
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1995, n. 580
G.U.R.I. 31 gennaio 1996, n. 25
Regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante norme per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto l'art. 73, sesto comma, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, che demanda ad appositi regolamenti l'emanazione di norme di adeguamento della disciplina contenuta nell'art. 2 della citata legge n. 421 del 1992, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995;
Ritenuta, in parziale difformità dal parere del Consiglio di Stato, sufficiente la competenza del presidente del T.A.R. per la preposizione del magistrato al relativo ufficio massimario;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente regolamento:
Finalità e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento sono dirette a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa al fine di adeguarli alla disciplina contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Per "altri organi di giustizia amministrativa" si intendono il consiglio di giustizia amministrativa, per la Regione Siciliana; i tribunali amministrativi regionali, il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, e la sezione autonoma per la provincia di Bolzano di quest'ultimo tribunale.
Criteri di organizzazione e gestione delle risorse umane
1. Gli uffici amministrativi del Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa sono ordinati secondo i seguenti criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di un'apposita struttura per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico dipendente pubblico della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari e con gli orari degli uffici degli organi di giustizia amministrativa dei Paesi dell'Unione europea, nonchè con quelli degli uffici pubblici e privati.
2. Gli uffici amministrativi del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa sono organizzati in modo da garantire parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali; individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purchè compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Presidente del Consiglio di Stato
1. Il Presidente del Consiglio di Stato, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge 27 aprile 1982, n. 186, e da altre leggi e regolamenti, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione delle spese;
b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
c) assegna, sentito il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali, gli stanziamenti all'uopo destinati, per le spese relative al funzionamento delle rispettive sedi;
d) verifica la coerenza della gestione della spesa con la ripartizione dei fondi di cui alla lettera c);
e) per particolari motivi di necessità ed urgenza, può avocare gli atti di competenza del segretario generale.
Presidenti degli organi di giustizia amministrativa
1. I presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa esercitano le seguenti funzioni:
a) curano l'attuazione, nell'ambito delle rispettive unità organizzative, degli obiettivi individuati e dei progetti definiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), emanando le ulteriori conseguenti direttive per l'azione amministrativa;
b) definiscono, nell'ambito delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio di Stato, gli obiettivi da realizzare indicandone la priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa delle rispettive unità organizzative;
c) esercitano i poteri di spesa di cui all'art. 53 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nei limiti degli stanziamenti di bilancio indicati all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente regolamento;
d) possono delegare ai presidenti di sezioni staccate, ai segretari generali e agli altri dirigenti, fissandone i limiti di valore o di materia, l'adozione di atti o di categorie di atti non attribuiti ai medesimi direttamente da leggi;
e) effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
1. Il consiglio di presidenza esercita le attribuzioni di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e quelle conferitegli da leggi e regolamenti.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su richiesta del presidente del Consiglio di Stato, svolge le funzioni consultive in ordine alle materie di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).
3. Il consiglio di presidenza si avvale della segreteria del consiglio di presidenza di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 38 della legge 27 aprile 1982, n. 186, svolte le attribuzioni conferitegli da leggi o regolamenti vigenti, e si avvale dell'ufficio affari generali, dell'archivio generale e del personale.
Commissioni di settore
1. Presso il Consiglio di Stato operano: la commissione di disciplina, la commissione di vigilanza per gli archivi, la commissione di vigilanza per la biblioteca, la commissione per l'informatica ed il comitato per le pari opportunità. I predetti organi sono presieduti da magistrati del Consiglio di Stato. La composizione della commissione di disciplina resta stabilita dall'art. 39 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
2. Presso il Consiglio di Stato possono essere istituite, con decreto del presidente del Consiglio di Stato, commissioni presiedute da un magistrato del Consiglio di Stato e composte da almeno due dirigenti del Consiglio di Stato, con compiti propositivi o consultivi degli organi di vertice su specifiche materie.
3. Le attività di segreteria delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte dagli uffici di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), competenti per materia.
Segretario generale con funzioni di dirigente generale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
1. Il segretario generale, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge 27 aprile 1982, n. 186, e da leggi e regolamenti, esercita le seguenti funzioni:
a) formula, se richiesto dal presidente del Consiglio di Stato, proposte e schemi per l'emanazione degli atti di competenza del presidente stesso, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di iniziative legislative e regolamentari o di atti di competenza di altri organi;
b) cura l'attuazione delle direttive e dei programmi emanati dal presidente del Consiglio di Stato per la realizzazione dei programmi definiti, e a tal fine adotta progetti la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercita i poteri di spesa e definisce i limiti di valore che i dirigenti possono impegnare;
d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i princìpi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità di cui all'art. 10 dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993;
e) adotta, ferme restando le competenze del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, gli atti di gestione del personale amministrativo e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;
f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) richiede direttamente pareri e valutazioni agli organi consultivi e tecnici dell'amministrazione e fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
l) propone l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nei confronti dei dirigenti. Delle attività di cui ai punti i) e l), il segretario generale informa preventivamente il presidente.
2. Il segretario generale è coadiuvato da due consiglieri di Stato, nomina dal presidente del Consiglio di Stato, con funzioni di vice segretario generale, e da altri magistrati, ai quali possono essere delegate, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, specifiche attribuzioni, ed è altresì coadiuvato, per la gestione delle risorse umane, dal dirigente capo del personale.
Dirigente con funzioni di capo del personale
1. Il dirigente con funzioni di capo del personale amministrativo del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 37 della legge 27 aprile 1982, n. 186, esercita tutti gli altri compiti attinenti al suo ufficio demandatigli dal segretario generale anche su direttiva del presidente.
Segretari generali degli altri organi di giustizia amministrativa
1. Ai dirigenti con funzioni di segretario generale degli altri organi di giustizia amministrativa, oltre alle funzioni di cui all'art. 37, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, competono anche, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le seguenti attribuzioni:
a) sovraintendono all'andamento di tutti gli uffici che compongono la struttura amministrativa;
b) provvedono all'organizzazione degli uffici, alla gestione del personale e dei beni strumentali, nonchè alla gestione delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, lettera c);
c) esercitano, oltre ai poteri direttamente attribuiti per legge, i poteri delegati dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali, entro i limiti di valore o di materia da questi fissati con atto generale;
d) svolgono funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sugli uffici sottordinati nell'ambito delle strutture alle quali sono preposti;
e) provvedono all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura degli uffici al pubblico, nonchè all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'art. 10 di detto decreto legislativo;
f) svolgono, negli organi di giustizia amministrativa sopra indicati non articolati in sezioni, le funzioni di dirigente della segreteria giurisdizionale.
Attribuzione dei dirigenti
1. Ai dirigenti preposti agli uffici del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa, competono, nell'ambito delle direttive impartite dai rispettivi presidenti, d'intesa con i segretari generali:
a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni dei suddetti uffici;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonchè dei poteri inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal segretario generale del Consiglio di Stato e alle direttive dei presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa;
d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, con le modalità di cui all'art. 10 di detto decreto legislativo; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative relative alla gestione del personale ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o in situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
e) l'attribuzione dei trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) l'individuazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta dei terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti inerenti allo svolgimento dei predetti procedimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;
h) la formulazione di proposte al segretario generale del Consiglio di Stato dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
2. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte dei rispettivi presidenti ovvero del segretario generale del Consiglio di Stato se non per particolari motivi di necessità o urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
3. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, dell'attuazione delle direttive ad essi impartite, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno essi presentano al segretario generale del Consiglio di Stato una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
Nucleo di valutazione
1. E' istituito, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, nonchè l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il nucleo, nominato con decreto del presidente del Consiglio di Stato, è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, ed è composto da un presidente di tribunale amministrativo regionale e da un consigliere di Stato, da un consigliere amministrativo regionale e da due dirigenti, di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Il nucleo dura in carica tre anni.
Ufficio relazioni con il pubblico
1. E' istituito presso il Consiglio di Stato, nell'ambito dell'articolazione di cui all'art. 14, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di garantire, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa istituiscono, sentiti i segretari generali, analoghe strutture in relazione alle rispettive esigenze o, in mancanza, individuano, in un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla settima, il responsabile per le relazioni con il pubblico.
Individuazione degli uffici
1. La struttura amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale, cui sono preposti funzionari di pari qualifica:
a) presso il Consiglio di Stato:
- Ufficio servizi della presidenza;
- Ufficio servizi del consiglio di presidenza;
- Ufficio affari generali, dell'archivio generale e del personale;
- Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico;
- Ufficio servizio biblioteca, studi e documentazione e massimario e ruolo generale;
- Ufficio organizzazione e relazioni con il pubblico - servizio ricevimento ricorsi;
- Ufficio servizi per l'automazione e l'informatica;
- Ufficio affari consultivi - I sezione;
- Ufficio affari consultivi - II sezione;
- Ufficio affari consultivi - III sezione;
- Ufficio affari giurisdizionali - IV sezione;
- Ufficio affari giurisdizionali - V sezione;
- Ufficio affari giurisdizionali - VI sezione.
Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato sono individuati, tra quelli che precedono, gli uffici di supporto all'attività dell'adunanza generale, dell'adunanza plenaria e delle commissioni speciali;
b) presso i tribunali amministrativi regionali: le segreterie generali; le segreterie delle sezioni staccate; le segreterie delle sezioni in cui è articolato il T.A.R. per il Lazio con sede in Roma.
2. Gli uffici di cui al comma 1, lettera a), possono essere articolati in servizi con decreto del Presidente del Consiglio di Stato che ne definisce i compiti.
3. Alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio di Stato, del segretario generale, dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali e del dirigente con funzioni di capo del personale operano i rispettivi uffici di segreteria particolare.
4. Con decreto del presidente del Consiglio di Stato possono, altresì, essere istituiti i seguenti uffici di livello non dirigenziale:
a) nell'ambito dell'ufficio di presidenza, il servizio cerimoniale e il servizio rapporti comunitari e internazionali;
b) nell'ambito del segretariato generale, il servizio rapporti con gli organi costituzionali, il servizio attività sociale e l'ufficio stampa.
Uffici studi e documentazione
1. E' istituito l'ufficio studi e documentazione del Consiglio di Stato. L'ufficio cura l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto pubblico, con riferimento, altresì, all'ordinamento dell'Unione europea e con particolare riguardo all'organizzazione dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, anche in vista del miglioramento della normativa legislativa e regolamentare ed al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 58 del regolamento approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; cura il raccordo con gli uffici legislativi delle amministrazioni e con i servizi competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; assicura la divulgazione dell'attività, anche mediante pubblicazioni e riviste; promuove convegni e altre iniziative culturali anche a carattere periodico; favorisce lo sviluppo delle relazioni culturali internazionali nel campo degli studi pubblicistici, anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e telematiche; fornisce elementi al presidente del Consiglio di Stato per la segnalazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri delle lacune normative e delle opportune iniziative conseguenti, nonchè per una relazione sull'attuazione della giustizia amministrativa; a tal fine verifica l'adeguamento dell'amministrazione ai pareri resi dal Consiglio di Stato.
2. L'ufficio è diretto da un magistrato del Consiglio di Stato. Ad esso sono addetti, in numero complessivamente non superiore a sette unità, magistrati amministrativi. Allo stesso ufficio possono essere addetti, in numero non superiore a dieci unità, magistrati ordinari e contabili, avvocati dello Stato, docenti e ricercatori universitari, dirigenti e funzionari di amministrazioni statali con qualifica non inferiore all'ottava e con comprovate esperienze nel campo dell'attività legislativa, funzionari parlamentari. In tal caso, l'assegnazione avviene senza alcun onere per il Consiglio di Stato, per un periodo predeterminato non superiore al biennio, non immediatamente rinnovabile, con il consenso dell'interessato, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, e, quanto ai magistrati ordinari e contabili ed agli avvocati dello Stato, su designazione degli organi di autogoverno.
3. Sono altresì assegnati all'ufficio, per un periodo di un anno, i primi tre classificati nella graduatoria, per ogni anno, dei corsi di accesso alla carriera dirigenziale dello Stato svolti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'assegnazione è subordinata al consenso dell'interessato e all'assenso dell'amministrazione di destinazione, che ne sopporta l'onere economico.
4. Con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato possono, altresì, essere associati all'ufficio di cui al comma 1, per lo studio di specifici problemi, esperti di particolare valore ed esperienza, a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.
Ufficio del ruolo e del massimario
1. Presso il Consiglio di Stato è istituito l'ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato del Consiglio di Stato.
2. L'ufficio, cui sono addetti magistrati amministrativi in numero non superiore a sette, svolge le seguenti funzioni:
a) cura la classificazione dei ricorsi ripartiti per sezioni e compila il foglio di classificazione, mantenendo i necessari rapporti con l'ufficio di presidenza di ciascuna sezione;
b) cura lo studio preliminare dei ricorsi e degli affari consultivi al fine di individuare le questioni giuridiche di particolare rilevanza, con i relativi riferimenti giurisprudenziali;
c) esamina le ordinanze di rimessione degli incidenti di legittimità costituzionale e le relative decisioni della Corte costituzionale al fine di informare i magistrati;
d) esamina le decisioni e i pareri pronunciati dalle sezioni, per estrarne, in forma di "massima", i principi giuridici enunciati, curando i rapporti con il C.E.D. della Corte suprema di cassazione;
e) individua, per i ricorsi pendenti, la prospettazione di questioni similari o analoghe allo scopo di consentire che, nella formazione dei ruoli di udienza, esse vengano sottoposte, possibilmente, alla decisione dello stesso collegio per garantire la maggiore uniformità di indirizzi interpretativi;
f) attende alla ricerca dei dati bibliografici al fine di costituire uno schedario elettronico per fornire ai magistrati e agli operatori del diritto i dati più aggiornati in materia.
3. Presso ciascun tribunale amministrativo regionale può essere costituito un ufficio con funzioni analoghe a quello di cui ai commi 1 e 2, retto da un magistrato dello stesso tribunale.
Nomina dei direttori e dei magistrati amministrativi addetti all'ufficio studi e documentazione e all'ufficio del ruolo e del massimario
1. Alla nomina dei direttori e dei magistrati amministrativi addetti agli uffici di cui all'art. 15 ed all'art. 16, commi 1 e 2, ed all'assegnazione di magistrati amministrativi agli stessi uffici, nonchè alla nomina degli altri addetti provvede il presidente del Consiglio di Stato, sentito, per i magistrati amministrativi regionali, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. Il magistrato preposto all'ufficio di cui all'art. 16, comma 3, è nominato dal presidente del tribunale amministrativo regionale.
Disposizioni finali
1. La dotazione della pianta organica di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sarà sottoposta a verifica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per corrispondere alle esigenze di funzionamento degli uffici, potranno essere previsti profili professionali ulteriori rispetto a quelli previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, da ricoprirsi con appositi concorsi pubblici. Le variazioni della pianta organica sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Qualora la definizione della pianta organica comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.
2. Con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del segretario generale, sentito il capo del personale, sono individuati i compiti e gli adempimenti di competenza degli uffici di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e art. 14, commi 2 e 3, e stabiliti, sulla base delle rispettive comprovate esigenze funzionali di lavoro, i contingenti di personale necessari.
3. Analogamente, i presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa, entro lo stesso termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentiti i segretari generali, provvederanno ad individuare le funzioni e gli adempimenti di competenza delle rispettive strutture amministrative, proponendo al presidente del Consiglio di Stato i contingenti di personale da adibire alle suddette strutture sulla base delle rispettive esigenze funzionali.
4. Analogamente a quanto previsto per il personale di magistratura, si provvederà a disciplinare la materia del conferimento degli incarichi al personale amministrativo per un'equa distribuzione degli stessi e la costituzione di forme complementari di previdenza come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del
Consiglio dei Ministri e
Ministro del tesoro
FRATTINI, Ministro per la
funzione pubblica e gli
affari regionali
Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 7