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N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre1995, n. 25

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 28 dicembre 1995, n. 62

Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1995 e al bilancio pluriennale 1995/1997. Primo provvedimento".

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012)

Art. 1

1. Nello Stato di previsione di competenza dell'Entrata per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A).

2. Tali variazioni determinano un incremento delle Entrate di complessive L. 497.316.683.024.

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Art. 2

1. Nello stato di previsione di competenza della Spesa per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B).

2. Tali variazioni comportano nelle dotazioni di Spesa considera un incremento parimenti di L. 497.316.683.024.

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Art. 3

1. Nello Stato di previsione di Cassa dell'Entrata per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella A).

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Art. 4

1. Nello Stato di previsione di Cassa della Spesa per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le variazioni riportate nell'annessa tabella B).

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Art. 5

1. La consistenza dei residui attivi al primo gennaio 1995 registra un aumento di L. 816.474.430.265.

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Art. 6

1. La consistenza dei residui passivi al primo gennaio 1995 registra un aumento di L. 594.433.919.924.

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Art. 7

1. L'ammontare dell'avanzo di amministrazione di cui all'elenco n. 1 allegato alla tabella A) dello Stato di previsione dell'Entrata del bilancio per l'anno finanziario 1995 registra un aumento di L. 224.094.849.294.

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Art. 8

1. Le variazioni introdotte nelle tabelle "A" e "B" del Bilancio di previsione per l'anno finanziario '95 portano conseguentemente variazioni al Bilancio pluriennale 1995/1997.

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Art. 9

1. Il capitolo di spesa istituito ai sensi dell'art. 11, punto 1, legge regionale 4-4-95 n. 10, è il 4326.

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Art. 10

Il capitolo di spesa di cui all'art. 3 della legge regionale 6-4-95 n. 15, è il 7816.

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Art. 11

Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 27-7-1978, n. 20 sono abrogate.

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Art. 12

Il 50% dello stanziamento di cui al cap. 5104 della Spesa è destinato al finanziamento di attività promozione culturale di carattere e di interesse sopra comunale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera B) della legge regionale 3- 1- 1983, n. 4.

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Art. 13

1. E' autorizzata la spesa di lire 200.000.000 sul cap. 518, di nuova istituzione, per spese di pubblicità ai sensi della Legge 6 agosto 1990, n. 223.

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Art. 14

I termini per la regolarizzazione degli impianti serricoli in conformità delle procedure di cui all'art. 15 della Legge Regionale 8/95 sono prorogati al 30 giugno 1996.

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Art. 15

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3 della Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 41 sono prorogate fino all'emanazione di norme di riordino delle strutture turistiche e di ridefinizione delle deleghe di funzioni amministrative, di cui all'art. 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 41 ed, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 1996.

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Art. 16

1. Nel comma 2 dell'articolo 28 della Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32 i fondi da ripartire attengono a quelli specificati nelle lettere a) e c) del comma 1.

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Art. 17

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 - punto 2 - della Legge Regionale 31 agosto 1993, n. 28, recante " Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore della occupazione", i settori di intervento per l'anno 1995 sono individuati nei seguenti:

a) Artigianato

b) Servizi alle imprese

c) Commercio

d) Trasporti

e) Turismo

f) Informatica

g) Agriturismo

h) PEsca e miticoltura

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Art. 18

1. Il termine di 31 ottobre stabilito dalla legge regionale del 22 marzo 1991 n. 4 è fissato per l'anno corrente al 30 novembre.

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Art. 19

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare un programma straordinario per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Servizio Sanitario Regionale, per la ricerca finalizzata e per l'educazione sanitaria in riferimento ai livelli uniformi di assistenza di cui all'art. 6 della Legge Regionale 3/11/93 n. 32 ed al Piano Sanitario Nazionale 1994/96, per una spesa complessiva di lire 17.500.000.000.

2. La spesa, che grava sul cap. 7166 dello stato di previsione della spesa sarà destinata:

a) Per lire 10.000.000.000 per attività di formazione di aggiornamento;

b) per lire 5.000.000.000 per attività di ricerca sanitaria finalizzata;

c) Per lire 2.500.000.000 per l'educazione sanitaria.

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Art. 20

La spesa per i compensi ai Commissari liquidatori delle ex UUSSLL graverà per un importo non superiore a L. 1.500.000.000 sul capitolo 7006 della spesa del bilancio 1995.

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Art. 21

Il comma sesto dell'art. 2 del regolamento di attuazione della LR 9 novembre 1974 n. 58, approvato con legge regionale 27 agosto 1984, n. 38, è sostituito dal seguente:

In caso di concessione del contributo a privati, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori è svolta dai Settori del Genio Civile di cui all'allegato c) della LR 4 luglio 1991, n. 11 competenti per territorio, fermo restando la nomina del Direttore dei lavori da parte del concessionario. Per il collaudo delle opere si applicano le disposizioni di cui alla LR 31 ottobre 1978, n. 51.

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Art. 22

All'articolo 74 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"1. Con la medesima cadenza di cui al primo comma, i responsabili dei Settori operativi procedono alla ricognizione dei debiti fuori bilancio a loro noti, anche attraverso le comunicazioni dei Settori " Gestione Amministrativa della Entrata e della Spesa " ed "Avvocatura Generale", in ordine ad eventuali sentenze definitive di condanna ed esecuzioni forzate.

2. Per ciascuna partita debitoria deve essere indicato l'oggetto della fornitura o della prestazione, l'Amministratore o il dipendente che la disposto, il creditore, il relativo importo da riconoscere, avendo cura di attestare il fine pubblico conseguito, la regolarità dell'esecuzione e la congruità dei prezzi applicati.

3. I Settori, di cui al primo comma, trasmettono gli esiti dei propri accertamenti sulla consistenza dei debiti fuori bilancio esistenti alla data della ricognizione al Settore "Gestione Amministrativa della Entrata e della Spesa", il quale provvede ad appurare l'eventuale iscrizione di tali partite debitorie in precedenti bilanci, annotando il relativo capitolo di spesa, l'anno di iscrizione e l'importo iscritto.

4. Il Settore " Gestione Amministrativa dell'Entrata e della Spesa", una volta effettuati i dovuti riscontri contabili, ne trasmette gli esiti alla Giunta regionale la quale, sulla base degli accertamenti eseguiti dai Settori competenti e delle attestazioni apposte per ciascun debito, ne riconosce, con atto formale, la loro legittimità entro il termine di approvazione del conto consuntivo disponendone l'annotazione nel quadro generale riassuntivo.

5. Il Consiglio Regionale con propria legge individua i mezzi finanziari di copertura ed impegna nel bilancio corrente, e al più, nei primi due esercizi immediatamente successivi i fondi necessari, utilizzando le risorse disponibili libere da vincolo di destinazione.

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Art. 23

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

27 dicembre 1995