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DECRETO PRESIDENZIALE 12 aprile 1995

G.U.RS. 15 aprile 1995, n. 20

Ulteriore proroga del termine di inizio del funzionamento delle aziende unità sanitarie locali della Regione Siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Vista la legge regionale 2 novembre 1993, n. 30 ed in particolare l'art. 55, comma 2°;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, che all'articolo 6 determina il numero e la sede delle aziende unità sanitarie locali della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 12 aprile 1995, relativa alla individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del Servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione ed alle modifiche delle richiamate leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, della richiamata legge regionale n. 34/1995, che reca: "Sono confermati gli adempimenti previsti dai commi 2°, 3°, 4°, 5° e 8° dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, i cui tempi di attuazione decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge";

Visto il D.P.Reg. del 30 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 5 aprile 1995, con il quale l'inizio del funzionamento delle aziende unità sanitarie locali della Regione Siciliana, già fissato per l'1 aprile 1995, è stato prorogato al 24 aprile 1995;

Considerato che si rende necessario un maggior lasso di tempo per la predisposizione di tutti gli adempimenti propedeutici e necessari all'inizio del funzionamento delle aziende unità sanitarie locali della Regione Siciliana;

Vista la deliberazione n. 226 del 12 aprile 1995, con la quale la Giunta regionale in conformità alla disposizione dell'art. 55, comma 2° della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e con la procedura in essa indicata, ha fissato, per le motivazioni sopra specificate, al 30 giugno 1995 la data di inizio del funzionamento delle aziende unità sanitarie locali della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Ai sensi dell'art. 55, comma 2° della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, l'inizio del funzionamento delle aziende unità sanitarie locali della Regione Siciliana, già fissato per il 24 aprile 1995, è prorogato al 30 giugno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 12 aprile 1995.

MARTINO