
DECRETO LEGGE 28 giugno 1995, n. 251
G.U.R.I. 24 agosto 1995, n. 197
Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351)
TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge 23 dicembre 1996, n. 662)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre modifiche alle disposizioni vigenti in materia di gestioni aeroportuali, indispensabili per l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 13, della citata legge n. 537 del 1993, in materia di costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in ordine all'amministrazione straordinaria dell'Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto-legge:
(modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 351 e dall'art. 2, comma 188 e 191, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al 31 ottobre 1995. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dovrà essere emanato entro il 30 giugno 1997. Il termine per la costituzione delle società di cui al primo e secondo periodo dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle medesime società possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle società di gestione aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.
1-ter. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
1-quater. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'articolo 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad un limite massimo di quaranta anni.
1-quinquies. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di tre anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti condizioni:
a) assunzione da parte della concessionaria del personale già dipendente dal precedente gestore;
b) applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
1-sexies. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attività aeroportuale, l'affidabilità economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.
1-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-sexies del presente articolo è subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di occupazione nell'aeroporto e della continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore.
2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE, sentite le competenti Commissioni parlamentari, approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali concernente esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo Stato, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991.
3. Dal 1° gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e comunque non oltre il 31 ottobre 1995, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994. Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori. (1)
4. Fino all'affidamento della gestione totale alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti, nonché per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501 e 7509 del medesimo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 sono mantenute in bilancio per l'anno 1995. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da individuare nel piano degli investimenti di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.
5-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le disponibilità del capitolo di entrata del bilancio statale previsto dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, sul quale sono versati i proventi di cui al successivo comma 5 ter, con esclusione quindi di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.
5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985 n. 449.
6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione Generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977. n. 616, [e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373,] (parole soppresse) comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.
6-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e di integrazione con gli aeroporti maggiori, nonché di salvaguardia dei livelli occupazionali.
6-ter. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento da parte degli enti e società di gestione di interi complessi aeroportuali, dell'imposta erariale istituita dall'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, anche in deroga alla normativa vigente in materia di contabilità di Stato.
6-quater. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è aggiornata a far data dal 31 dicembre 1995, con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
In ordine ai diritti aeroportuali, vedi le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 351)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in società per azioni. La difesa e la rappresentanza della società davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale saranno assicurate dall'ufficio legale dell'azienda, salvo diverso avviso del consiglio d'amministrazione che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno. Lo schema del suddetto decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario che si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due assistenti di massima e comprovata qualificazione professionale nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con un decreto in cui vengono altresì fissati le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennità accessorie e, per la trasformazione in società per azioni, di appropriate consulenze esterne.
2. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni di competenza del presidente e del consiglio di amministrazione.
[3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono nominati gli assistenti e i membri del comitato consultivo di cui al comma 1. Con i medesimi decreti vengono fissate altresì le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennità accessorie]. (comma soppresso dalla legge di conversione)
3-bis. Nell'ambito della trasformazione dell'Azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dovrà procedere alla riorganizzazione e alla ricollocazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, individuando una adeguata area aeroportuale, fornita di appositi supporti strutturali.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 351)
1. Le certificazioni di navigabilità degli aeromobili e degli equipaggi rilasciate dalle competenti autorità nazionali della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro, che si impegnano a continuare ad applicare gli standard internazionali in vigore, sono riconosciute dalla Repubblica italiana, ai fini di consentire l'esercizio del trasporto aereo civile tra i due Paesi, fatta salva la facoltà delle competenti autorità italiane di disporre sul territorio nazionale i controlli che si rendano necessari.
1-bis. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio di stazioni radiotelefoniche o radiotelegrafiche su aeromobili civili deve essere indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, unitamente alla certificazione attestante l'immatricolazione dell'aeromobile, rilasciata dal Registro aeronautico italiano ed alla descrizione tecnica dell'impianto. Gli apparati facenti parte delle stazioni da installare devono essere preventivamente omologati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rilascio della licenza di esercizio è subordinato all'esito favorevole della visita di collaudo della stazione, una volta installata a bordo, da parte del Registro aeronautico italiano. Le spese per omologazione e collaudo sono a carico di chi le richiede. La licenza ha validità di cinque anni e può essere rinnovata, su domanda dell'interessato, da inoltrarsi al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza; il rinnovo è subordinato all'esito favorevole di una visita d'ispezione, effettuata, a spese di chi la richiede, da parte del Registro aeronautico italiano che rilascia, al termine, un attestato provvisorio di validità sino al formale rinnovo. Qualora il Registro aeronautico italiano nel corso di controlli periodici o straordinari riscontri l'inefficienza della stazione radiotelegrafica o radiotelefonica o la non regolarità di funzionamento o la sua non rispondenza alle relative norme tecniche, ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le conseguenti azioni.
(sostituito dall'art. 5 del D.L. 04/10/96, n. 517, convertito dalla legge 04/12/96, n. 611)
1. L'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1995, n. 234, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993; n. 360, si applicano a partire dal 1° gennaio 1997. E' comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.".
(modificato e integrato dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 351)
1. All'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nel testo modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono soppresse le parole: "i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza";
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività".
1-bis. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "Corpo forestale dello Stato" sono inserite le seguenti: ", dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1995
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCOGNAMIGLIO PASINI
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
CARAVALE, Ministro dei trasporti
e della navigazione
FRATTINT, Ministro dei lavori pubblici
e dell'ambiente
MASERA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO