
LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 35
G.U.R.S. 26 aprile 1995, n. 22
Universiadi estive 1997 e altre norme finanziarie.
Testo con annotazioni alla data 9 dicembre 1996
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la presente legge:
Reiscrizione in bilancio delle economie relative alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, sulle Universiadi estive del 1997
1. Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 1994 sugli stanziamenti dei capitoli 48254, 87521 e 88260 dell'Amministrazione regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, relativi agli interventi di cui alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, costituiscono economie di spesa e sono reiscritte per le medesime finalità nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.
2. Le economie di cui al comma 1 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1994.
3. Il limite di impegno ventennale autorizzato dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, decorre dall'esercizio finanziario 1995.
Spesa per il funzionamento dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 8 della legge regionale sulle Universiadi
1. Alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 3 della legge medesima.
Variazioni di bilancio
1. In dipendenza dell'applicazione dell'articolo 1 sono introdotte nel bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1995, le seguenti variazioni:
ENTRATA Titolo 00 - AVANZO FINANZIARIO PRESUNTO Categoria 00 - Avanzo finanziario presunto Rubrica 02 - Bilancio e Tesoro Capitolo DENOMINAZIONE Importi in milioni di lire 0001 Quota avanzo finanziario relativa ai fondi ordinari della Regione 145.000 SPESA Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE Rubrica 02 - Turismo Categoria 11 - Trasferimenti in conto capitale Capitolo DENOMINAZIONE Importi in milioni di lire 87521 Contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi turistico ricettivi connessi allo svolgimento delle Universiadi estive del 1997 20.000 TITOLO 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE Rubrica 04 - Sport Categoria 09 - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione Capitolo DENOMINAZIONE Importi in milioni di lire 88260 Spese per la realizzazione di impianti sportivi e ricettivi per lo svolgimento delle Universiadi estive del 1997 125.000
Reiscrizione in bilancio delle economie relative alle leggi sulle attività sportive
1. Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 1994 sullo stanziamento del capitolo 48301 dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti relative agli interventi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, dall'articolo 41 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, costituiscono economie di spesa e sono reiscritte per le medesime finalità nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.
2. Le economie di cui al comma 1 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1994.
3. Per le finalità di cui al presente articolo sono introdotte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 le seguenti variazioni:
ENTRATA Titolo 00 - AVANZO FINANZIARIO PRESUNTO Categoria 00 - Avanzo finanziario presunto Rubrica 02 - Bilancio e Tesoro Capitolo DENOMINAZIONE Importi in milioni di lire 0001 Quota avanzo finanziario relativa ai fondi ordinari della Regione 24.000 SPESA Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti TITOLO 01 - SPESE CORRENTI Rubrica 04 - Sport Categoria 04 - Trasferimenti correnti Capitolo DENOMINAZIONE Importi in milioni di lire 48301 Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive isolane 24.000
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15
1. Il termine previsto dall'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, già rinviato al 1° luglio 1995 con l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10, è ulteriormente prorogato di un anno. (1)
2. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, le parole: "Le somme assegnate si considerano utilizzate se, con riferimento a ciascun impegno, risultano già appaltati i relativi lavori, opere e forniture" sono sostituite con le seguenti: "Le somme assegnate si considerano utilizzate se, con riferimento a ciascun impegno, risultano già adottate le deliberazioni che indicono la gara stabilendo le modalità di appalto".
Per effetto dell'art. 2 della L.R. 45/96, il termine di cui al comma annotato è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Messina, 21 aprile 1995.
MARTINO