
REGOLAMENTO (CE) N. 3011/95 DEL CONSIGLIO, 19 dicembre 1995
G.U.C.E. 28 dicembre 1995, n. L 314
Modifica al regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
Visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 129,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parare del Parlamento europeo (1),
Considerando che l'accordo tra il Regno Unito e il Regno di Spagna e relative dichiarazioni in merito all'articolo 18 della direttiva relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (2), in particolare il punto ii), primo comma;
Considerando che l'articolo 129 dell'atto di adesione di cui sopra ha consentito l'utilizzazione dei nomi composti "British Sherry", "Irish Sherry" e "Cyprus Sherry" sul territorio del Regno Unito e dell'Irlanda fino al 31 dicembre 1995;
Considerando che è opportuno offrire un'informazione corretta ai consumatori, anche nella pubblicità, e una protezione adeguata degli interessi legittimi dei viticoltori delle regioni determinate; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 823/87 (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parere espresso il 15 dicembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)
G.U. 31 ottobre 1992, n. L 316. (La direttiva in questione è la direttiva 92/83/CEE, pubblicata nella medesima Gazzetta ufficiale)
G.U. 27 marzo 1987, n. L 84. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994
All'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 823/87, il testo del primo comma è modificato come segue:
a) nella frase introduttiva i termini "la designazione e la presentazione" sono sostituiti dai termini "la designazione, la presentazione e la pubblicità";
b) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
"- il nome di una regione determinata di cui all'articolo 3, che figura nell'elenco compilato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3,".
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. ATIENZA SERNA