
DIRETTIVA (CE) 95/52 DEL CONSIGLIO, 25 ottobre 1995
G.U.C.E. 8 novembre 1995, n. L 256
Modifiche alla direttiva 90/675/CEE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Considerando che la realizzazione del mercato interno ha reso necessaria la definizione di alcuni principi comuni di materia di controlli veterinari sulle importazioni, a seguito della soppressione dei controlli alle frontiere interne;
Considerando che la direttiva 90/675/CEE (3) fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità;
Considerando che a norma dell'articolo 30 della direttiva summenzionata la Commissione ha la facoltà di adottare misure transitorie fino al 30 giugno 1995 per agevolare il passaggio al nuovo regime di controlli veterinari;
Considerando che la Commissione, con la decisione 92/571/CEE (4) ha adottato misure transitorie per tener conto delle difficoltà incontrate nell'esecuzione dei controlli veterinari alle frontiere esterne su prodotti non completamente armonizzati;
Considerando che non è stato possibile, nel periodo di tempo previsto, adottare tutte le necessarie disposizioni in materia di controllo e in particolare completare il processo di armonizzazione delle condizioni di importazione per i prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi;
Considerando che per evitare interruzioni negli scambi di prodotti di origine animale occorre prorogare per un periodo di tempo limitato la possibilità di adottare misure transitorie, visto che il termine previsto a tale scopo scade il 30 giugno 1995,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
G.U. 19 luglio 1995, n. C 185.
G.U. 16 ottobre 1995, n. C 269.
G.U. 31 dicembre 1990, n. L 373. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
G.U. 16 dicembre 1992, n. L 367. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 95/55/CE (G.U. 9 marzo 1995, n. L 53).
All'articolo 30 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, i termini "per un periodo di tre anni" sono sostituiti dai termini "fino al 31 dicembre 1996".