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LEGGE REGIONALE 21 luglio 1995, n. 52

G.U.R.S. 22 luglio 1995, n. 38

Disposizioni urgenti per il settore forestale.

Testo con annotazioni alla data 6 aprile 1996

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Proroga del termine di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 41

1. Il termine del 30 giugno 1995, previsto dall'articolo 11 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, è prorogato al 31 ottobre 1995. (1)

(1)

Termine prorogato:

- al 31 dicembre 1995 dall'art. 1 della L.R. 79/95;

- al 29 febbraio 1996 dall'art. 19 della L.R. 2/96;

- e successivamente "fino all'entrata in vigore delle norme di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996" dall'art. 8 della L.R. 18/96.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 luglio 1995.

GRAZIANO