
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1995, n. 223
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 71 G.U.R.I. 9 giugno 1995, n. 133
Approvazione del nuovo statuto della Società italiana degli autori ed editori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, con il quale è stato approvato lo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), e le successive modifiche disposte con i decreti del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859, e 2 agosto 1986, n. 726;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 97/1992 con la quale il predetto organo in sede giurisdizionale annullava le disposizioni che sulla base della distinzione tra iscritti e soci limitavano lo stato e l'elettorato, attivo e passivo, dei primi;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 77/1994 con la quale il predetto organo assegnava all'Amministrazione, per provvedere, il termine di giorni centottanta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 671, contenente le modifiche che si ritenevano necessarie per adeguare lo statuto dell'ente ai princìpi ed alle prescrizioni enunciate nel giudicato da ottemperare;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 41/1995 emessa pure in sede di ottemperanza, con la quale il suddetto organo, constatata l'emanazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 671/1994 oltre il termine assegnato per l'esecuzione, ha ritenuto di spettanza del giudice dell'ottemperanza di procedere all'esecuzione del giudicato, sostituendo o modificando gli articoli 1, 6, 7, 8, 9, 11 e 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 671/1994 facendo proprie e confermando le altre disposizioni del citato decreto presidenziale;
Vista la decisione n. 383/1995 del Consiglio di Stato, Sezione VI, con la quale vengono apportate alcune correzioni materiali al dispositivo della precitata sentenza n. 41/1995 del medesimo organo giurisdizionale;
Ritenuta l'opportunità di ripubblicare con valore ricognitivo il testo integrale dello statuto della S.I.A.E. così come modificato dalle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 41/1995 e n. 383/1995;
Visto l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
1. Lo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), è stabilito nel seguente testo:
1. La Società esercita le attribuzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni e dal presente statuto.
2. La Società ha per oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi, in Italia e all'estero.
3. Rientrano in particolare nelle sue funzioni:
a) la concessione, per conto e nell'interesse dei propri soci e iscritti, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere protette dalla legge;
b) la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivano dall'utilizzazione delle opere stesse.
4. Sono compresi negli scopi della Società:
a) lo studio dei problemi relativi al diritto di autore e ai diritti connessi;
b) gli studi e le iniziative relativi alla promozione, specialmente all'estero, allo sviluppo e alla diffusione del patrimonio letterario e artistico italiano.
1. La Società può assumere per conto dello Stato, di enti o privati, servizi comunque collegati con la diffusione delle opere dell'ingegno, nonchè servizi di accertamento e di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti.
1. La Società svolge la propria attività di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci e iscritti (ordinari e straordinari), nonchè di coloro che gliene abbiano affidato il mandato.
2. La Società può delegare l'esercizio generale o parziale della propria attività in paesi stranieri anche a enti o privati italiani e stranieri.
1. Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, le opere dell'ingegno sono assegnate alle sezioni appresso elencate.
a) SEZIONE LIRICA
1) Opere assegnate: le opere liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe.
2) Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
b) SEZIONE MUSICA
1) Opere assegnate: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari.
2) Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
c) SEZIONE DRAMMATICA, OPERETTE E RIVISTE (D.O.R.)
1) Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe comprese quelle create appositamente per la radiodiffusione, la televisione o per altri mezzi di diffusione a distanza.
2) Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
d) SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE (O.L.A.F.)
1) Opere assegnate: le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le opere fotografiche.
2) Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
e) SEZIONE CINEMA
1) Opere assegnate: le opere cinematografiche e le opere a queste assimilate.
2) Diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione pubblica e alla televisione.
2. Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie sezioni secondo il genere delle opere stesse.
3. Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facoltà di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa o telediffusa.
1. La tutela dei diritti connessi al diritto di autore è esercitata dalla Società con modalità determinate con apposite norme regolamentari.
1. Possono essere iscritti alla Società, in qualità di iscritti ordinari, le persone fisiche o giuridiche italiane che siano titolari, in via originaria o derivata, di diritti di autore o di diritti connessi e siano:
a) autori,
b) editori,
c) concessionari di diritti di rappresentazione,
d) produttori o concessionari di opere cinematografiche,
e) fotografi,
f) interpreti o artisti esecutori,
g) produttori di dischi grammofonici o strumenti analoghi,
h) imprese di radiodiffusione e di televisione e i loro eredi o aventi causa.
2. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono parificati ai cittadini italiani. Le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno, rispettivamente, la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato membro della Comunità economica europea, istituita con il trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1303, sono equiparate alle persone fisiche e giuridiche di cittadinanza o nazionalità italiana.
3. Gli autori possono essere iscritti anche se i diritti di utilizzazione economica delle loro opere siano stati ceduti purchè gli aventi causa li abbiano affidati alla Società per la loro protezione.
4. Sulle domande di iscrizione delibera il presidente. In caso di accettazione, la deliberazione determina la data di decorrenza degli effetti della iscrizione. E' in ogni caso ammesso ricorso, da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, al consiglio di amministrazione che decide in via definitiva.
5. All'iscritto può essere anche riconosciuta, agli effetti sociali, l'appartenenza a più categorie fra quelle indicate nel primo comma di questo articolo.
6. Le particolari qualifiche relative alle categorie di cui sopra, dichiarate dall'interessato, possono essere accertate dalla Società per gli effetti e con le modalità determinate dal regolamento generale.
1. L'iscrizione importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo statuto e dal regolamento generale, nonchè delle limitazioni nell'esercizio dei diritti poste da norme statutarie e regolamentari al fine di evitare contrasti fra i vari diritti di utilizzazione economica o, comunque, di proteggere, nel quadro degli interessi generali della Società, gli interessi dei singoli iscritti.
2. Le disposizioni suddette diventano obbligatorie per gli iscritti nel ventesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel bollettino sociale.
1. L'iscritto deve presentare alla Società, per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione redatta in conformità alle prescrizioni regolamentari.
2. Ogni opera è assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o più delle sezioni indicate nell'art. 5.
3. L'accettazione della dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle competenti sezioni spettano al direttore generale.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento adottato, il dichiarante può ricorrere al consiglio di amministrazione, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle commissioni di sezione interessate. In caso di mancata pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
5. La tutela dei diritti indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 può essere affidata dal direttore generale a quella fra le sezioni cui in prevalenza sono assegnate le varie opere così utilizzate.
1. L'iscrizione alla Società ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma del precedente articolo 9, in Italia e in quei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza della sezione alla quale detta opera è assegnata ai sensi dell'art. 5, con le modalità stabilite dal regolamento generale.
2. Per talune sezioni il regolamento generale può prevedere limitazioni riguardanti l'estensione del mandato conferito alla Società ai sensi del comma precedente e disporre altresì l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia o acquisti diritti.
3. Le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla Società ed i criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere sono stabiliti con provvedimenti del presidente su parere conforme della competente commissione di sezione o del consiglio di amministrazione nel caso di difformità dei pareri delle commissioni di sezione quando il provvedimento investe la competenza di più sezioni.
4. La Società non può concedere permessi per l'utilizzazione gratuita dell'opera.
1. L'iscrizione alla Società impegna l'iscritto per la durata di cinque anni a decorrere dalla data indicata nella delibera di accoglimento della relativa domanda. Essa si rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo se l'iscritto non manifesti una diversa volontà con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.
2. L'iscritto, tuttavia, resta vincolato per l'intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Società, nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente alla dichiarazione suddetta.
3. L'iscrizione s'intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a cinque anni.
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.
2. Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme riscosse dalla Società nell'espletamento dei compiti affidatile.
3. Gli iscritti che abbiano superato l'età di ottanta anni, quelli che fruiscono dei sussidi di cui all'art. 57, terzo comma, del presente statuto e quelli riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere esonerati dal pagamento delle quote annuali di associazione, con deliberazione motivata del presidente.
4. L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi è dichiarato decaduto dalla sua qualità di iscritto.
5. La decadenza è pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. La commissione o le commissioni di sezione competenti possono tuttavia decidere che sia mantenuto il rapporto di iscrizione in motivati casi particolari. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente, che decide in via definitiva. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
1. A fini di solidarietà fra soci e fra iscritti la Società deduce dalle somme, riscosse per diritti d'autore nei territori di gestione diretta, un importo da un minimo del 4% sino ad un massimo del 10% del totale al netto delle provvigioni.
2. La misura della deduzione è determinata dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario, e può essere differenziata, sentite le singole commissioni di sezione, in relazione ai generi delle opere ed ai tipi di utilizzazione.
3. Gli incassi derivanti dalla concessione di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari e al netto delle provvigioni e della deduzione di cui al primo comma del presente articolo.
4. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalità stabilite per ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari.
1. L'iscrizione si perde:
a) allorchè viene meno il requisito della cittadinanza o della nazionalità previsto dall'art. 7;
b) per dimissioni, ai sensi e con effetti dell'art. 11;
c) per decadenza, ai sensi dell'art. 12;
d) per radiazione, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, lettera c);
e) per morte;
f) nel caso previsto dall'art. 11, ultimo comma.
1. Possono essere iscritti alla Società, in qualità di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengano a una delle categorie di cui all'art. 7.
2. Ad essi si applicano gli artt. 7, ultimo comma, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.
3. Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.
1. La Società ha la facoltà di accettare mandati:
a) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere o diritti;
b) da coloro che intendono affidarle la protezione in esclusiva di opere in manifestazioni di carattere occasionale e saltuario, purchè non si tratti di persone già iscritte e radiate per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale o morale, o che comunque abbiano reso incompatibili i rapporti di queste con la Società.
2. Le categorie di titolari di diritti di autore o di diritti connessi, nonchè di opere o di diritti per le quali possono essere accettati mandati, saranno determinate con norme regolamentari.
3. Spetta al consiglio di amministrazione stabilire la misura delle provvigioni dovute alla Società per l'esercizio del mandato.
4. La durata e ogni altra modalità del mandato saranno determinate di volta in volta con l'osservanza delle norme regolamentari relative a tale categoria di rapporti.
1. La Società ha la facoltà di assumere la rappresentanza di enti stranieri similari per la tutela delle opere e per l'esercizio di diritti di autore o di diritti connessi dei loro aderenti, in Italia e anche fuori del territorio dello Stato.
1. La qualità di socio può essere attribuita, su domanda, solamente agli iscritti ordinari che abbiano una anzianità di iscrizione alla Società di almeno cinque anni e appartengano alle seguenti categorie:
a) autori;
b) editori;
c) concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche;
d) produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.
2. I richiedenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:
a) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e tali che appaiano incompatibili con la qualità di socio;
b) non aver compiuto, nel decennio precedente la domanda, atti rivelatori di particolare disconoscimento dei doveri sociali e non essere stati colpiti da sanzioni disciplinari previste dallo statuto;
c) avere riscosso dalla Società - a seconda delle varie categorie e qualifiche - somme non inferiori a quelle indicate in apposita tabella, deliberata nei modi fissati dall'art. 20, e nei periodi in essa stabiliti, salvo le eccezioni previste nella tabella medesima, sia per la determinazione dei proventi computabili, sia per il genere delle opere da cui debbono derivare, sia per il numero e la qualità di determinate opere con riferimento anche ai modi di creazione e alle forme di collaborazione creativa dell'opera;
d) se editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe, avere depositato presso la Società, prima della presentazione della domanda, un numero di edizioni musicali a stampa di opere di compositori italiani nella forma grafica abituale e definitiva, stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 20. Non concorrono a costituire il numero minimo di composizioni stampate, richiesto come sopra, quelle composizioni l'autore della cui musica sia il titolare o il legale rappresentante dell'impresa. Le commissioni delle sezioni alle quali sono assegnate le opere di cui sopra giudicano sulla eventuale equivalenza degli esemplari stampati depositati, ove questi non siano tutti della stessa specie;
e) se concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, aver dichiarato alla Società, prima della presentazione della domanda, un numero di opere assegnate alla tutela della sezione D.O.R. non inferiore a quello stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 20. La qualità di socio nella categoria dei concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche può essere altresì attribuita all'erede titolare di diritti di autore di opere assegnate alla tutela della sezione D.O.R. che non siano dichiarate alla Società da un concessionario e semprechè, nel quinquennio precedente la domanda, abbia riscosso dalla Società, per le opere predette, somme non inferiori ad un terzo di quelle fissate per i detti concessionari. La qualità di socio non può essere conferita che a uno solo dei coeredi; qualora, quindi, gli eredi siano più di uno, essi debbono provvedere alla necessaria designazione.
3. Le disposizioni di questo articolo e di quelli successivi si osservano, in quanto applicabili, anche nei riguardi delle persone giuridiche e, per quanto concerne le lettere a) e b) del secondo comma, di chi ne abbia la legale rappresentanza.
1. L'iscritto ordinario che sia, per più categorie, in possesso del requisito di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 18 deve indicare nella domanda in quale categoria (autore, editore, concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, produttore o concessionario di opere cinematografiche) intenda essere ammesso come socio. Deve essere altresì precisata la qualifica, allorchè si tratti di autori o editori con più qualifiche tra quelle elencate nell'art. 37.
2. Non è ammesso il cumulo dei proventi derivanti da diverse categorie.
3. E' invece ammesso, nell'ambito di ciascuna categoria, il cumulo dei proventi derivanti dalle diverse qualifiche, purchè l'iscritto abbia raggiunto almeno il 70% dei minimi stabiliti relativamente alla qualifica precisata nella domanda, nonchè complessivamente il 30% dei minimi pertinenti alle altre qualifiche possedute.
1. Le tabelle indicate nelle lettere c), d) ed e) del secondo comma dell'art. 18 sono deliberate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta delle commissioni di sezione interessate e su conforme parere della consulta legale.
2. Le tabelle hanno durata quinquennale e hanno decorrenza a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse sono deliberate.
3. Gli importi della tabella indicata nella lettera c) del secondo comma dell'art. 18 sono annualmente perequati su base non superiore alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. In caso di andamento economico degli incassi della sezione inferiore rispetto all'indice ISTAT, la perequazione ha luogo secondo le risultanze di settore.
1. Le domande dirette a conseguire la qualità di socio sono istruite dalla direzione generale che le trasmette, con le proprie osservazioni, alla commissione o alle commissioni di sezione competenti.
2. Il provvedimento della commissione che accoglie o respinge la domanda, è comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso di reiezione della domanda, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, può proporre, contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle commissioni di sezione.
3. Il presidente può incaricare, con le modalità previste dal regolamento generale, uno o più soci che riferiscano sul ricorso stesso all'assemblea, la quale decide in via definitiva.
1. Tutte le norme contenute in questo statuto e nei regolamenti della Società, le quali riguardano gli iscritti ordinari, sono applicabili anche ai soci. Non può tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12 dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Società di recuperare le somme di cui essa sia creditrice.
2. Il socio persona giuridica che sia editore, ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di opere cinematografiche, o di opere a queste assimilate, può essere dichiarato decaduto da detta qualità allorquando cessi tale sua attività ovvero la limiti in modo da non raggiungere, in ciascun successivo periodo di durata uguale a quella prevista nelle tabelle di cui all'art. 18, un decimo sia dei minimi di incasso sia del numero di opere depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere c), d), e) del secondo comma del medesimo articolo.
3. Il socio della categoria autori che non dichiari tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia i diritti, può essere dichiarato decaduto da detta qualità.
4. La decadenza è pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. Contro il provvedimento l'interessato può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, al presidente che decide in via definitiva, sentito un comitato intersezionale appositamente costituito a norma dell'ultimo comma dell'art. 31. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
1. I rapporti intercorrenti tra la Società e il socio o iscritto costituente un'impresa non avente personalità giuridica, concernono unicamente chi ne sia imprenditore nel momento in cui viene instaurato il rapporto d'iscrizione o di attribuzione della qualità di socio. In caso di associazione o società di fatto gli associati o i soci debbono designare quello fra di loro nei cui confronti debbono intercorrere i rapporti con la Società.
1. L'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta motivata della commissione di sezione o del consiglio di amministrazione, può attribuire la qualità di socio onorario ad autori o editori o produttori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate in considerazione di riconosciuti meriti acquisiti nella loro attività professionale e del contributo dato all'incremento del patrimonio letterario e artistico italiano.
2. La nomina è deliberata dall'assemblea delle commissioni di sezione con il voto favorevole dei due terzi sia del complesso dei membri autori sia del complesso dei membri editori, concessionari e produttori previo parere favorevole di un comitato intersezionale, costituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31, da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni per la nomina dei soci onorari possono essere adottate con frequenza triennale e con un massimo di quattro soci per ciascun triennio.
4. Al socio onorario può essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.
5. Il socio onorario ha diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina dei commissari di sezione, secondo le disposizioni del presente statuto e del regolamento generale della Società.
6. L'attribuzione della qualità di socio onorario non preclude il riconoscimento della qualità di socio a norma dell'art. 18 del presente statuto qualora l'interessato sia in possesso dei requisiti prescritti dal detto articolo.
TITOLO IV - SANZIONI
1. All'iscritto ordinario o al socio e all'iscritto straordinario, i quali contravvengano a disposizioni statutarie o regolamentari o comunque vengano meno ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale.
2. Le sanzioni sono:
a) il richiamo;
b) la pena pecuniaria;
c) la radiazione.
3. L'ammontare minimo e massimo della pena pecuniaria è fissato dall'assemblea delle commissioni di sezione, con le stesse modalità di cui all'art. 20 di questo statuto e tenuto conto delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.
4. Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria può essere accompagnata dalla sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.
5. La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Società, delle opere e dei diritti, anche se questi, posteriormente alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri.
1. Il richiamo è inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di socio o di iscritto.
2. La pena pecuniaria è inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiori gravità di essi;
b) per dichiarazioni non rispondenti a verità;
c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività della Società.
3. Nei casi di particolare gravità derivanti da inosservanza dei princìpi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sia nei confronti della Società stessa, alla sanzione della pena pecuniaria è accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.
4. La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Società.
5. La radiazione è altresì inflitta al socio e all'iscritto che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con la rispettiva qualità.
1. Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte, previa contestazione degli addebiti, dall'apposito comitato, competente per sezione, di cui all'art. 40.
2. La sanzione della radiazione è inflitta dalla commissione di sezione competente.
3. Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione dei ricorsi.
4. Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, all'assemblea delle commissioni di sezione, che decide in via definitiva sentita la commissione dei ricorsi. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
5. E' data notizia nel bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto dall'organo emanante il provvedimento definitivo, in considerazione di particolari circostanze di fatto.
6. I provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla commissione dei ricorsi, sono comunicati dal presidente della Società a tutti coloro nei cui confronti le sanzioni sono state pronunciate.
1. Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione civile e penale, al mandante che venga meno ai propri obblighi può essere inflitta dal comitato competente per sezione di cui all'art. 40, e previa contestazione degli addebiti, una penale nei limiti stabiliti a norma dell'art. 25. E' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione dei ricorsi.
2. Il mandato può essere denunciato dal presidente della Società, su parere conforme della commissione dei ricorsi, prima della sua scadenza, per fatti che rendano incompatibile la prosecuzione dei rapporti tra il mandante e la Società. E' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, alla commissione o alle commissioni di sezione competenti che decidono in via definitiva.
1. I ricorsi previsti dagli artt. 27 e 28 sospendono l'applicazione della sanzione. Tuttavia, se il ricorso si riferisce ad una sanzione di pena pecuniaria, la direzione generale potrà tenere accantonato, nelle operazioni di liquidazione dei diritti, l'importo indicato dal provvedimento impugnato, sino a quando non sarà intervenuto il provvedimento definitivo.
2. Le norme da seguire nei procedimenti previsti dal presente titolo sono dettate dal regolamento generale.
1. Sono organi della Società:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) le commissioni di sezione;
d) l'assemblea delle commissioni di sezione;
e) la consulta legale;
f) la commissione dei ricorsi;
g) il direttore generale;
h) il consigliere giuridico.
1. Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa designazione dell'assemblea delle commissioni di sezione. Egli ha la rappresentanza legale della Società.
2. Il presidente:
a) presiede, se non sia diversamente stabilito, gli organi collegiali della Società;
b) autorizza le spese di gestione subordinatamente alle disponibilità di bilancio;
c) designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli artt. 635 e 642 del codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633; può altresì delegare, nelle forme di legge e per determinati periodi, il direttore generale e i funzionari della Società per l'espletamento di alcune funzioni connesse anche con la sua qualità di rappresentante legale dell'ente, quali dichiarazioni di terzo ai sensi dell'art. 547 del codice di procedura civile, richieste di ingiunzione a norma dell'art. 638 del codice di procedura civile e sottoscrizione di atti e ricorsi nelle procedure per controversie di lavoro a norma della legge 11 agosto 1973, n. 533, nonchè in materia fiscale e di assicurazione obbligatoria;
d) adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti della Società.
3. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.
4. Il presidente può nominare, con le modalità indicate nel regolamento generale e con compiti consultivi, comitati intersezionali per l'esame di questioni che interessino più sezioni e commissioni tecniche.
1. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione, nominato dal consiglio stesso nella sua prima adunanza.
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente della Società, che lo presiede, e da nove membri, in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo, così distinti: quattro membri autori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui uno socio ed uno iscritto per la sezione Musica, uno socio ed uno iscritto per la sezione Drammatica Operette e Riviste (D.O.R.); cinque membri editori o produttori, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui due soci e uno iscritto editori di musica, uno socio ed uno iscritto editori di opere letterarie o produttori di opere cinematografiche.
2. Ne fanno altresì parte:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) un rappresentante del Ministero delle Finanze.
3. Il consiglio di amministrazione nomina il proprio segretario.
1. Al consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione della Società.
2. Esso inoltre delibera:
a) sul regolamento del personale e sui regolamenti interni di amministrazione;
b) su ogni altra materia attribuitagli, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti.
3. Esso, infine, propone all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione:
a) le eventuali modifiche del presente statuto;
b) il regolamento generale e le sue eventuali modifiche;
c) la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti artt. 12 e 15;
c-bis) la misura della deduzione prevista dall'art. 13;
d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
e) l'assunzione dei servizi indicati nell'art. 3;
e-bis) il regolamento del Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche.
4. Il consiglio adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza dell'assemblea delle commissioni di sezione, alla quale deve sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.
1. Il consiglio di amministrazione è convocato per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.
2. Normalmente è convocato quattro volte l'anno.
3. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, incluso il presidente.
1. Le commissioni sono presiedute dal presidente della Società e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito riportate:
a) per la sezione Lirica cinque commissari soci ed uno iscritto, dei quali: due soci ed uno iscritto autori della parte musicale ovvero della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori ed opere analoghe; tre soci editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;
b) per la sezione Musica, undici commissari soci e otto iscritti, dei quali: sei autori di musica ripartiti in due soci ed uno iscritto autori di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche; due soci e uno iscritto autori di composizioni varie; due soci ed uno iscritto autori della parte letteraria di composizioni varie; cinque soci e cinque iscritti editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione;
c) per la sezione Drammatica, Operette e Riviste, sei commissari soci e quattro iscritti dei quali: due soci e uno iscritto autori di opere drammatiche o di genere affine ovvero della parte letteraria di operette, riviste ed opere analoghe; uno socio ed uno iscritto autori della parte musicale; due soci ed uno iscritto autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; uno socio ed uno iscritto concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione ovvero editori e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;
d) per la sezione Opere Letterarie e Arti Figurative, due commissari soci e quattro iscritti dei quali: uno socio e due iscritti autori, uno socio e due iscritti editori di opere letterarie o figurative;
e) per la sezione Cinema, due commissari soci e due iscritti dei quali: uno socio ed uno iscritto autori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate (autori di soggetti o sceneggiature di opere cinematografiche o a queste assimilate ovvero direttori artistici), uno socio e uno iscritto produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.
2. Ogni commissione di sezione provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno.
3. Le commissioni di sezione sono convocate, su iniziativa del presidente, normalmente tre volte l'anno. Possono anche convocarsi su richiesta di almeno la metà dei propri componenti incluso il vice presidente.
4. Il direttore della sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario.
5. Quando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell'art. 10, soci e iscritti possono chiedere di essere sentiti dalle commissioni di sezione con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento generale.
1. I commissari di sezione sono eletti con votazione separata tra soci e iscritti, nell'ambito delle rispettive categorie, con voto diretto e segreto.
2. Hanno diritto di essere votati:
a) gli iscritti ordinari, con esclusione degli eredi, che:
1) abbiano, alla scadenza dell'anno solare precedente quello delle elezioni, una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni;
2) abbiano incassato nel quinquennio precedente l'anno delle elezioni, separatamente per la categoria autori e per la categoria editori, concessionari e produttori, importi pari o superiori alla somma degli incassi medi effettuati dalla sezione di appartenenza per ognuno degli anni considerati. L'incasso medio annuale della sezione è determinato, con separato riferimento alla categoria autori ed alla categoria editori, concessionari e produttori, dividendo l'ammontare complessivo annuo dei proventi liquidati dalla sezione ai propri soci e iscritti ordinari per il numero dei propri soci e iscritti ordinari che abbiano incassato proventi nell'anno;
b) i soci che rivestano tale qualità alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.
3. "Hanno diritto di voto, con esclusione degli eredi:
a) gli iscritti ordinari, che hanno diritto di essere votati a norma del n. 1 del comma precedente, nonchè tutti gli altri iscritti ordinari;
b) i soci che rivestano tale qualità alla data in cui sono indette le elezioni e la conservino alla data della votazione.
4. Qualora nell'ambito di una sezione, in applicazione dei criteri di accesso all'elettorato di cui ai due commi precedenti, non si pervenga ad un numero di iscritti ordinari aventi diritto di essere votati pari ad almeno dieci volte il numero dei seggi disponibili o di iscritti ordinari aventi diritto di voto pari ad almeno venti volte il numero dei seggi disponibili, le corrispondenti medie di incasso relative alla categoria interessata, ferme restando le anzianità di iscrizione indicate, vengono ridotte sino al raggiungimento dei suddetti numeri minimi. Ove i numeri minimi richiesti non potessero essere raggiunti, accederanno all'elettorato gli iscritti ordinari della categoria considerata, con esclusione degli eredi, che presentino i sopra indicati periodi di anzianità ed in essi abbiano conseguito incassi.
5. Il socio che sia anche iscritto ordinario per altre qualifiche o sezioni non è ammesso all'elettorato attivo o passivo per l'elezione dei commissari iscritti.
6. I soci e gli iscritti ordinari sono raggruppati, agli effetti delle elezioni, e delle separate votazioni per categoria, come segue:
a) categoria autori;
b) categoria editori, concessionari e produttori. Rientrano in tale categoria: 1) editori di opere liriche, di musica, di opere drammatiche o di operette, riviste e opere analoghe, di opere letterarie o figurative; 2) concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione; 3) produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.
7. A commissari di sezione sono eleggibili i soci e gli iscritti ordinari che non abbiano riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato, che appaiano incompatibili con la qualità e non siano stati sospesi dall'elettorato ai sensi del terzo comma dell'art. 26.
8. Il candidato che abbia più qualifiche entro la categoria cui appartiene è eleggibile per una qualsiasi delle qualifiche possedute.
9. I soci e gli iscritti ordinari, che siano persone giuridiche, sono eleggibili in persona del loro rappresentante legale, ovvero in altra persona da essi designata, purchè abbia compiuto venticinque anni, non abbia riportato nel decennio precedente condanne penali passate in giudicato che appaiono incompatibili con la qualità e non sia stata sospesa dall'elettorato, ai sensi del terzo comma dell'art. 26.
10. Il commissario iscritto rimane in carica per l'intera durata del mandato di rappresentanza anche se nel frattempo consegua la qualità di socio.
1. Con delibera pubblicata sul bollettino sociale, il presidente della Società indice le elezioni stabilendone giorni e sedi. La pubblicazione di detto provvedimento deve essere effettuata almeno novanta giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. La procedura delle elezioni e le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al precedente art. 37 sono fissate dal regolamento generale.
3. Qualora in base all'esito delle elezioni risultino seggi non assegnati per carenza di candidature, l'assemblea delle commissioni di sezione, nella prima seduta, provvede a nominare i commissari mancanti scegliendoli rispettivamente fra i soci e fra gli iscritti della medesima categoria e qualifica aventi i requisiti prescritti dall'art. 37. Le votazioni hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori per eleggere i commissari autori e i membri editori, concessionari e produttori per eleggere i commissari editori, concessionari e produttori. La delibera è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti rispettivamente del complesso dei membri autori e del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.
4. In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza dell'eletto socio o iscritto, la competente commissione di sezione provvede, per il periodo residuo, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza, alla scelta del nuovo membro rispettivamente tra i soci e tra gli iscritti aventi i requisiti previsti dall'art. 37 e la medesima qualifica del membro da sostituire. La delibera è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti la commissione o, in seconda votazione, a maggioranza semplice.
5. In caso di sostituzione della persona eletta in rappresentanza di un ente, lo stesso ente designa il successore, che deve ottenere il gradimento della competente commissione di sezione, espresso con le maggioranze di cui sopra.
1. La commissione di sezione, oltre ai compiti specificamente attribuiti da questo statuto e dal regolamento generale, ha funzioni consultive e di conciliazione.
2. La commissione propone le iniziative da intraprendere per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2, ultimo comma, lettera b), al consiglio di amministrazione, che si pronuncia sentito un comitato intersezionale appositamente costituito a norma dell'art. 31. Il comitato deve esprimere il proprio parere con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. La commissione esprime il parere previsto dall'art. 10 sulla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere; esprime altresì parere sulle questioni a essa sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare e, a richiesta del presidente, su ogni altra questione che interessi la sezione.
4. La commissione interviene per conciliare le controversie tra gli iscritti circa i rapporti comunque soggetti alla competenza della sezione, semprechè ne sia richiesta da tutti gli interessati.
5. Per la validità delle riunioni della commissione di sezione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre la persona designata a presiedere l'organo.
6. Le deliberazioni delle commissioni di sezione sono prese a maggioranza assoluta. Le deliberazioni per la formulazione delle proposte motivate di cui all'art. 24 sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
1. I provvedimenti di sanzione previsti dagli artt. 27, primo comma, e 28, primo comma, sono adottati da appositi comitati sezionali composti del direttore generale, che li presiede, e di due membri nominati dalle commissioni di sezione competenti tra i propri componenti.
2. Il direttore della sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo e ha funzioni di segretario.
1. L'assemblea delle commissioni di sezione è composta dei membri delle commissioni di sezione.
2. L'assemblea:
a) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, le eventuali modifiche del presente statuto;
b) approva il regolamento generale della società, sottopostole dal consiglio di amministrazione, e le eventuali modifiche;
c) designa il presidente della società;
d) nomina i membri elettivi del consiglio di amministrazione, della consulta legale, della commissione dei ricorsi e designa i membri elettivi del collegio dei revisori;
e) determina il compenso dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e le indennità per i membri della consulta legale;
f) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, la misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti articoli 12 e 15;
g) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti del primo e del secondo comma dell'art. 13, la misura della deduzione dagli incassi ivi prevista;
h) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
i) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assunzione dei servizi di cui all'art. 3;
l) approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il regolamento del Fondo di solidarietà fra i soci e fra iscritti della S.I.A.E. e le sue eventuali modifiche;
m) delibera su ogni altra materia attribuita, per competenza, da questo statuto e dai regolamenti.
3. Il segretario del consiglio di amministrazione funge da segretario dell'assemblea.
1. L'assemblea delle commissioni di sezione è convocata entro il mese di maggio di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo del precedente esercizio e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, ed entro il mese di novembre di ogni anno per l'esame di questioni maturate successivamente all'assemblea di maggio.
2. L'assemblea è altresì convocata per iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà del complesso dei membri autori e di almeno la metà del complesso dei membri editori, concessionari e produttori.
4. Le votazioni in seno all'assemblea per la nomina dei membri elettivi del consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori autori soci o iscritti, e i membri editori, concessionari o cessionari e produttori soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli amministratori editori e produttori soci o iscritti.
5. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta. Per la deliberazione concernente la designazione del presidente della Società occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione, tale elezione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e l) del secondo comma dell'art. 41 sono adottate dall'assemblea con la maggioranza di due terzi dei votanti.
1. La consulta legale è composta:
a) dal presidente della Società, che la presiede;
b) di sei membri, nominati dall'assemblea delle commissioni di sezione tra giuristi particolarmente competenti nella materia del diritto d'autore;
c) di un rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia;
d) del rappresentante del Ministero delle Finanze indicato nell'art. 33;
e) di un rappresentante del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
f) del capo dell'Ufficio della Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
g) del consigliere giuridico della Società, che ha anche funzioni di segretario.
2. La consulta nella sua prima adunanza provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio seno.
1. La consulta legale dà parere a richiesta del presidente e delle commissioni di sezione su questioni in materia di diritto di autore e di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle relative alla tutelabilità o alla caduta in pubblico dominio di opere dell'ingegno.
2. Dà, altresì, parere su ogni questione giuridica di particolare interesse per la Società che le venga sottoposta dal presidente.
3. Assolve, infine, ogni altro compito attribuitole da questo statuto e dai regolamenti.
1. Il comitato indicato all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto di autore, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, avente il compito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione dei pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni, è costituito in seno alla consulta legale ed è composto dei rappresentanti dei Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Finanze, di due giuristi designati dal consiglio di amministrazione e del consigliere giuridico che ha anche funzioni di segretario.
1. La commissione dei ricorsi è composta di un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, nominato per un quinquennio dal presidente del Consiglio di Stato, e di sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati dall'assemblea delle commissioni di sezione, dei quali due autori, due editori e due giuristi quali componenti effettivi, e un autore, un editore e un giurista, quali supplenti.
2. I membri della commissione dei ricorsi non possono ricoprire le cariche di membro del consiglio di amministrazione e delle commissioni di sezione.
3. I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il corrispondente posto del componente effettivo.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno tre dei componenti. In caso di parità dei voti nelle deliberazioni prevale il voto del presidente della commissione.
5. Un funzionario della Società, designato dal presidente della Società, funge da segretario.
1. Il presidente e i componenti degli organi collegiali della Società durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
2. I membri elettivi degli organi collegiali che non intervengano senza giustificato motivo a quattro riunioni anche non consecutive, in un biennio, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo collegiale del quale fanno parte.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'interessato può proporre opposizione avverso il provvedimento stesso all'organo che lo ha adottato.
4. Le cariche di cui agli artt. 31, 33, 43, 46 e 58 che si rendessero vacanti entro il quinquennio sono assegnate per il periodo residuo con le stesse modalità espressamente previste per ciascuna carica.
1. Alle riunioni degli organi collegiali della Società possono partecipare, senza diritto di voto, quei funzionari e quegli esperti la cui presenza sia reputata opportuna dal presidente, o richiesta da almeno la metà più uno dei componenti l'organo collegiale interessato.
1. Il direttore generale è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al precedente art. 34.
2. Il direttore generale:
a) dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici della Società;
b) provvede a porre in esecuzione le deliberazioni degli organi della Società e sovraintende alla gestione della Società;
c) adotta nei modi e nelle forme stabiliti dai regolamenti della Società la nomina, la revoca e ogni altro provvedimento nei riguardi del personale;
d) nomina e revoca gli agenti della Società, a norma di regolamento;
e) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società;
f) esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal consiglio di amministrazione.
1. Il consigliere giuridico assiste la presidenza e la direzione generale per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione della Società, i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicità e i compiti indicati alla lettera a) dell'ultimo comma dell'art. 2.
2. Egli partecipa con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali della Società.
3. Il consigliere giuridico è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione.
1. La Società è organizzata in uffici centrali e periferici e si vale di rappresentanze all'estero.
2. L'ufficio centrale, denominato direzione generale, è costituito in sezioni e in servizi.
3. La competenza della direzione generale, la sua ripartizione in sezioni e servizi e le attribuzioni di ciascuno di essi, come pure l'ordinamento, la classificazione e la competenza degli uffici periferici, sono stabiliti dai regolamenti della Società.
4. La circoscrizione delle dirette rappresentanze all'estero e le modalità del loro funzionamento sono stabilite con ordinanza del consiglio di amministrazione.
1. Il patrimonio della Società è costituito:
a) dai beni immobili e mobili di proprietà della Società;
b) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso della Società;
c) da quella parte degli avanzi di gestione che sia stata destinata dal consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;
d) dai beni immobili e mobili, dai titoli e dai valori derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve permanente e straordinaria, costituite a norma del successivo art. 57.
1. I proventi della Società sono costituiti:
a) dai contributi dovuti dagli iscritti;
b) dalle provvigioni sui servizi;
c) dalle rendite;
d) dagli eventuali contributi di enti o di singoli e da qualunque altra somma che a qualsivoglia titolo ad essa pervenga o spetti in relazione alla propria attività.
1. Le sezioni e i servizi non hanno autonomia amministrativa e contabile.
2. La sezione Musica può essere organizzata in più uffici direzionali, in relazione ai diritti tutelati, conformemente a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 51.
3. I servizi di diffusione delle opere dell'ingegno e i servizi di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti possono avere contabilità separate da quella concernente le altre gestioni della Società.
1. Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico.
2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea delle commissioni di sezione nei termini di cui al precedente art. 42, sono sottoposti al consiglio di amministrazione.
3. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una relazione illustrativa alla quale va allegata la relazione del collegio dei revisori.
1. La Società deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a L. 2.000.000.000 che sarà incrementata mediante la destinazione del 50% degli eventuali avanzi di gestione risultanti dai conti consuntivi annuali.
2. Del rimanente 50 per cento una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo al Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. Il consiglio di amministrazione può inoltre deliberare, sempre subordinatamente alle disponibilità di bilancio, l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori, autori e librettisti di musica popolare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888.
3. L'ammontare di tali quote è determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, fissa anche i criteri per la corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno.
4. Alla formazione della riserva permanente si potrà provvedere anche attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal consiglio di amministrazione, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.
5. A fronte della riserva permanente e nei limiti dei sei decimi della sua consistenza possono essere effettuati investimenti, su delibera del consiglio di amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni immobili.
6. Le deliberazioni del consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente, per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione.
1. Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. I revisori effettivi sono designati, rispettivamente, uno dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Presidente della Corte dei Conti e due dalla assemblea delle commissioni di sezione. A questa spetta altresì la designazione di due dei revisori supplenti, mentre l'altro revisore supplente è designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il posto di revisore effettivo.
4. I revisori durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.
5. I revisori effettivi, nella loro prima riunione, nominano tra di loro il presidente, che a sua volta designa il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.
6. Il presidente del collegio deve essere scelto tra i revisori designati da una delle pubbliche amministrazioni di cui al secondo comma del presente articolo.
7. Al collegio dei revisori spetta la verifica delle scritture della Società e la revisione contabile del conto consuntivo.
8. Il conto consuntivo, ogni anno, venti giorni prima di essere sottoposto all'approvazione, deve essere presentato ai revisori che riferiranno per iscritto al consiglio di amministrazione.
1. Il regolamento generale della Società stabilisce le norme per l'esecuzione di questo statuto e quelle transitorie eventualmente necessarie.
2. I regolamenti vigenti rimangono in vigore sino all'approvazione dei nuovi, in quanto le relative disposizioni non siano in contrasto con quelle contenute in questo statuto.
1. La Società provvede alla gestione, con contabilità separata, di un fondo destinato alla solidarietà fra soci e alla solidarietà fra iscritti, avente denominazione "Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della S.I.A.E.".
2. Il regolamento del Fondo stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione delle prestazioni da esso erogate.
3. La Società, gli iscritti ed i soci contribuiscono al finanziamento del Fondo, con le modalità e nelle misure indicate nel presente statuto e nel regolamento del Fondo.
1. Per la sezione Cinema, fermi restando i criteri previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 37 in ordine all'elettorato attivo e passivo dei soci tutti e degli iscritti ordinari appartenenti alla categoria autori e sino a quando non verranno effettuati incassi per corrispondenti diritti amministrati:
a) hanno diritto di essere votati gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni e abbiano, nel quinquennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno quattro opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Società per almeno venticinque opere cinematografiche o assimilate;
b) hanno diritto di voto, con esclusione degli eredi, gli iscritti ordinari produttori e concessionari, che abbiano diritto di essere votati a norma della precedente lettera a), nonchè tutti gli altri iscritti.
1. La disposizione del terzo comma dell'art. 22 non si applica nei confronti delle opere che siano state già pubblicate alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.
1. Fino all'emanazione della deliberazione dell'assemblea delle commissioni di sezione che determina l'ammontare della pena pecuniaria, questa è stabilita nei limiti indicati dall'art. 26, secondo comma, n. 2, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859.
1. Fino all'emanazione della deliberazione dell'assemblea delle commissioni di sezione che determina l'ammontare della pena pecuniaria, questa è stabilita nei limiti indicati dall'art. 29 del su richiamato statuto.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 6 giungo 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 321