
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 1° settembre 1995
G.U.R.I. 13 ottobre 1995, n. 240
Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attività relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, della predetta legge, relativo all'obbligo del collegamento funzionale tra i presidi ospedalieri che non dispongono di una propria struttura trasfusionale ed i servizi di immuno ematologia e trasfusione o i centri trasfusionali territorialmente competenti;
Considerato che il medesimo obbligo di collegamento funzionale sussiste per le case di cura private che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986, devono essere dotate di emoteca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, relativo all'approvazione del piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale per il triennio 1994-1996;
Considerata la necessità di emanare norme di carattere tecnico, uniformi a livello nazionale, per definire le caratteristiche funzionali e i criteri di gestione delle frigoemoteche, di cui devono essere dotati gli ospedali privi di una propria autonoma struttura trasfusionale o sue articolazioni e le case di cura, e per disciplinare i rapporti tra i predetti presidi sanitari e le strutture pubbliche territorialmente competenti, sulla base della programmazione regionale;
Visto l'art. 11, comma 1, della sopra richiamata legge 4 maggio 1990, n. 107, che demanda al Ministro della sanità di emanare norme per l'attuazione della legge stessa;
Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 27 giugno 1995;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 1995;
Decreta:
Oggetto del decreto
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute ad individuare le strutture pubbliche e private dotate di frigoemoteca e i servizi di immunoematologia e trasfusione o i centri trasfusionali di riferimento. Per le case di cura private che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 sono dotate di frigoemoteca, le attività trasfusionali debbono essere regolate da apposita convenzione con l'azienda sanitaria presso cui insiste la struttura trasfusionale pubblica territorialmente competente, conforme allo scema-tipo allegato al presente decreto (allegato 1).
2. La convenzione disciplina tutte le attività connesse alla assegnazione, conservazione e distribuzione di sangue umano e dei suoi componenti, al sistema urgenza/emergenza e all'attività di medicina trasfusionale.
3. Il presente decreto disciplina altresì i rapporti tra strutture trasfusionali pubbliche e loro articolazioni organizzative e gli ospedali pubblici forniti di emoteche, secondo le indicazioni dettate dalle regioni per regolamentazione dei rapporti economici.
Afferenza territoriale
1. Le strutture pubbliche prive di servizi o centri trasfusionali e le case di cura private, accreditate e non accreditate, afferiscono per le prestazioni trasfusionali alla struttura trasfusionale pubblica territoriale competente, individuata ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
2. La struttura trasfusionale pubblica competente deve garantire le prestazioni trasfusionali nell'arco delle 24 ore.
Approvvigionamento
1. L'approvvigionamento di sangue ed emocomponenti è effettuato dalla struttura trasfusionale di riferimento.
2. E' interdetta qualsiasi altra possibilità di approvvigionamento di sangue ed emocomponenti da strutture diverse da quella trasfusionale di riferimento.
3. Eventuali unità di sangue ed emocomponenti, da ricevere a qualsiasi titolo, potranno essere recapitate direttamente dal servizio o centro trasfusionale diverso quello convenzionato e previa esplicita autorizzazione di quest'ultimo. Ove la struttura trasfusionale competente sia momentaneamente non in grado di sopperire alle necessità trasfusionali della casa di cura o dell'ospedale collegato, deve, essa stessa, richiedere supporto al Centro regionale di coordinamento e compensazione, o ad altra struttura trasfusionale pubblica, rimanendo tuttavia responsabile della prestazione.
4. Le procedure che non comportano conservazione di emocomponenti, come l'emodiluizione perioperatoria, l'emorecupero intra e post operatorio, sono consentite sotto la responsabilità dell'anestesista che presiede all'intervento chirurgico e del direttore sanitario della struttura di ricovero.
Gestione del servizio di emoteca
1. La responsabilità della gestione della frigoemoteca è affidata al direttore sanitario della sede di ricovero.
2. Ai fini di assicurare la necessaria continuità operativa, il direttore sanitario della sede di ricovero, affida la gestione del servizio di emoteca ad uno dei reparti o servizi operanti nell'ospedale o casa di cura, che provvederà, con personale proprio, ai compiti di seguito indicati, che verranno svolti sulla scorta delle indicazioni impartite dal responsabile della struttura trasfusionale territorialmente competente. Detti compiti consistono:
a) nel raccogliere la domanda trasfusionale, verificarne la corretta formulazione e trasmetterla alla struttura trasfusionale territorialmente competente ed alla quale è affidato il rifornimento dell'emoteca;
b) nella conservazione delle unità trasfusionali assegnate al singolo malato dalla struttura trasfusionale competente;
c) nella conservazione delle unità di sangue per autotrasfusione prelevate anche nelle case di cura private esclusivamente da personale della struttura trasfusionale competente, la quale provvede alle opportune registrazioni, per poterne conoscere il destino;
d) nella conservazione delle unità di globuli rossi concentrati da utilizzare in caso di urgenza;
e) nella gestione del movimento delle unità trasfusionali e nella tenuta del registro di carico e scarico;
f) nel provvedere al controllo e nel disporre gli interventi di manutenzione delle dotazioni strumentali che ne supportano l'attività.
3. Il direttore sanitario della casa di cura privata o struttura pubblica dotata di frigoemoteca ha l'obbligo di nominare un medico referente per lo sviluppo delle attività inerenti la promozione della donazione autologa, dell'autotrasfusione e del buon uso del sangue, degli emocomponenti e degli emoderivati. A tal fine, il medico referente in collaborazione con il comitato trasfusionale ospedaliero della struttura trasfusionale territorialmente competente, verifica, presso i reparti, l'attuazione delle linee-guida relative alla pratica trasfusionale e al ricorso alle tecniche di prelievo di sangue autologo. Tale figura viene individuata tra i medici appartenenti al reparto o servizio cui è affidata la gestione operativa del servizio di emoteca.
4. La frigoemoteca è un frigorifero atto alla conservazione del sangue, munito di termoregistratore e di dispositivo di allarme acustico, collegato con postazioni di guardia ove il personale presente sia in grado di rilevare ogni eventuale anomalia ed avvisare tempestivamente il medico di turno responsabile dell'emoteca.
5. La struttura trasfusionale territorialmente competente è responsabile del rifornimento dell'emoteca in relazione alla domanda trasfusionale ed alla urgenza.
Garanzia dei servizi di urgenza ed emergenza
1. La struttura trasfusionale territorialmente competente garantisce i servizi di urgenza ed emergenza trasfusionale 24 ore su 24. Gli ospedali e le case di cura private garantiscono il collegamento funzionale delle proprie emoteche con la struttura trasfusionale territorialmente competente. Le direzioni sanitarie organizzano il trasporto del sangue e dei campioni biologici mediante mezzi idonei.
2. Le procedure trasfusionali in emergenza vengono definite nell'atto di convezione, nel rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale 27 dicembre 1990, concernente le caratteristiche e le modalità per la donazione del sangue ed emoderivati.
3. La struttura trasfusionale territorialmente competente dovrà garantire di norma nella frigoemoteca una scorta di emazie di gruppo 0 Rh negativo da destinare all'urgenza, adeguata ai livelli di attività delle case di cura o dell'ospedale, secondo le indicazioni del responsabile.
Attività di medicina trasfusionale
1. Il servizio o centro trasfusionale territorialmente competente garantisce alla case di cura ed agli ospedali sprovvisti di strutture trasfusionali le attività di medicina trasfusionale che consistono in:
consulenza di medicina trasfusionale;
servizio di aferesi terapeutica;
autotrasfusionale.
2. Il servizio o centro trasfusionale territorialmente competente garantisce tali attività mediante l'utilizzo del proprio personale medico, di ruolo o a contratto, secondo modalità da concordare con la direzione sanitaria della struttura pubblica o della casa di cura sprovviste di servizi trasfusionali e con il medico referente di cui all'art. 4 del presente decreto.
3. Le case di cura private dotate di frigoemoteche, la cui tipologia e quantità delle prestazioni erogate comportano una più intensa attività di medicina trasfusionale, dovranno acquisire in loco un medico operante nella struttura trasfusionale pubblica di riferimento per il soddisfacimento dei bisogni, secondo le modalità previste nella convenzione stipulata tra le parti.
Consenso informato
A cura dei medici della casa di cura o della struttura pubblica dotata di frigoemoteca, e comunque sotto la responsabilità del direttore sanitario, verrà richiesto ed ottenuto il prescritto specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale.
Registrazioni
1. Il registro di "carico e scarico" deve contenere tutti i movimenti delle unità di sangue ed emocomponenti della frigoemoteca:
a) data ed ora di carico in frigoemoteca;
b) numero di bolla di accompagnamento della struttura trasfusionale o altro documento;
c) numero di unità trasfusionali;
d) tipo di emocomponente;
e) data di scadenza dell'unità trasfusionale;
f) nominativo del paziente a cui sono state assegnate le unità trasfusionali;
g) data ed ora di uscita delle unità assegnate;
h) firma di chi ritira le unità assegnate;
i) numero e identificazione delle unità di emazie di gruppo 0 Rh negativo da utilizzare per le urgenze;
l) data ed ora di rientro in emoteca delle unità rese;
m) data, ora e numero di bolla di accompagnamento od altro documento per la resa alla struttura trasfusionale delle unità assegnate e non utilizzate.
2. Il medico responsabile della trasfusione dovrà riportare in cartella clinica il numero di sacche di emocomponenti trasfuse identificandole correttamente.
Rapporti economici
1. L'azienda sanitaria definisce le modalità di fatturazione delle prestazioni trasfusionali concordate nella convenzione. A tal fine l'azienda sanitaria o l'ospedale azienda si avvale del decreto ministeriale 22 novembre 1993 e successivi aggiornamenti, del tariffario nazionale e delle tariffe previste dagli ordini provinciali dei medici in attesa della determinazione delle tariffe nazionali di cui all'art. 6 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.
Attività di controllo
1. Il Ministero della sanità e le regioni, per le rispettive competenze, effettuano controlli sistematici sulla corretta applicazione del presente decreto. A tal fine i responsabili dei servizi di immunoematologia e trasfusione e dei centri trasfusionali devono trasmettere al centro regionale di coordinamento e compensazione con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione dalla quale si evince il volume di emocomponenti ed emoderivati ceduti alle strutture convenzionate in assegnazione e in urgenza, le dimensioni delle attività cliniche ed autotrasfusionali, le proposte di miglioramento organizzativo.
2. Il responsabile del centro regionale di coordinamento e compensazione deve inviare le relazioni ricevute, con il parere di competenza all'assessore regionale alla sanità.
Roma, 1° settembre 1995
Il Ministro: GUZZANTI
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 298
ALLEGATO 1
SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE
L'anno addì negli uffici del via
viene stipulata la seguente convenzione
TRA
la casa di cura privata sita in via
rappresentata da di seguito denominata "casa di cura"
E
l'azienda sanitaria legalmente rappresentata da direttore generale dott.
di seguito denominata "struttura pubblica".
Le parti convengono quanto segue:
Art. 1
Premessa
1. Il servizio trasfusionale necessario ai reparti e/o ambulatori gestiti dalla casa di cura è affidato, per tutte le prestazioni di medicina trasfusionale al servizio o centro di immunoematologia e trasfusione dell'azienda-ospedale/azienda USL........, competente, per territorio.
L'azienda sanitaria assume la responsabilità del funzionamento del servizio trasfusionale di cui al comma che precede, sia sul piano tecnico che organizzativo.
Art. 2
Distribuzione
Il servizio di immunoematologia e trasfusione e/o il centro trasfusionale si impegna a fornire agli assistiti della casa di cura dotata solo di frigoemoteca, i seguenti prodotti con le caratteristiche previo dalle norme vigenti in materia:
a) unità di sangue intero e/o emocomponenti di pronto impiego, omologhe ed autologhe;
b) unità di emocomponenti da aferesi:
c) specialità medicinali (plasmaderivati a lunga conservazione) ottenuti da plasma proveniente da donatori periodici e frazionato presso l'industria convenzionata con la regione ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
Art. 3
Esami di laboratorio
Il sevizio di immunoemalologia e trasfusione o il centro trasfusionale s'impegna ad eseguire, inoltre, se richiesto, sui campioni di sangue prelevati dal personale sanitario della casa di cura, ai propri assistiti:
a) determinazione del gruppo sanguigno, sistema Rh ed altri sistemi gruppo ematici necessari;
b) ricerca e identificazione di anticorpi irregolari;
c) esami di immunoematologia;
d) esami di patologia clinica di competenza.
Art. 4
Prestazioni di medicina trasfusionale
Il servizio di immunoematologia e trasfusione o il centro trasfusionale si impegna, infine, con l'utilizzo del proprio personale medico di ruolo o a contratto e con modalità da concordare con direzione sanitaria della carta di cura a fornire agli assistiti della suddetta istituzione:
a) consulenza di medicina trasfusionale;
b) servizio di emaferesi terapeutica;
c) procedure di autotrasfusione.
Art. 5
Richiesta di sangue
1. Le richieste di sangue, emocomponenti ed emoderivati o di esami di laboratorio devono essere redatte dal medico richiedente su apposito modulo concordato, compilato in ogni sua parte e devono essere conformi a quanto richiesto dalle norme specifiche in vigore.
2. Salvo i casi di effettiva, attuale urgenza le richieste dovranno pervenire al servizio o centro trasfusionale entro le ore ....... di ciascun giorno feriale e comunque non più tardi delle ore .......
3. Per le richieste di emocomponenti particolari, ottenute da prelievi in aferesi, per le richieste di plasma exchange, citoaferesi e di consulenza trasfusionale deve essere dato un preavviso di almeno 24 ore, salvo comprovata urgenza.
4. Il servizio o centro trasfusionale si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti entro le ore ....... del giorno successivo.
Art. 6
Richieste trasfusionali urgentissime
1. In caso di particolare necessità, ove il medico curante non possa inviare il campione di sangue del ricevente per l'esecuzione delle prove di compatibilità, la richiesta dovrà contenere, oltre alle generalità del ricevente, una dichiarazione dalla quale risultino le motivazioni del mancato invio del campione richiesto.
2. La richiesta dovrà specificare chiaramente il gruppo sanguigno AB-0 ed il fattore Rh del ricevente se noti; nel caso in cui non lo siano, questo dovrà risultare nella richiesta stessa.
3. Per le richieste urgenti di unità di sangue ed emocomponenti deve essere concesso un tempo minimo di 30 minuti dal momento dell'arrivo presso il servizio di immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale di ......................
delle richieste e delle provette, per l'esecuzione della prova di compatibilità con procedura di urgenza.
4. Per facilitare la risposta alle richieste urgenti ed urgentissime di sangue ed emocomponenti, il medico richiedente della casa di cura darà un preavviso telefonico al servizio di immunoematologia o centro trasfusionale di ...................... definendo la
disponibilità di tempo ed il grado di urgenza della stessa.
Art. 7
Modalità di assegnazione e restituzione
1. Salvo i casi di urgenza, di cui al precedente articolo, per cui il servizio di immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale di ......................
metterà a disposizione della casa di cura il proprio servizio continuato 24 ore su 24 presso la propria sede, le richieste di cui all'art. 5, dovranno pervenire al servizio o centro trasfusionale......................
mediante un collegamento giornaliero entro le ore............ di ciascun giorno feriale.
2. Il servizio di immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale di ..................
si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti entro le ore ........ del
giorno successivo.
3. Il medico responsabile della frigoemoteca, in caso di mancato utilizzo dell'unità trasfusionale richiesta, provvederà alla sua tempestiva restituzione, accompagnandola con un modulo che attesti il motivo del mancato utilizzo e lo stato di conservazione.
Art. 8
Consenso informato
A cura dei medici della casa di cura dotata di frigoemoteca, e comunque sotto la responsabilità del direttore sanitario, verrà richiesto ed ottenuto il prescritto specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale.
Art. 9
Reazioni trasfusionali
La casa di cura si impegna a trasmettere, tramite i propri sanitari responsabili, tempestivamente, e comunque entro 24 ore dall'evento, denuncia di eventuali reazioni trasfusionali che dovessero insorgere nel ricevente. Il medico responsabile della trasfusione farà pervenire una relazione scritta sulla reazione trasfusionale, unitamente al residuo dell'unita che ha causato la reazione.
Art. 10
Registrazioni
Il registro di "carico c scarico" deve contenere tutti i movimenti delle unità di sangue ed emocomponenti della frigoemoteca:
1) data ed ora di carico in frigoemoteca;
2) numero di bolla di accompagnamento della struttura trasfusionale o altro documento;
3) numero di unità trasfusionali;
4) tipo di emocomponente (emazie, sangue intero, plasma scongelato, plasma fresco congelato, concentrati di piastrine concentrati leucocitari, altro);
5) data di scadenza dell'unità trasfusionale;
6) nominativo del paziente a cui sono state assegnate le unità trasfusionali;
7) data ed ora di uscita delle unità assegnate,
8) firma di chi ritira le unità assegnate;
9) numero e identificazione delle unità di emazie di gruppo 0 Rh negativo da utilizzare per le urgenze;
10) data ed ora di rientro in emoteca delle unità rese;
11) data, ora e numero di bolla di accompagnamento od altro documento per resa alla struttura trasfusionale delle unità assegnate e non utilizzate.
Il medico responsabile della trasfusione dovrà riportare in cartella clinica il numero di sacche di emocomponenti trasfuse identificandole correttamente.
Art. 11
Trasporto
Il trasporto di sangue, degli emocomponenti e dei campioni di sangue dei pazienti, sarà a carico della casa di cura che ne curerà le modalità conformandole a quanto disposto dalle norme specifiche. Il trasporto sarà effettuato, di norma, da personale della casa di cura.
Art. 12
Rapporti economici
L'azienda sanitaria fatturerà mensilmente alla casa di cura:
a) le unità di sangue e di emocomponenti fornite, comprese quelle restituite ma non più utilizzabili al momento della restituzione; le unità di emocomponenti restituite riutilizzabili verranno fatturate contabilizzando tutte le voci indicate tranne quella relativa al prezzo della unità, fissato con decreto ministeriale,
b) gli emoderivati ottenuti da plasma prelevato ai propri donatori al prezzo di costo esposto dall'industria convenzionata con una maggiorazione del .....% a fronte di spese sostenute per immagazzinamento, registrazione, distribuzione;
c) le determinazioni gruppoematiche, gli esami immunoematologici, le prove di compatibilità, e di patologia clinica di competenza secondo il tariffario regionale o, in assenza di questo, di quello nazionale;
d) consulenze di medicina trasfusionale, plasma-exchange, procedure di aferesi terapeutica, ecc. alle tariffe indicate dalla regione o, in assenza di queste, alle tariffe previste dall'ordine di medici di .................................
e) le spese di trasporto (a meno che non venga effettuato direttamente dalla casa di cura tramite proprio personale) al costo sopportato;
f) contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnico-scientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo;
g) un supplemento di 20.000 lire per ciascuna unità di sangue o emocomponente ritirato con procedura d'urgenza.
La casa di cura provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'azienda sanitaria entro sessanta giorni dalla data di emissione (fine mese).
Per eventuali ritardi varranno gli interessi di mora stabiliti nella misura dell'..........% mensile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data, .....................