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LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1995, n. 77

G.U.R.S. 31 ottobre 1995, n. 56

Abrogazione di norme. Proroga di borse di studio dell'ESA. Modifiche alle leggi regionali 25 maggio 1995, n. 45 e 3 ottobre 1995, n. 71. Provvidenze per i danni causati da atti criminosi.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 20/1999 e con annotazioni alla data 13 dicembre 1999)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

1. E' abrogato l'articolo 6 della legge 30 ottobre 1995, n. 76, recante "Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli Enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 settembre 1995.

Art. 2

1. Il termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 27, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

2. La spesa di cui al comma 1 è a carico dell'Ente di sviluppo agricolo.

Art. 3

1. Il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, è sostituito dal seguente:

"6. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo vengono instaurati in conformità delle norme della contrattazione collettiva di settore. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad emanare, con propria circolare, le istruzioni occorrenti per l'attuazione del comma 4".

Art. 4

1. All'articolo 9, comma 2, della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, i termini: "lettera b)" sono sostituiti con i seguenti altri: "lettera f)".

2. All'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, è aggiunto il seguente comma:

"3. Nelle aree di pre-riserva di cui al comma 2, fino all'approvazione, con le modalità specificate nel decreto costitutivo dell'area protetta, della normativa d'uso definitiva di cui all'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, non è comunque consentita la realizzazione di opere che alterino in modo significativo il paesaggio della pre-riserva stessa o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri degli ambienti naturali della riserva".

Art. 5

(abrogato dall'art. 23 della L.R. 20/99) (1)

(1)

In ordine agli indennizzi una tantum previsti dall'art. 10 della L.R. 20/99, gli stessi sono estesi a coloro i quali abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo annotato, anche se abrogato, e la cui richiesta non sia stata ancora soddisfatta.

Art. 6

1. E' abrogato l'articolo 4 della legge recante "Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, Camarda, Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i danni causati da atti intimidatori", approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 1995.

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1995.

GRAZIANO