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LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 36

G.U.R.S. 26 aprile 1995, n. 22

Interventi per il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti.

Testo con annotazioni alla data 7 marzo 1997

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

1. Le imprese di pesca ed i componenti l'equipaggio dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, che esercitano l'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, con natanti non in disarmo a datare dal 1° gennaio 1993 ed iscritti nelle delegazioni di spiaggia o uffici circondariali marittimi rientranti nei golfi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 9 sino ad un massimo di 150 giorni lavorativi annui fin dalla data di iscrizione. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, della L.R. 6/97, i benefici richiamati dall'articolo annotato, devono intendersi riferiti anche ai periodi di fermo eventualmente osservati nel corso del 1995 prima dell'entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano fino al permanere del divieto di esercizio dell'attività di pesca a strascico nei golfi. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, della L.R. 6/97, i benefici richiamati dall'articolo annotato, devono intendersi riferiti anche ai periodi di fermo eventualmente osservati nel corso del 1995 prima dell'entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 3

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 1.100 milioni, cui si provvede utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 35658 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 21 aprile 1995.

MARTINO