territoriali dovranno verificare, oltre a quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 277/91, anche la corretta attuazione degli adempimenti di cui ai punti da 1 a 7 dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 8 agosto 1994.
Deve inoltre essere prevista, al termine di ogni intervento di bonifica, la verifica del grado di risanamento dell'area, anche al fine di stabilirne la destinazione d'uso.
Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994 dovrà inoltre essere predisposto un piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti esercitate dalle Province, finalizzato:
- alla vigilanza ed al controllo, con frequenza almeno semestrale, sulle imprese che provvedono alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di amianto;
- alla vigilanza ed al controllo, con frequenza almeno semestrale, sugli impianti di smaltimento per verificarne la corretta gestione.
Le Province e le strutture territoriali di controllo dovranno inviare annualmente alla Regione una relazione dettagliata sulla attività svolta.
5. FORMAZIONE PROFESSIONALE
Una delle premesse fondamentali per garantire l'efficace sorveglianza delle situazioni con rischio da amianto è rappresentata dalla presenza nel Settore 1° Igiene Pubblica di operatori tecnici opportunamente formati, unitamente alla presenza di personale tecnico adeguatamente formato da parte delle ditte operanti nel settore, per una corretta effettuazione delle opere di bonifica e smaltimento.
L'art. 10 della legge n. 257/92 prevede la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, ed il rilascio (subordinato alla frequenza) di titoli di abilitazione per gli addetti all'attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto, e di bonifica delle aree interessate. I corsi regionali dovranno uniformarsi a quanto previsto dal "Piano di indirizzo e coordinamento per la formazione professionale del personale del servizio sanitario nazionale addetto al controllo della attività di bonifica" di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, della stessa legge.
In particolare poi l'art. 10 del D.P.R. 8 agosto 1994 dispone che vengano effettuati i sottoelencati corsi di formazione professionale.
a) Corsi per formatori.
Si tratta di corsi tenuti da istituti, enti nazionali e territoriali, dotati di idonee strutture tecnico-scientifiche. Per la loro definizione sarà necessario un raccordo a livello nazionale.
b) Corsi operativi.
Sono destinati ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica e dovranno avere una durata minima di 30 ore. Saranno finanziati con intervento economico dei soggetti richiedenti ed eventualmente supportati da contributi pubblici.
c) Corsi gestionali.
Sono indirizzati alla formazione di chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica, e dovranno avere una durata minima di 50 ore. Devono essere differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, ecc., e smaltimento dei relativi rifiuti. Saranno finanziati con intervento economico dei soggetti richiedenti ed eventualmente supportati da contributi pubblici.
d) Corsi per operatori delle strutture di controllo.
Sono destinati al personale delle Aziende UU.SS.LL. e delle Province, e dovranno essere finanziati attraverso quota parte dei contributi concessi a favore della Regione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 257/92.
I corsi operativi e gestionali devono prevedere (almeno) alcuni argomenti specifici, indicati ai commi 2 e 5 dell'art. 10 del D.P.R. 8 agosto 1994. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione dovrà avvenire previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza ed alla prevenzione del rischio da amianto, con riferimenti specifici all'attività cui saranno addetti i discenti.
Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n. 257/92 va ancora rilevato che le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate, sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto che abbia partecipato ai corsi di cui sopra.
In accordo con le disposizioni di legge vigenti si valuterà l'opportunità di procedere, al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza amianto, all'ampliamento delle piante organiche dei LL.II.PP.
6. STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
In riferimento all'art. 11 del D.P.R. 8 agosto 1994 le strutture di controllo vengono identificate in Centro di riferimento regionale, Laboratori di base provinciali e Unità operative territoriali.
Centro di riferimento regionale
Il Centro di riferimento regionale si identifica con il L.I.P. - reparto medico di Palermo - che dovrà dotarsi della sottoelencata strumentazione, necessaria allo svolgimento delle attività di controllo di cui alla lettera e), comma 2°, art. 10, della legge n. 257/92, in aggiunta a quelle del laboratorio di base:
1) microscopio elettronico a scansione e/o trasmissione con microanalisi a raggi;
2) diffrattometro a RX;
3) spettrofotometro IR collegato a microscopio ottico;
4) spettrofotometro IR.
Laboratori di base provinciali
I laboratori di base si identificano con i reparti medici dei LL.II.PP. delle rimanenti province, che a tal fine dovranno dotarsi delle sottoelencate attrezzature:
1) microscopio ottico a contrasto di fase;
2) strumentazione per il campionamento di fibre aerodisperse (4 pompe di tipo personale e n. 2 pompe del tipo d'area).
Unità operative territoriali
Il settore igiene pubblica delle Aziende UU.SS.LL. dovrà dotarsi per le attività di campionamento di idonea strumentazione per le fibre aerodisperse (4 pompe di tipo personale e n. 2 pompe del tipo d'area).
Fino a quando non si provvederà all'acquisto della suddetta strumentazione, al fine di garantire le procedure analitiche d'emergenza, dovrà essere valutata l'opportunità della stipula di apposita convenzione, da parte delle Aziende UU.SS.LL., con enti pubblici di riconosciuta valenza scientifica, secondo una bozza di convenzione da definirsi nell'ambito del gruppo di lavoro interassessoriale di cui in premessa.
Allegato 1
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
"Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 75/493 relativa allo smaltimento dei policrorodifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi".
Costituisce la prima (e per ora l'unica) norma-quadro in materia di rifiuti che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge-delega n. 42 del 1982, ha dato attuazione a tre direttive comunitarie.
Comitato interministeriale - Deliberazione 27 luglio 1984
"Disposizione per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti.
Queste norme hanno definito, tra l'altro, anche i criteri per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
Ordinanza 28 giugno 1986 - Ministero della Sanità
"Restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono".
Circolare 10 luglio 1986, n. 45 - Ministero della Sanità
"Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati".
Questo censimento ha rappresentato il primo intervento realmente coordinato ed omogeneo in materia di esposizione collettiva all'amianto.
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
"Attuazione delle direttive n. 880/1107/C.E.E., n. 82/605/ C.E.E., n. 83/477/C.E.E., n. 86/188/C.E.E. e n. 88/642/C.E.E. in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 10 luglio 1990, n. 212".
Questa norma, nel titolo relativo all'amianto, ha sancito tra l'altro che ogni lavoro comportante demolizione o asporto di materiali contenenti amianto deve essere preceduto dalla stesura di un piano di lavoro, come definito all'art. 34. Questo piano deve essere ufficialmente approvato dalle strutture pubbliche territoriali di controllo, prima di avviare i lavori. Si tratta di uno degli articoli più importanti dell'attuale normativa in materia.
"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
Con questa legge l'Italia ha vietato la produzione di manufatti contenenti amianto e tutte le attività commerciali collegate. Essendo venute a scadere le proroghe connesse per l'attuazione di questa legge, il problema amianto in Italia si riduce oggi alla gestione dell'amianto in opera: a questa problematica si collegano quelle relative alla potenziale nocività dei materiali che dovranno sostituire l'amianto. Per la gestione dell'amianto in opera la legge 257 rimanda a successivi decreti, in parte già emanati, ed individua in materia il ruolo primario delle Regioni.
Circolare 17 febbraio 1993, n. 124976 - Ministero industria, commercio, artigianato
"Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto".
"Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
Con questa norma lo Stato indica le competenze regionali in materia, individua nel piano regionale lo strumento atto ad attuarle e ne definisce gli argomenti.
D.M. Sanità 6 settembre 1994
"Normative e metodologie di applicazione dell'art. 6 comma 3, e dell'art. 12 comma 2 della legge 27 marzo 1992 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
Con questo decreto vengono definite importanti norme tecniche in materia di bonifica da amianto, applicate a strutture edilizie per uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse. Sono esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono, e le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti allo stoccaggio di materie prime o manufatti, o dalla presenza di depositi di rifiuti.
Circolare 12 aprile 1995, n. 7 - Ministero della sanità
"Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994".
Esplicita il campo di applicazione del decreto sopracitato.
Circolare 17 marzo 1995, n. 798 - Assessorati regionali sanità e territorio e ambiente
"Normativa e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".