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REGOLAMENTO (CE) N. 1549/95 DEL CONSIGLIO, 29 giugno 1995

G.U.C.E. 30 giugno 1995, n. L 148

Modifica al regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 30 giugno 1995

Applicabile dal: 30 giugno 1995

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario (1), in particolare l'articolo 4,

Vista la proposta della Commissione (2),

Considerando che l'andamento del mercato viticolo ha dimostrato che l'istituzione dello schedario viticolo comunitario costituisce uno strumento indispensabile per garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il controllo delle superfici vitate;

Considerando che alcuni Stati membri hanno incontrato difficoltà tecniche che hanno ritardato l'adempimento del loro obbligo di dotarsi di tale strumento nel termine previsto dal regolamento (CEE) n. 2392/86;

Considerando che occorre tener conto di tali difficoltà e prorogare il termine stabilito dall'articolo 4, paragrafo 1 del succitato regolamento;

Considerando che l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia impone all'Austria di istituire lo schedario viticolo entro il 31 dicembre 1996; che è auspicabile armonizzare tutti i termini fissati per l'istituzione dello schedario viticolo in base al termine previsto dall'atto di adesione;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento devono essere sufficientemente flessibili in modo da permetterne l'adattamento all'evoluzione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; che, alla luce del dibattito attualmente in corso in seno al Consiglio in merito alla riforma di questa organizzazione comune di mercato, è opportuno affidare alla Commissione il compito di vigilare affinché non siano adottate misure che rischierebbero di divenire rapidamente obsolete,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 31 luglio 1986, n. L 208. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(2)

G.U. 21 aprile 1995, n. C 99

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2392/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La costituzione dello schedario è conclusa entro il 31 dicembre 1996."

2) All'articolo 4, è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Gli Stati membri i quali, al 1° luglio 1995, non abbiano ancora istituito lo schedario viticolo o lo abbiano istituito solo parzialmente, procedono entro il 31 dicembre 1996 alla creazione di una base grafica di riferimento comprendente l'intero perimetro delle superfici vitate.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° novembre 1995, il programma relativo al completamento della costituzione dello schedario ed eventualmente lo stato di avanzamento dei lavori già realizzati.

La Commissione esamina il programma e autorizza le misure compatibili con le esigenze prevedibili connesse all'evoluzione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

La Comunità partecipa al finanziamento di tale misura in ragione del 50% del suo effettivo costo. Tuttavia gli Stati membri che alla data del 1° luglio 1995 abbiano istituito solo parzialmente lo schedario viticolo ma nei quali i lavori di costituzione di quest'ultimo siano molto avanzati sono autorizzati a completarlo. In tal caso il finanziamento della Comunità è limitato al finanziamento corrispondente a quello dello schedario semplificato per le superfici interessate.

Il costo dell'attuale schedario vinicolo relativo alla regione del Douro in Portogallo è cofinanziato fino al 31 dicembre 1996, fatta salva la possibilità di decidere nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo un finanziamento equivalente a quello dello schedario semplificato, qualora necessario per proseguire i lavori dopo tale data."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARROT