
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 32
G.U.R.S. 12 aprile 1995, n. 19
Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).
(Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).
(Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).
(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 20 - 30 marzo 1995).
Finanziamenti per la ricostruzione di natanti
1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è inserito il seguente:
"I soggetti di cui all'articolo 2, che nell'ultimo quinquennio erano proprietari di natanti iscritti nei registri delle capitanerie di porto della Regione Siciliana che risultano demoliti o andati perduti per naufragio e per i quali hanno già ottenuto il premio di demolizione previsto dall'articolo 4, possono ottenere finanziamenti, a tasso agevolato del 4 per cento, pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione di natanti adibiti alla pesca polivalente purchè la stazza lorda del nuovo natante sia inferiore a 160 tonnellate e comunque non superiore alla stazza del natante precedente aumentata di non oltre il 20 per cento".