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DECRETO PRESIDENZIALE 12 aprile 1995, n. 53

G.U.R.S. 22 luglio 1995, n. 38

Regolamento concernente lo statuto del Centro regionale di formazione della polizia municipale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65;

Visto l'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17;

Visto il decreto dell'Assessore per gli enti locali n. 117 del 13 dicembre 1990, con il quale è stato istituito il Centro regionale di formazione per la polizia municipale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il parere favorevole, espresso sullo schema di statuto predisposto dall'Amministrazione, dalla Commissione legislativa Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, giusta nota prot. n. 18010/ALCP del 3 agosto 1993;

Visto il parere n. 547 del 1993, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in data 19 ottobre 1993;

Visto il D.P.Reg. n. 903 del 12 novembre 1993, con cui veniva approvato lo statuto del Centro di formazione per la polizia municipale, che non citava nelle premesse il parere, tra l'altro già acquisito, della Commissione legislativa per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 5, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, e che era stato emanato senza la previa deliberazione della Giunta regionale, così come previsto dalle vigenti norme;

Visto il D.P.Reg. n. 209 del 3 maggio 1994, con il quale si è provveduto ad emanare lo statuto del Centro di formazione per la polizia municipale a convalida del D.P.Reg. n. 903 del 12 novembre 1993;

Viste le osservazioni n. 114 del 22 giugno 1994 formulate dalla Corte dei conti in sede di riscontro di legittimità del predetto D.P.Reg. n. 209 del 3 maggio 1994;

Viste le proposte di modifiche statutarie e regolamentari avanzate dall'Assessore per gli enti locali con nota prot. 3941 del 5 settembre 1994;

Visto il parere prot. n. 24681 del 5 dicembre 1994 espresso dalla 1ª Commissione legislativa dell'Assemblea regionale nella seduta del 30 novembre 1994;

Visto il parere n. 92/95 del 14 marzo 1995 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la delibera n. 213 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 5 aprile 1995;

Ritenuto, pertanto, di dovere convalidare il predetto D.P.Reg. n. 903 del 1993 di emanazione dello statuto del Centro regionale per la formazione della polizia municipale, convertendolo, con modifiche, nel successivo testo, in sostituzione del precedente D.P.Reg. n. 209 del 3 maggio 1994;

Su proposta dell'Assessore per gli enti locali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità

Il Centro di formazione per la polizia municipale è organismo dell'Assessorato degli enti locali con autonomia organizzativa e gestionale.

Esso ha sede in Palermo.

Il Centro cura e realizza la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi e ai corpi di polizia municipale della Sicilia.

Art. 2

Attività

Per il raggiungimento dei propri fini il Centro:

a) organizza corsi e seminari di formazione e aggiornamento professionale di tirocinio e di addestramento anche avuto riguardo alla previsione di cui alla lett. b) del quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, relativa alle iniziative del Comitato tecnico regionale per la polizia municipale in ordine alla promozione di studi e di iniziative ed alla formulazione di suggerimenti per il miglioramento del servizio di polizia municipale; organizza e tiene convegni;

b) elabora e produce materiale didattico;

c) instaura contatti e rapporti con enti locali e istituzioni italiani e esteri nel campo della polizia municipale allo scopo di acquisirne le esperienze e le conoscenze.

Per lo svolgimento delle sue attività il Centro può promuovere la collaborazione di università e istituti scientifici pubblici specializzati delle scuole di polizia di amministrazioni statali e centri di formazione di polizia municipale regionali o di enti locali.

I corsi, i seminari e i convegni possono essere organizzati e tenuti in località diverse dalla sede del Centro.

Art. 3

Gestione finanziaria e contabile

Il Centro predispone annualmente il programma di spesa.

La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dallo speciale regolamento di cui al 6° comma dell'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

Al finanziamento del Centro si provvede con il fondo di cui al 4° comma dell'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

Art. 4

Organi

Sono organi del Centro:

- il consiglio di amministrazione;

- il direttore.

Art. 5

Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da un presidente, da cinque consiglieri e dal direttore del Centro. Un dirigente degli uffici partecipa con funzioni di segretario.

Il consigliere più anziano assume le funzioni vicarie del presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno.

Il consiglio dura in carica quattro anni dall'insediamento e i suoi componenti non possono essere riconfermati più di una volta.

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera:

- le direttive programmatiche del Centro, il programma annuale di attività e il relativo programma di spesa;

- l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e i relativi incarichi di docenza;

b) approva la relazione annuale sull'attività svolta predisposta dal direttore, da presentare all'Assessore regionale per gli enti locali ai sensi del 7° comma dell'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17;

c) delibera le spese superiori a lire dieci milioni;

d) propone all'Assessore per gli enti locali la stipula di convenzioni per l'organizzazione di corsi, seminari e convegni con le università e istituti pubblici specializzati.

Art. 6

Il direttore

Il direttore sovrintendente ai servizi del Centro.

In particolare, il direttore:

- esegue le direttive programmatiche e le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

- dirige e coordina le attività del Centro;

- predispone per l'approvazione del consiglio e, in armonia con le sue direttive programmatiche, il programma di spesa, i piani esecutivi di attività e la relazione annuale all'Assessore regionale per gli enti locali;

- promuove e coordina i rapporti del Centro con enti e istituzioni esterne;

- dispone le spese d'importo fino a lire dieci milioni;

- dirige e coordina gli uffici del Centro;

- emette gli ordinativi di pagamento;

- provvede nelle materie a lui delegate dall'Assessore per gli enti locali.

Art. 7

Nomina degli organi

Il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali che sceglie tra funzionari pubblici in servizio o a riposo con qualifica dirigenziale.

Almeno due dei consiglieri sono scelti tra i comandanti in servizio di corpi di polizia municipale con la qualifica non inferiore alla 1ª dirigenziale.

Il consiglio dura in carica quattro anni.

Il direttore è nominato con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali che lo sceglie tra pubblici funzionari in servizio o a riposo con qualifica di direttore regionale o dirigente superiore amministrativo.

Il direttore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta.

Art. 8

Uffici

Gli uffici del Centro hanno la seguente dotazione organica: 4 dirigenti, 6 assistenti, 2 stenodattilografi, 4 dattilografi, 3 archivisti, 2 commessi, 2 agenti tecnici, 2 operai.

L'Assessore regionale per gli enti locali con proprio decreto assegna al Centro il personale necessario.

Art. 9

Controlli

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trasmesse entro cinque giorni dalla loro adozione all'Assessore regionale per gli enti locali, il quale, entro i successivi venti giorni, può sospenderne l'efficacia con provvedimento motivato.

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, per gravi e persistenti violazioni di legge o per impossibilità di funzionamento, scioglie il consiglio di amministrazione con proprio decreto e ne affida contestualmente le funzioni ad un commissario straordinario in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere.

Il direttore può essere sollevato dall'ufficio per gravi motivi con decreto motivato dall'Assessore per gli enti locali.

Art. 10

Compensi

I compensi al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione del Centro sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Giunta regionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 12 aprile 1995.

MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 9 giugno 1995.

Reg. n. 1, atti del governo, fg. n. 215.