
REGOLAMENTO (CE) N. 1624/95 DEL CONSIGLIO, 29 giugno 1995
G.U.C.E. 6 luglio 1995, n. L 155
Modifica al regolamento (CE) n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 13 luglio 1995
Applicabile dal: 13 luglio 1995
Nota: Il presente atto, in quanto recante mera modifica ad altro regolamento, è da considerarsi di fatto abrogato a decorrere dal 20 novembre 1998, data dalla quale comincia ad applicarsi il Reg. (CE) n. 2468/98, il cui art. 20 abroga il Reg. (CE) n. 3699/93. Da tenere inoltre presente che l'art. 24 del Reg. (CE) n. 2792/99 ha abrogato, con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2000, il Reg. (CE) n. 2468/98.
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (1), in particolare l'articolo 6,
Vista la proposta della Commissione (2),
Visto il parere del Parlamento europeo (3),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
Considerando che le disposizioni della Convenzione di Londra (ITC 69) sono state estese a tutte le navi da pesca con il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (5); che l'attuazione delle disposizioni della suddetta convenzione renderà generale, a lungo termine e al massimo entro il 1° gennaio 2004, l'uso della stazza lorda quale unità di stazza per tutte le navi della flotta da pesca dell'Unione europea;
Considerando che l'uso di questa unità di stazza rende indispensabile modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 3699/93 (6) ogniqualvolta esse facciano riferimento alla stazza delle navi, ed in particolare le tabelle 1 e 2 del suo allegato IV;
Considerando che occorre garantire l'armonizzazione delle procedure di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 3699/93;
Considerando che, per quanto attiene le navi da pesca immatricolate in porti situati a nord del Baltico, è necessario ridurre la soglia d'attività sulla cui base una nave da pesca è ammissibile alle misure di arresto definitivo in considerazione delle condizioni climatiche particolari di tali regioni che provocano il gelo delle acque poco salate durante gran parte dell'anno,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 31 luglio 1993, n. L 193.
G.U. 31 dicembre 1994, n. C 389.
G.U. 19 giugno 1995, n. C 151.
G.U. Parere reso il 31 maggio 1995.
G.U. 25 settembre 1986, n. L 274. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (G.U. 29 dicembre 1994, n. L 339).
G.U. 31 dicembre 1993, n. L 346.
Il regolamento (CE) n. 3699/93 è modificato nel seguente modo:
1) all'articolo 5, paragrafo 2, il riferimento all'"articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2080/93" è sostituito dal riferimento all'"articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92";
2) all'articolo 8 paragrafo 2, secondo comma dopo i termini "25 tonnellate (TSL)" è aggiunto il testo seguente: "o 27 tonnellate di stazze lorde (TSL)";
3) all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 potrà essere utilizzato, nel presente regolamento, solamente il riferimento all'unità di stazza TSL";
4) all'allegato III, punto 1.1, lettera a) è aggiunta la seguente frase:
"Nel Mare Baltico, il numero di settantacinque giorni è redatto a sessanta giorni per le navi immatricolate in porti situati a nord del parallelo 59° 30; N.";
5) all'allegato III, punto 1.2, lettera a), primo trattino dopo i termini "25 TSL" è aggiunto il seguente testo: "o 27 tonnellate di stazze lorde (TSL)";
6) all'allegato IV, il punto 1 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BARROT
ALLEGATO
"1. Massimali relativi alle flotte da pesca (titolo II)
1.1. Arresto definitivo e società miste (articolo 8, paragrafo 2 e articolo 9, paragrafo 3; allegato III, punti 1.1 e 1.2)
TABELLA 1 Categorie di navi Importo massimo classificate in base alle del premio per una tonnellate di stazza lorda nave di quindici anni (TSL) (in ecu) 0 < 25 6 215/TSL 25 < 50 5 085/TSL + 28 250 50 < 100 4 520/TSL + 56 500 100 < 400 2 260/TSL + 282 500 400 e oltre 1 130/TSL + 734 500 TABELLA 1 bis (*) Categorie di navi Importo massimo classificate del premio per una in base alla stazza nave di quindici anni (TSL) (in ecu) 0,2 < 10 8 130/TSL + 1 200 10 < 25 4 100/TSL + 41 500 25 < 100 3 520/TSL + 56 000 100 < 300 2 348/TSL + 173 200 300 < 500 1 912/TSL + 304 000 500 e oltre 1 045/TSL + 737 500a) I premi per la demolizione e i premi per la costituzione di società miste versati ai beneficiari non possono oltrepassare i seguenti importi:
- navi di quindici anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 1 bis;
- navi con meno di quindici anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 1 bis, aumentati dell'1,5% per ogni anno in meno rispetto ai quindici anni;
- navi con oltre quindici anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 1 bis diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai quindici anni.
b) I premi versati ai beneficiari per il trasferimento definitivo verso un paese terzo o i premi per l'assegnazione definitiva, nelle acque comunitarie, a fini diversi dalla pesca non possono oltrepassare gli importi massimi dei premi per la demolizione di cui al precedente punto a), diminuiti del 50%.
1.2. Arresto temporaneo delle attività di pesca e associazioni temporanee di imprese (articolo 14 e articolo 9, paragrafo 2; allegato III, punto 1.2)
I premi d'immobilizzazione (arresto temporaneo) e i premi di cooperazione (associazioni temporanee d'imprese) versati ai beneficiari non possono superare i massimali che figurano nelle seguenti tabelle 2 e 2 bis.
TABELLA 2 Categorie di navi Importo massimo classificate in base alle del premio per tonnellate di stazza lorda una nave (TSL) (ecu/giorno) 0 < 25 4,52/TSL + 20 25 < 50 4,30/TSL + 25 50 < 70 3,50/TSL + 65 70 < 100 3,12/TSL + 88 100 < 200 2,74/TSL + 120 200 < 300 2,36/TSL + 177 300 < 500 2,05/TSL + 254 500 < 1 000 1,76/TSL + 372 1 000 < 1 500 1,50/TSL + 565 1 500 < 2 000 1,34/TSL + 764 2 000 < 2 500 1,23/TSL + 956 2 500 e oltre 1,15/TSL + 1 137 TABELLA 2 bis (*) Categorie di navi Importo massimo classificate del premio per una in base alla stazza nave al giorno (TSL) (in ecu) 0 < 10 5,2 /TSL + 20 10 < 25 4,3 /TSL + 30 25 < 50 3,2 /TSL + 55 50 < 100 2,5 /TSL + 90 100 < 250 2,0 /TSL + 140 250 < 500 1,5 /TSL + 265 500 < 1 500 1,1 /TSL + 465 1 500 < 2 500 0,9 /TSL + 765 2 500 e oltre 0,67/TSL + 1 3401.3.
Aiuti alla costruzione
(articolo 10 e allegato III, punto 1.3)Le spese ammissibili a titolo degli aiuti alla costruzione di pescherecci non possono oltrepassare i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 1 bis, aumentati del 37,5%. Tuttavia, per le navi con scafo in acciaio o fibra di vetro il coefficiente d'aumento è del 92,5%.
1.4. Aiuti all'ammodernamento (articolo 10; allegato III, punto 1.4)
Le spese ammissibili a titolo degli aiuti all'ammodernamento dei pescherecci non possono oltrepassare il 50% delle spese ammissibili per gli aiuti alla costruzione di cui al precedente punto 1.3."
(*) Le navi con una lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 m possono beneficiare unicamente dei premi di cui alle tabelle 1 bis e 2 bis.