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LEGGE REGIONALE 6 aprile 1995, n. 32

G.U.R.S. 12 aprile 1995, n. 19

Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).

Art. 2

(Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).

Art. 3

(Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19).

Art. 4

(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 20 - 30 marzo 1995).

Art. 5

Finanziamenti per la ricostruzione di natanti

1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è inserito il seguente:

"I soggetti di cui all'articolo 2, che nell'ultimo quinquennio erano proprietari di natanti iscritti nei registri delle capitanerie di porto della Regione Siciliana che risultano demoliti o andati perduti per naufragio e per i quali hanno già ottenuto il premio di demolizione previsto dall'articolo 4, possono ottenere finanziamenti, a tasso agevolato del 4 per cento, pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione di natanti adibiti alla pesca polivalente purchè la stazza lorda del nuovo natante sia inferiore a 160 tonnellate e comunque non superiore alla stazza del natante precedente aumentata di non oltre il 20 per cento".

Art. 6

(Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 2 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10).

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1995.

MARTINO