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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 24 luglio 1995

G.U.R.I. 10 novembre 1995, n. 263

Contenuti e modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità nel Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni e integrazioni, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, siano stabiliti i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità;

Visto il comma 3 dello stesso art. 10, che prevede l'utilizzo di detti indicatori da parte del Ministro della sanità, in sede di relazione sullo stato sanitario del Paese, al fine di verificare i risultati conseguiti;

Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), dello stesso decreto legislativo, che prevede che il Piano sanitario nazionale indica le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti;

Considerato che le regioni hanno la competenza ad esercitare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo l'indirizzo tecnico, la promozione e il supporto nei confronti delle aziende sanitarie, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie e che il direttore generale dell'azienda sanitaria ha la competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, dello stesso decreto legislativo, a verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

Sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, la Federazione nazionale collegi delle ostetriche, la Federazione nazionale collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, come da verbale della seduta del 12 gennaio 1995;

Decreta:

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Il Servizio sanitario nazionale adotta un insieme di indicatori, quale strumento ordinario e sistematico per l'autovalutazione e la verifica dell'efficienza gestionale e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle attività sanitarie.

2. Gli indicatori rappresentano informazioni selezionate allo scopo di misurare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni osservati e, conseguentemente, di orientare i processi decisionali dei diversi livelli istituzionali.

3. Gli indicatori da adottare da parte dei suddetti livelli, per le finalità indicate al comma 1, sono riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle aziende sanitarie di adottare ulteriori indicatori adeguati, significativi ed influenti al fine di assistere efficacemente i processi decisionali regionali e locali.

Art. 2

Raccolta e trasmissione delle informazioni

1. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale e, per la parte applicabile, il direttore generale dell'azienda ospedaliera sono responsabili della raccolta delle informazioni necessarie per la produzione degli indicatori previsti dal presente decreto e della trasmissione delle stesse informazioni alla regione ed al Ministero della sanità. Le regioni e il Ministero della sanità possono definire modalità diverse di trasmissione dei dati.

2. Con successivo decreto del Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, saranno definiti i contenuti e le specifiche delle informazioni necessarie alla produzione degli indicatori previsti dal presente decreto, anche tenendo conto delle informazioni già prodotte dagli attuali flussi informativi nazionali. Nello stesso decreto saranno, altresì, indicati i tempi di realizzazione del complessivo sistema degli indicatori, coerentemente con la gradualità necessaria all'adeguamento del sistema informativo ai diversi livelli.

Art. 3

Modalità di utilizzo

1. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome diffondono periodicamente i valori di riferimento e gli intervalli di variazione osservati, rispettivamente a livello nazionale e regionale, onde consentire alle singole aziende l'utilizzo degli indicatori previsti dal presente decreto per fini di autovalutazione.

2. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera utilizza gli indicatori previsti dal presente decreto per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni, in materia di verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera dispone la redazione e la pubblicazione di un rapporto annuale in cui sono esposti ed analizzati i valori assunti dagli indicatori previsti dal presente decreto ed i relativi scostamenti rispetto ai valori nazionali e regionali, di cui al comma 1. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera dispone, altresì, la trasmissione di tale rapporto, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla regione ed al Ministero della sanità.

3. Le regioni e le province autonome utilizzano gli indicatori definiti dal presente decreto per l'esercizio delle attività, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni, in materia di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ed elaborano annualmente la relazione illustrativa dello stato sanitario della regione e dell'attuazione del processo di pianificazione regionale, contenente, altresì, valutazioni circa l'efficacia dei criteri di programmazione e di allocazione delle risorse adottati, utilizzando gli indicatori previsti dal presente decreto.

4. Il Ministro della sanità utilizza gli indicatori di cui al presente decreto per la definizione delle indicazioni del piano sanitario nazionale e per le verifiche di attuazione del piano stesso, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché per la redazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

Norme finali

1. Gli indicatori definiti con il presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti criteri: le aree prioritarie di intervento e i livelli uniformi di assistenza sanitaria indicati dal piano sanitario nazionale; l'evoluzione delle conoscenze in merito alle modalità di misura dei risultati prodotti dalle attività sanitarie; il grado di sviluppo dei sistemi informativi sanitari.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.