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LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1995, n. 70

G.U.R.S. 5 ottobre 1995, n. 51

Interpretazione autentica dell'articolo 57 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Nelle more di una organica revisione legislativa degli interventi in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, e della stipula della convenzione conforme allo schema pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 dell'11 giugno 1994, il cui procedimento dovrà concludersi entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, va interpretato nel senso che sono fatte salve le prestazioni dei centri privati convenzionati, allorchè le stesse risultino autorizzate dal Servizio sanitario della unità sanitaria locale od Azienda unità sanitaria locale e le relative documentate liquidazioni, comunque entro i limiti del numero di prestazioni trattate alla data del 30 aprile 1993, abbiano ottenuto il riscontro tutorio.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 ottobre 1995.

GRAZIANO