
LEGGE REGIONALE 25 maggio 1995, n. 47
G.U.R.S. 29 maggio 1995, n. 29
Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e agli articoli 2 e 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 48/1995 e con annotazioni alla data 7 agosto 1995)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la presente legge:
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, le parole: "a decorrere dal 1991, di lire 3.000 milioni" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1995, di lire 2.300 milioni".
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, le parole: "quanto a lire 2.500 milioni" sono sostituite con le seguenti: "quanto a lire 1.000 milioni" e dopo le parole: "pubblico, parapubblico e privato" sono aggiunte le seguenti: "sulla base di specifici programmi o piani formativi, ivi compresa la spesa per gli assistenti di ricerca stabili la cui formazione sia stata curata dal Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.)".
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è aggiunta la seguente:
"c) quanto a lire 800 milioni per le spese di gestione e funzionamento del Centro, ivi comprese le somme destinate ai dipendenti, con esclusione di quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile in cui ha sede l'ente. L'erogazione, fatta eccezione per la prima annualità, è subordinata alla presentazione di apposita relazione illustrativa della spesa corrispondente all'utilizzo del contributo percepito l'anno precedente".
1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è sostituito dal seguente:
"5. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 2 erogato in anticipazione, nella misura dell'80 per cento, previa presentazione del programma annuale di attività".
1. All'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. L'erogazione del saldo è effettuata a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del bilancio consuntivo del Centro relativo all'anno medesimo".
1. Il contributo previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, limitatamente agli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, è da intendersi destinato anche alle spese di gestione e funzionamento del Centro ricerche studi direzionali, nonchè per la manutenzione ordinaria del castello Utveggio, sede del Centro.
2. L'ammontare del contributo per l'anno 1994 è fissato in lire 1.650 milioni ed è posto a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.
1. L'onere di complessive lire 1.500 milioni, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e ricadente negli esercizi finanziari 1995, 1996 e 1997, trova riscontro nel bilancio della Regione per il triennio 1995-1997 negli stanziamenti di cui al capitolo 10781 per l'esercizio finanziario 1995 e per i successivi esercizi 1996 e 1997.
2. L'onere di complessive lire 5.400 milioni, previsto dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e ricadente negli esercizi finanziari 1995, 1996 e 1997, trova riscontro nel bilancio della Regione per il triennio 1995-1997 negli stanziamenti di cui al capitolo 10782 per l'esercizio finanziario 1995 e per i successivi esercizi 1996 e 1997.
3. All'onere di lire 1.650 milioni, previsto dal comma 2 dell'articolo 6 e ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte quanto a lire 700 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 10782 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso e quanto a lire 950 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio medesimo.
1. Per l'anno 1995 è autorizzata l'istituzione di ulteriori cinque borse di studio biennali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27. (1)
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 250 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
Vedi Decr. Pres. 07/08/1995: "Modalità per l'assegnazione delle borse di studio denominate Premio Giovanni Bonsignore."
1. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, modificativo dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è differito al 31 dicembre 1996.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 25 maggio 1995.
GRAZIANO