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N.d.R. La presente decisione è stata ABROGATA dall'art. 1 della Dec. 2006/765/CE a decorrere dall'11 gennaio 2006.

DECISIONE 95/165/CE DELLA COMMISSIONE, 4 maggio 1995

G.U.C.E. 13 maggio 1995, n. 108

Criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte.

N.d.R. La presente decisione è stata ABROGATA dall'art. 1 della Dec. 2006/765/CE a decorrere dall'11 gennaio 2006.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 4 maggio 1995

Entrata in vigore il: 5 maggio 1995

Applicabile dal: 1° gennaio 1996

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N.d.R. La presente decisione è stata ABROGATA dall'art. 1 della Dec. 2006/765/CE a decorrere dall'11 gennaio 2006.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 92/46/CEE, le informazioni ritenute appropriate al fine di consentire la fissazione di criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte;

considerando che, data la diversità dei prodotti a base di latte e dei processi di fabbricazione, è opportuno basarsi sulla quantità totale di latte utilizzato per un anno dallo stabilimento per la fabbricazione di uno o più prodotti a base di latte;

considerando che i criteri adottati riflettono il carattere limitato della produzione dello stabilimento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 268 del 14.9.1992.

N.d.R. La presente decisione è stata ABROGATA dall'art. 1 della Dec. 2006/765/CE a decorrere dall'11 gennaio 2006.

Art. 1

I criteri uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe all'articolo 7, parte A, punto 2 e all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte, figurano nell'allegato A della presente decisione. Tali deroghe possono essere concesse soltanto se non hanno effetti negativi sull'igiene della produzione.

N.d.R. La presente decisione è stata ABROGATA dall'art. 1 della Dec. 2006/765/CE a decorrere dall'11 gennaio 2006.

Art. 2

I criteri uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe ai capitoli I e V dell'allegato B della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte, figurano nell'allegato B della presente decisione.

Tali deroghe possono essere concesse soltanto se non hanno effetti negativi sull'igiene della produzione.

N.d.R. La presente decisione è stata ABROGATA dall'art. 1 della Dec. 2006/765/CE a decorrere dall'11 gennaio 2006.

Art. 3

La presente decisione è applicabile dal 1° gennaio 1996.

N.d.R. La presente decisione è stata ABROGATA dall'art. 1 della Dec. 2006/765/CE a decorrere dall'11 gennaio 2006.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

N.d.R. La presente decisione è stata ABROGATA dall'art. 1 della Dec. 2006/765/CE a decorrere dall'11 gennaio 2006.

ALLEGATO A

Criteri uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe all'articolo 7, parte A, punto 2 e all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte.

1. Lo stabilimento deve disporre di documenti che consentano di valutare la quantità di latte trasformato durante l'anno precedente e deve essere in grado di esibirli alla competente autorità.

2. Durante l'anno precedente lo stabilimento deve avere trasformato una quantità di latte inferiore a 500.000 litri, oppure esso si impegna per iscritto nei confronti dell'autorità competente a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 500.000 litri l'anno.

3. Lo stabilimento deve presentare alla competente autorità una domanda scritta di concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 92/46/CEE. Ferme restando le informazioni specifiche richieste dalla competente autorità, la domanda deve precisare:

- l'identità dello stabilimento;

- la quantità di latte trasformato dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda o l'impegno scritto a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 500.000 litri l'anno;

- la natura dei documenti che consentono di valutare la quantità di latte trasformato dallo stabilimento;

- la natura e la quantità di prodotti a base di latte fabbricati dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda;

- la natura delle deroghe auspicate dallo stabilimento.

Il richiedente deve inoltre impegnarsi ad informare immediatamente e per iscritto la competente autorità, qualora lo stabilimento non soddisfi più il criterio di cui al punto 2.

N.d.R. La presente decisione è stata ABROGATA dall'art. 1 della Dec. 2006/765/CE a decorrere dall'11 gennaio 2006.

ALLEGATO B

Criteri uniformi previsti all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE per la concessione di deroghe ai capitoli I e V dell'allegato B della direttiva 92/46/CEE a favore di taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte

1. Lo stabilimento deve disporre di documenti che consentano di valutare la quantità di latte trasformato durante l'anno precedente e deve essere in grado di esibirli alla competente autorità.

2. Durante l'anno precedente lo stabilimento deve avere trasformato una quantità di latte inferiore a 2.000.000 di litri, oppure esso si impegna per iscritto nei confronti dell'autorità competente a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 2.000.000 di litri l'anno.

3. Lo stabilimento deve presentare alla competente autorità una domanda scritta di concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 92/46/CEE. Ferme restando le informazioni specifiche richieste dalla competente autorità, la domanda deve precisare:

- l'identità dello stabilimento;

- la quantità di latte trasformato dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda o l'impegno scritto a non trasformare un quantitativo di latte superiore a 2.000.000 di litri l'anno;

- la natura dei documenti che consentono di valutare la quantità di latte trasformato dallo stabilimento;

- la natura e la quantità di prodotti a base di latte fabbricati dallo stabilimento durante l'anno precedente l'inoltro della domanda;

- la natura delle deroghe auspicate dallo stabilimento.

Il richiedente deve inoltre impegnarsi ad informare immediatamente e per iscritto la competente autorità, qualora lo stabilimento non soddisfi più il criterio di cui al punto 2.