
REGOLAMENTO (CE) N. 2801/95 DEL CONSIGLIO, 29 novembre 1995
G.U.C.E. 6 dicembre 1995, n. L 291
Modifica al regolamento n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 13 dicembre 1995
Applicabile dal: 13 dicembre 1995
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Considerando che il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (2), stabilisce per taluni Stati membri il numero di aziende contabili che devono far parte del campo di osservazione;
Considerando che il campo di osservazione della rete di dati deve comprendere tutte le aziende agricole di una certa dimensione economica, indipendentemente da qualsiasi attività esterna intrapresa dall'operatore; che esso va periodicamente riesaminato alla luce dei nuovi dati forniti dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole;
Considerando che le aziende contabili vanno scelte conformemente alle norme fissate nell'ambito di un piano di selezione inteso a fornire un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione; che il numero delle aziende necessario a costituire tale campione va determinato dopo aver analizzato i dati recenti relativi al campo di osservazione;
Considerando che le modalità di applicazione, in particolare per quanto riguarda il limite di dimensione economica e il numero delle aziende contabili per circoscrizione, sono adottate secondo la procedura comunitaria dei comitati; che la determinazione degli elementi tecnici, quali la dimensione adeguata del campione, dovrebbe essere effettuata nell'ambito delle modalità di applicazione; che per garantire un'impostazione uniforme è opportuno fissare per tutti gli Stati membri il numero di aziende contabili da prendere in considerazione secondo detta procedura;
Considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, è opportuno completare l'allegato al regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio inserendovi l'elenco delle circoscrizioni per tali Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parere reso il 17 novembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)
G.U. 23 giugno 1965, n. 109. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994
1. L'articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 4
1. Il campo d'osservazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) comprende le aziende agricole di dimensione economica superiore o uguale ad un minimo espresso in unità di dimensione europea (UDE), quali definite nella tipologia comunitaria.
2. Sono considerate aziende contabili le aziende agricole che:
a) hanno una dimensione economica pari o superiore a un minimo da determinare in conformità del paragrafo 1;
b) sono gestite da agricoltori che dispongono di una contabilità, o che sono disposti e idonei a tenere una contabilità aziendale e d'accordo sul fatto che i dati contabili della loro azienda vengano messi a disposizione della Commissione;
c) sono nel loro complesso, e a livello di ciascuna circoscrizione, rappresentative del campo d'osservazione.
3. Il numero massimo di aziende contabili è di 80 000 per l'intera Comunità.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare il limite minimo di dimensione economica e il numero di aziende contabili per ciascuna circoscrizione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19."
2. L'allegato del regolamento n. 79/65/CEE è completato dal testo che figura nell'allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1995.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. ATIENZA SERNA