
LEGGE REGIONALE 21 aprile 1995, n. 39
G.U.R.S. 26 aprile 1995, n. 22
Individuazione azienda di riferimento per l'emergenza di secondo livello "Ospedali civili riuniti" di Sciacca. Abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la presente legge:
1. In deroga alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in considerazione delle specifiche caratteristiche del territorio, è altresì individuato, quale azienda di riferimento per l'emergenza di secondo livello, l'ospedale "Ospedali civili riuniti" di Sciacca.
2. L'attivazione dell'azienda di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995, recante: "Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30, e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione somme", è abrogato.
2. Nel penultimo periodo dell'articolo 4 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995, recante: "Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30, e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione somme", sono soppresse le seguenti parole: "tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge".
1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 24 della legge regionale 3 novembre 1993 n. 30, sono soppresse le parole "e non convenzionate".
2. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Le strutture private convenzionate di cui alla lettera c) del comma 1 concorrono alla rete per l'assistenza ospedaliera fino ad un massimo del 7 per cento della dotazione di posti letto dell'intera rete ospedaliera regionale".
1. Il comma 18 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è sostituito dal seguente:
"18. Fino alla definizione e per il periodo di vigenza del primo piano sanitario regionale è assicurata la permanenza dei posti letto della spedalità privata convenzionata e di quelli della spedalità privata autorizzata, alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, alla costruzione, o all'apertura, o all'ampliamento, o alla gestione, compresi quelli realizzati con progetto approvato dalla Commissione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39. In detto periodo è consentito, inoltre, il rilascio di autorizzazioni limitatamente alle strutture definite di alta e/o altissima specialità, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale n. 39 del 1988, e di quelle riabilitative ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della medesima legge".
2. Dopo il comma 18 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è aggiunto il seguente:
"18 bis. Per le finalità di cui al comma 18 è richiesto il possesso dei requisiti tecnici previsti dalla legislazione vigente".