
DECRETO PRESIDENZIALE 9 agosto 1995, n. 74
G.U.R.S. 14 ottobre 1995, n. 53
Modifiche al D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, recante "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996. Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994".
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visti gli articoli 14, lett. q, e 20 dello Statuto;
Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale" ed, in particolare, l'art. 5, relativo alla procedura per la stipula degli accordi sindacali di livello regionale;
Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11, "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della Amministrazione regionale per il triennio 1994 - 96 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994";
Vista l'ipotesi di accordo integrativo per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali relativo al triennio 94/96 sottoscritto in data 12 ottobre 1994 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - SADIRS - CONFSAL e CISALS;
Visto il parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana reso nella seduta n. 137 del 9 novembre 1994;
Vista la deliberazione n. 88 della Giunta regionale - adottata nella seduta del 22 febbraio 1995 - con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/91, la sottoscrizione dell'accordo integrativo per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali relativo al triennio 94/96;
Preso atto che la Corte dei conti ha registrato in data 5 luglio 1995, reg. n. 1, foglio n. 33, il citato accordo integrativo;
Vista la deliberazione n. 356 della Giunta regionale - adottata nella seduta del 25 luglio 1995, concernente il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dal citato accordo integrativo;
Decreta:
1. All'art. 9 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
"3. Restano salvi i benefici previsti dalle leggi n. 336/70 e n. 958 determinati nella misura del 2,50% degli stipendi tabellari iniziali di livello".
1. All'art. 12, comma 1, del D.P.Reg. n. 11/95, dopo le parole "con applicazione dei benefici previsti dall'art. 75" è aggiunto il seguente periodo: "e dall'art. 80 come integrati e modificati dagli artt. 23 e 24 della legge regionale n. 11/88".
2. All'art. 12 del D.P.Reg. n. 11/95 è aggiunto il seguente comma:
"3. Nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio alla data del 31 dicembre 1993, per i quali, entro la data suddetta, a seguito della applicazione della disposizione di cui al primo comma non vengono a realizzarsi le condizioni previste dall'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, per i passaggi ai livelli superiori, si procederà ugualmente all'attribuzione, sempre alla data predetta del beneficio in questione, per i fini dell'inquadramento nelle posizioni economiche di cui alla tabella B annessa al presente accordo, fermo restando che la relativa fruizione avrà effetto dalla data di maturazione del diritto".
1. All'art. 13, secondo comma del D.P.Reg. n. 11/95, dopo le parole "in servizio alla data dell'1 gennaio 1994" sono aggiunte le seguenti parole: "e fino alla data di entrata in vigore del presente accordo".
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto valutati in lire 494 milioni per l'anno 1995 ed in lire 371 milioni per l'anno 1996 trovano copertura nei pertinenti capitoli di spesa per il personale dei singoli assessorati per effetto della minore spesa derivante dall'applicazione dell'accordo recepito con D.P.Reg. n. 11/95 in conseguenza del mancato perfezionamento della nomina di 20 direttori regionali e della cancellazione dei ruoli nel 1994 di n. 170 dirigenti superiori e n. 100 dipendenti VIII livello.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 9 agosto 1995.
GRAZIANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 22 settembre 1995.
Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 39.