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LEGGE 12 aprile 1995, n. 145

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 50, G.U.R.I. 29 aprile 1995, n. 99

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanità il 12 maggio 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanità il 12 maggio 1986.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 3 dell'articolo 25 degli emendamenti stessi.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

ALLEGATO

TRENTANOVESIMA ASSEMBLEA MONDIALE DELLA SANITA'

Punto 37 dell'Ordine del giorno WHA39.6

12 maggio 1986

EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 24 E 25 DELLA COSTITUZIONE

La Trentanovesima Assemblea Mondiale della Sanità,

Richiamando la risoluzione WHA38.14 sul numero dei membri del Consiglio esecutivo; Considerando che il numero dei membri del Consiglio esecutivo dovrebbe essere portato da 31 a 32 affinchè il numero dei Membri della Regione del Pacifico occidentale abilitati a nominare una persona a far parte del Consiglio esecutivo possa essere portato a quattro;

1. ADOTTA i seguenti emendamenti agli articoli 24 e 25 della Costituzione, i testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa essendo parimenti autentici:

Articolo 24

Il Consiglio è composto da trentadue persone, designate da altrettanti Stati Membri. L'Assemblea della Sanità seleziona, in base al criterio di una equa ripartizione geografica, gli Stati chiamati a nominare un delegato al Consiglio, rimanendo inteso che almeno tre di questi Membri devono essere eletti in seno a ciascuna organizzazione regionale istituita in attuazione dell'articolo 44.

Ciascuno di questi Stati invierà al Consiglio una personalità, tecnicamente qualificata nel settore della sanità, che potrà essere accompagnata da supplenti e da consiglieri.

Articolo 25 Questi Membri sono eletti per tre anni e sono rieleggibili; tuttavia, tra i membri eletti nella prima sessione dell'Assemblea della Sanità successiva all'entrata in vigore dell'emendamento alla presente Costituzione che porta il numero dei membri del Consiglio da trentuno a trentadue, il mandato del Membro supplementare eletto sarà se del caso ridotto nella misura necessaria per agevolare l'elezione di almeno un Membro di ciascuna organizzazione regionale ogni anno.

2. DECIDE che due esemplari della presente Risoluzione saranno autenticati dalla firma del Presidente della Trentanovesima Assemblea Mondiale della Sanità e da quella del Direttore Generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, che uno di tali esemplari sarà trasmesso al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, depositario della Costituzione e che l'altro sarà conservato negli archivi dell'Organizzazione mondiale della Sanità.

3. DECIDE che la notifica dell'accettazione di questi emendamenti da parte dei Membri in conformità con le disposizioni dell'articolo 73 della Costituzione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento officiale tra le mani del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come lo prevede l'articolo 79 b) della Costituzione per l'accettazione della Costituzione stessa.

Undicesima sessione plenaria, 12 maggio 1986