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REGOLAMENTO (CE) n. 1538/95 DEL CONSIGLIO, 29 giugno 1995

G.U.C.E. 30 giugno 1995, n. L 148

Modifica al regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 30 giugno 1995

Applicabile dal: 1° marzo 1996

Nota: Il presente regolamento, recante modifica al Reg. (CE) n. 804/68, è da intendersi abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2000 dal Reg. (CE) n. 1255/99, il cui art. 46 ha provveduto ad abrogare il Reg. (CE) n. 804/68.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede un regime di intervento per il latte scremato in polvere, il cui obiettivo è, in particolare, quello di sostenere la valorizzazione delle proteine del latte; che la recente evoluzione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari evidenzia un notevole aumento del valore corrispondente alla frazione proteica del latte; che tale tendenza si ripercuote sia a livello del prezzo del latte versato al produttore, che a livello dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari venduti sul mercato comunitario o internazionale; che, inoltre, sono state sviluppate tecniche che permettono la manipolazione del tenore proteico del latte destinato alla trasformazione; che, per evitare distorsioni tra gli operatori che conferiscono il latte all'intervento e ai fini di una sana gestione dei fondi comunitari, appare opportuno fissare un requisito minimo relativo al tenore in proteine del latte scremato in polvere acquistato all'intervento; che è opportuno fissare tale tenore tenendo conto delle regole commerciali correnti e in modo da evitare che esso diventi un criterio di esclusione dei prodotti dall'intervento;

Considerando che regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (4), prevede alcune disposizioni che non sono più coerenti con il disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68, in particolare le condizioni che disciplinano l'interruzione e il ripristino degli acquisti all'intervento; che, per maggiore semplicità e chiarezza, è opportuno inserire nel citato articolo 7 le altre regole generali stabilite dal regolamento (CEE) n. 1014/68 e quindi abrogare quest'ultimo regolamento;

Considerando che, per gli stessi motivi, si ravvisa l'opportunità di abrogare il regolamento (CEE) n. 1285/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che stabilisce una misura particolare relativa allo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dagli organismi di intervento (5), e inserire le disposizioni da esso previste nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 21 aprile 1995, n. C 99

(2)

G.U. 19 giugno 1995, n. C 151

(3)

G.U. 21 giugno 1995, n. C 155

(4)

G.U. 22 luglio 1968, n. L 173. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (G.U. 17 dicembre 1990, n. L 353)

(5)

G.U. 2 luglio 1970, n. L 144

Art. 1

Il testo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. L'organismo di intervento designato da ciascuno degli Stati membri acquista al prezzo di intervento, a condizioni da stabilirsi, il latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione spray, ottenuto, in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente da latte scremato, offertogli nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto e:

- con un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 35,6% dell'estratto secco non grasso,

- conforme a requisiti di conservazione da stabilirsi,

- conforme a condizioni da stabilirsi relativamente alla quantità minima e all'imballaggio.

Tuttavia, gli organismi di intervento acquistano anche il latte scremato in polvere il cui tenore di materia proteica dell'estratto secco non grasso sia di almeno 31,4 e inferiore a 35,6%, purché ricorrano le altre condizioni indicate al primo comma. In tal caso, il prezzo di acquisto è pari al prezzo di intervento ridotto dell'1,75% per punto percentuale inferiore al tenore del 35,6%.

Il prezzo di intervento è quello in vigore il giorno della fabbricazione del latte scremato in polvere e si applica al latte scremato in polvere reso al magazzino designato dall'organismo di intervento. Se il latte scremato in polvere è consegnato ad un magazzino situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato, l'organismo di intervento assume a proprio carico parte delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi.

Il latte scremato in polvere può essere immagazzinato esclusivamente in magazzini rispondenti a condizioni da stabilirsi.

2. La concessione dell'aiuto per l'ammasso privato di latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente da latte scremato, può essere decisa in particolare qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzi un grave squilibrio del mercato che possa essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Per poter beneficiare di un aiuto, il latte scremato in polvere deve rispondere a condizioni da stabilirsi.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del latte scremato in polvere.

L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso, secondo disposizioni da stabilirsi, con l'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio è immagazzinato il latte cremato in polvere ammesso al beneficio dell'aiuto. Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione, nel quadro della procedura di cui all'articolo 30, può decidere di reimmettere su mercato, in tutto o in parte, il latte scremato in polvere oggetto dei contratti di ammasso privato.

3. Lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dall'organismo di intervento si effettua a condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso ai prodotti posti in vendita.

La parità di accesso degli acquirenti al latte scremato in polvere venduto dall'organismo di intervento è assicurata o nel quadro di una vendita mediante gara, oppure mediante la vendita ad un determinato prezzo ad ogni interessato oppure mediante qualunque altro metodo che offra garanzie equivalenti.

Il prezzo di vendita del latte scremato in polvere di prima qualità non può essere inferiore ad un prezzo minimo da stabilirsi, tenendo conto della situazione del mercato e delle spese di ammasso, in modo da mantenere le possibilità di ammasso volontario.

Se il latte scremato in polvere detenuto dall'organismo di intervento è posto in vendita ai fini dell'esportazione, si possono prevedere condizioni particolari per garantire che sia rispettata la destinazione del prodotto e per tener conto delle esigenze peculiari a tali vendite.

Il latte scremato in polvere che non può essere smaltito a condizioni normali nel corso di una campagna lattiera può essere venduto a prezzo ridotto se è destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

4. Ai sensi del presente regolamento, si intende per "latte scremato" il latte scremato ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte vaccino prodotto nella Comunità.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate nel quadro della procedura prevista dall'articolo 30."

Art. 2

I regolamenti (CEE) n. 1014/68 e n. 1285/70 sono abrogati.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT