
LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 36
G.U.R.S. 26 aprile 1995, n. 22
Interventi per il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti.
Testo con annotazioni alla data 7 marzo 1997
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la presente legge:
1. Le imprese di pesca ed i componenti l'equipaggio dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, che esercitano l'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, con natanti non in disarmo a datare dal 1° gennaio 1993 ed iscritti nelle delegazioni di spiaggia o uffici circondariali marittimi rientranti nei golfi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 9 sino ad un massimo di 150 giorni lavorativi annui fin dalla data di iscrizione. (1)
Ai sensi dell'art. 65, comma 1, della L.R. 6/97, i benefici richiamati dall'articolo annotato, devono intendersi riferiti anche ai periodi di fermo eventualmente osservati nel corso del 1995 prima dell'entrata in vigore della suddetta legge.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano fino al permanere del divieto di esercizio dell'attività di pesca a strascico nei golfi. (1)
Ai sensi dell'art. 65, comma 1, della L.R. 6/97, i benefici richiamati dall'articolo annotato, devono intendersi riferiti anche ai periodi di fermo eventualmente osservati nel corso del 1995 prima dell'entrata in vigore della suddetta legge.
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 1.100 milioni, cui si provvede utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 35658 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Messina, 21 aprile 1995.
MARTINO