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DECRETO PRESIDENZIALE 26 giugno 1995, n. 63

G.U.R.S. 16 settembre 1995, n. 47

Regolamento per la concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di specifici interventi rivolti a dare attuazione a norme di decoro urbano contenute nei regolamenti edilizi comunali di cui all'art. 122 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare l'art. 2;

Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 ed, in particolare, l'art. 122, comma 7, che prevede che le modalità di accesso alle agevolazioni di cui allo stesso articolo vengano determinate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

Udito il parere n. 177/94, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nell'adunanza del 19 aprile 1994;

Udito il parere reso dalla Commissione legislativa "Ambiente e Territorio" dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 settembre 1994;

Vista la deliberazione n. 79 del 15 febbraio 1995, con la quale la Giunta regionale, preso atto delle osservazioni della Commissione legislativa "Ambiente e Territorio" dell'Assemblea regionale siciliana, ha disposto di acquisire un ulteriore parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

Udito il parere n. 232/95, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nell'adunanza del 16 maggio 1995;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 296 del 6 giugno 1995 di approvazione delle presenti norme regolamentari;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Gli interventi di decoro urbano, attuativi dei regolamenti edilizi comunali e rivolti esclusivamente all'intera unità edilizia, sono individuabili nel recupero estetico dei prospetti dei fabbricati esistenti mediante restauri e/o rifacimenti di intonaci, coloritura, elementi di decoro, ringhiere, balconi, marcapiani, grondaie, pluviali, aperture, infissi e degli elementi di finitura della copertura, insistenti su strade e/o piazze e, comunque, visibili da spazi pubblici.

I proprietari o gli usufruttuari di immobili, che ricadono nelle zone territoriali omogenee individuate dagli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, possono avvalersi dei contributi regionali per la realizzazione di interventi di decoro urbano ai sensi dell'art. 122 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

Possono accedere ai contributi regionali i possessori di immobili che abbiano effettuato i lavori di decoro urbano successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2

I possessori di immobili che intendano avvalersi dei benefici di cui all'art. 122 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, devono inoltrare alle amministrazioni comunali territorialmente competenti i documenti di seguito elencati:

a) istanza in carta legale al sindaco; in detta istanza va precisato a quale delle due tipologie di intervento, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 122, intende farsi riferimento.

Conseguentemente, nell'ipotesi di cui al comma 1 il possessore dovrà produrre copia del contratto di mutuo, stipulato esclusivamente con istituti di credito o sezioni di credito fondiario ed edilizio o con società finanziarie, di durata non superiore a dieci anni, con un tasso di interesse non superiore di oltre quattro punti al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di stipulazione del mutuo e con clausola espressa di destinazione delle somme mutuate alla realizzazione di interventi individuati nell'art. 1.

Nell'ipotesi di cui al comma 2, all'istanza dovrà essere allegata, tra l'altro, la dichiarazione da parte del possessore di avere realizzato gli interventi con mezzi propri;

b) autorizzazione o concessione edilizia del comune, oppure atto notorio del proprietario, attestante che l'autorizzazione o la concessione edilizia dell'immobile non può essere prodotta in quanto lo stesso è stato realizzato in data in cui queste non erano previste dalla normativa dell'epoca, ovvero certificazione, rilasciata ai sensi della normativa vigente, attestante che tali autorizzazioni sono andate distrutte o smarrite.

L'atto notorio deve essere corredato da perizia giurata da tecnico abilitato che attesti che l'immobile è conforme a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa urbanistica vigente;

c) progetto architettonico, computo metrico estimativo e relazione illustrativa dei lavori;

d) parere della Soprintendenza territorialmente competente (solo per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche ed integrazioni);

e) dichiarazione giurata firmata dal direttore dei lavori o da tecnico abilitato, comprovante le spese effettivamente sostenute;

f) certificato di regolare esecuzione delle opere emesso dal direttore dei lavori;

g) fatture quietanzate degli interventi individuati nell'art. 1 del presente regolamento;

h) certificato antimafia della ditta appaltatrice dei lavori e del direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente.

I possessori di immobili in condominio dovranno altresì produrre copia autenticata della delibera condominiale di approvazione dei lavori, adottata ai sensi di legge.

In caso di stipula di mutuo, la certificazione di cui alle lettere e) ed f) deve essere prodotta all'amministrazione comunale alla conclusione dei lavori.

Per gli interventi di decoro disciplinati dal presente regolamento condotti in "economia", il cui importo complessivo non supera la somma di L. 10.000.000, non è necessario fornire i documenti di cui alle lettere c), f), g), h).

Art. 3

I contributi al netto dell'I.V.A., disciplinati dal presente regolamento, non sono cumulabili con altri finanziamenti previsti da altre leggi per le stesse finalità di decoro urbano.

Non sono, altresì, ammessi a contributo lavori di decoro urbano incompleti o interventi parziali effettuati su singole unità abitative facenti parte di un unico immobile con più unità abitative. A tal fine si precisa che per "immobile" deve intendersi l'intera unità edilizia che risulta individuabile dall'intera facciata dell'edificio, prospiciente o visibile da spazi pubblici.

Sono tuttavia ammessi interventi per adeguare una porzione di immobile o di una singola unità all'intera unità edilizia già recuperata.

Art. 4

1. I comuni, per accedere ai contributi di decoro urbano, sono tenuti a predisporre e pubblicare, nelle forme previste dalle norme vigenti, apposito bando nel quale saranno elencate le modalità indicate nel presente regolamento, con particolare riferimento ai termini per la presentazione delle istanze, ai documenti richiesti ed ai criteri per la formazione della graduatoria.

2. Le istanze dei possessori di immobili, corredate dalla documentazione di cui all'art. 2, devono essere inoltrate ai comuni territorialmente competenti entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.

3. I comuni provvedono a redigere apposita graduatoria delle istanze loro pervenute, dando priorità a quelle relative ad edifici degradati o ad interventi urgenti per il recupero estetico dei prospetti dei fabbricati esistenti, mediante recupero e/o rifacimento di intonaci o di parti essenziali per il decoro del prospetto. L'urgenza dell'intervento deve essere attestata o dai vigili del fuoco, o dagli uffici tecnici comunali o da perizia giurata redatta da tecnico abilitato. Possono inoltre acquisire priorità gli interventi su immobili che ricadono nella zona omogenea A e successivamente quelli ricadenti nella zona B, C etc., nonchè gli interventi nelle zone omogenee appositamente perimetrate da delibera di giunta municipale, su proposta dell'ufficio tecnico comunale, per interventi unitari di decoro urbano.

4. Ove non sussistano le condizioni indicate nel comma precedente, le istanze vanno graduate secondo l'ordine del loro arrivo al comune.

Art. 5

1. In relazione alle istanze presentate dai privati, le amministrazioni comunali inoltrano all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno, apposita richiesta, con l'indicazione del fabbisogno finanziario necessario per le finalità previste nel presente regolamento. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione seguente:

a) attestazione dell'ufficio tecnico comunale e del sindaco che tutti gli interventi elencati nella graduatoria sono conformi alle norme contenute nel presente regolamento ed alle norme di decoro urbano previste nel regolamento edilizio comunale vigente e che gli stessi sono stati iniziati in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;

b) stralcio del regolamento edilizio comunale vigente;

c) graduatoria di priorità degli interventi, corredata dai nominativi dei beneficiari e dal loro recapito.

Art. 6

1. I comuni sono obbligati a rendicontare le somme ricevute con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 giugno 1995.

GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 11 agosto 1995.

Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 360.