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DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1995, n. 502

G.U.R.I. 28 novembre 1995, n. 278

Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, del direttore generale, del rettore amministrativo e del direttore sanitario dell'unità sanitaria locale;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che prevede che gli ospedali costituiti in aziende ospedaliere abbiano gli stessi organi previsti per le unità sanitarie locali, con le stesse attribuzioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella riunione del 30 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

Ritenuto di non adeguarsi al suddetto parere del Consiglio di Stato per quanto attiene la richiesta di precisare che la scadenza del contratto a termine dei direttori amministrativi e sanitari avviene, normalmente, entro tre mesi dalla scadenza del contratto del direttore generale, atteso che l'art. 3, comma 7, del citalo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che i direttori amministrativi e sanitari "cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale";

Sulla proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Contratto del direttore generale

(modificato e integrato dall'art. 1 del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319)

1. La regione ed il direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nominato ai sensi degli articoli 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni entro quindici giorni dall'atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro predisposto dalla regione in conformità ai contenuti di cui ai presente articolo. [e con le integrazioni di cui al successivo comma 5] (parole soppresse) (1)

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

3. Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale.

4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente cui è stato preposto.

5. Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri:

a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;

b) numero di assistiti e di posti letto;

c) numero di dipendenti.

Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione.

5-bis. La regione può disporre che il trattamento economico del direttore generale sia integrato fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali il direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonchè per dimissioni.

7. Per quanto non previsto dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal presente decreto si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

(1)

Parole soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319.

Art. 2

Contratto dei direttori amministrativo e sanitario

(modificato e integrato dall'art. 2 del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319)

1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Il direttore generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies, e dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, stipula il contratto di lavoro con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo.

[2. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario è costituito con contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.] (comma abrogato)

3. I direttori amministrativo e sanitario sono tenuti ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; nonché dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale.

4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro i direttori amministrativo e sanitario si impegnano a prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente.

5. Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa. La regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori. [Il trattamento economico, complessivo non può risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale] (periodo soppresso) (1). Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dai luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni. Ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.

5-bis. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore sanitario può, conformemente ad apposita direttiva regionale, essere integrato fino ad un importo massimo di 7 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale ed a iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali gli stessi debbano partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

6. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore amministrativo e il direttore sanitario, anche con riferimento alla cessazione dall'incarico del direttore generale. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del direttore generale nonchè a decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto.

7. I direttori amministrativo e sanitario sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

8. Per quanto non previsto dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

(1)

Periodo soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319.

Art. 2

(introdotto dall'art. 3 del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai contratti del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dei policlinici universitari, delle aziende in cui insistono le facoltà di medicina e delle aziende costituite ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Art. 2

(introdotto dall'art. 3 del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319)

1. I compensi dovuti ai commissari straordinari e ai direttori amministrativi e sanitari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono determinati, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità a quelli stabiliti dal presente decreto. Il compenso è ridotto di almeno un terzo nei confronti dei commissari straordinari, che esercitano anche altre attività lavorative in regime di lavoro dipendente o autonomo.

Art. 3

Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative nonne di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 luglio 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro del tesoro: DINI

Il Ministro della sanità: Guzzanti

Il Ministro del lavoro

e della previdenza sociale: TREU

Il Ministro per gli affari regionali: Frattini

Visto, il Guardasigilli: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1995

Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 81