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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO 21 agosto 1995

G.U.R.S. 23 settembre 1995, n. 48

Istituzione del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, che all'art. 6 prevede l'istituzione, presso l'Assessorato regionale degli enti locali, del registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in cinque sezioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della citata legge regionale n. 22/1994, per l'iscrizione nel registro generale occorre sentire il parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'Osservatorio regionale sul volontariato;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 98/GAB del 7 aprile 1995, vistato dalla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione al n. 1066 in data 5 maggio 1995, di costituzione dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 11 della suddetta legge regionale n. 22/94;

Vista la circolare n. 11, prot. n. 550 del 28 luglio 1995, dell'Assessore regionale per gli enti locali, con la quale sono state emanate direttive in ordine alla procedura per l'iscrizione nel registro generale;

Considerato che risultano posti in essere tutti i presupposti per procedere all'istituzione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui al citato art. 6 della legge regionale n. 22/1994;

Decreta:

Art. 1

E' istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali il registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.

Art. 2

Il registro generale è articolato nelle seguenti sezioni:

a) solidarietà sociale;

b) socio - sanitaria;

c) socio - culturale ed educativa;

d) ambientale;

e) promozione dei diritti civili e della persona.

Art. 3

L'iscrizione nel registro generale avviene con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da comunicarsi all'organizzazione di volontariato richiedente ed al comune nel cui territorio la stessa ha sede.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, previa apposizione del visto da parte della competente Ragioneria centrale.

Palermo, 21 agosto 1995.

GURRIERI

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 29 agosto 1995, al n. 528.